Buon Giorno, gentilmente vorrei conoscere il vostro parere su quanto segue:
Come interpretate l 'art.3 comma 1 lettera l del D.Lgs.626/94? ( ......controllo sanitario in funzione dei rischi specifici).
Mi spego meglio, secondo quanto scritto all 'art. 16 comma 1 del medesimo decreto, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
Quindi vengo alla domanda, se un datore di lavoro valuta come unico rischio per la salute la postura incongrua, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ecc, deve nominare un medico competente?, o fare effettuare la visita medica da una struttura pubblica?
Secondo quanto letto in letteratura deve essere nominato il medico competente ( Cosa ne pensate?) gentilmente evitiamo critiche!!!!
Gennaro Bilancio
Gennaro,
se il datore di lavoro, sentito il medico competente, che DEVE essere coinvolto in questa fase valutativa, giudica alcuni rischi significativamente pregiudizievoli per la salute dei lavoratori (es. mov. rip. arti superiori, come da te citato), nomina senza indugio il medico competente che effettuerà la sorveglianza sanitaria specifica per il rischio individuato. A tal fine la 626/94 parla di "tutti i rischi" e c 'è sempre la sentenza della Corte Costituzionale 10 febbraio 1988, n° 179 "La visita medica risulta obbligatoria anche nella seguente ipotesi: I lavoratori sono addetti a lavorazioni che, pur non essendo tabellate né ai fini assicurativi né ai fini preventivi, sono da ritenere comunque pregiudizievoli per la salute dei lavoratori"
ciao
rocco lucchetti
penso che deve essere nominato il medico competente(anzi sarebbe stato ottimale nominarlo prima cosi avrebbe potuto "colaborare alla valutazione dei rischi) poichè la valutazione va fatta su tutti i rischi.
Non capisco perchè ti ponga il dubbi o della struttura pubblica(a meno che non sia un apprendista o minore)
Il tuo dilemma mi ha portato ad un 'altra considerazione visto la bozza del T.U.
Se questo resterà così come è dice che ...."la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dal presente decreto legislativo "
e quindi VDT,movimentazione manuale dei carichi,rumore,vibrazioni,chimico(solo se non è lieve),cancerogeno,biologico,amianto.
Ho capito male io o non c 'è più il vincolo della periodicità delle visite e degli accertamenti quali ,per esempio l 'audiometria??
Come vedi non ci sono critiche ma altri dubbi
e tutti gli altri casi????
Ringrazio i colleghi per la risposta, e mi trovo d 'accordo.
Per quanto riguarda il T.U. penso che il collega Giancarlo ha interpretato bene, infatti la mia domanda risulta superata visto che nel T.U non ci sarà più l 'obbligo di effettuare la visita medica per rischi al di fuori da quelli scritti dal collega.
Spero che ho interpretato male la legge..
Cordiali saluti e Buon Weekend
Gennaro Bilancio
La circolare 102/95 del 7/8/95, emanata dal Ministero del Lavoro , ha espressamente chiarito,al punto 5, l 'ambito di attività del Medico Competente e i confini ,quindi,della Sorveglianza Sanitaria..
tale chiarimento si era reso necessario per evitare equivoci come quelli espressi nella nota di Gennaro. Non riporto per intero l 'articolo della Circolare ma solo: " L 'area i intervento del medico competente è ..quella definita nell 'art.16,comma1,ove si precisa che la sorveglianza sanitaria,effettuata dal medico competente ai sensi del successivo comma 2, è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente,cioè quando la legislazione precedente (o anche quella di successiva emanazione ) faccia espressa previsione dell 'intervento del medico competente,come ad esempio nel caso della tabella allegata all 'art.33 del DPR 303/56, del D.Lgs n.277/91 ,ovvero dei titoliV,VI,VII e VIII del decreto legislativo 626/94 di che trattasi ."
Peraltro, mi risulta che il Procuratore Guariniello sta portando avanti una sua interpretazione dell 'art.3 comma 1,lettera l ,sulla base della quale , essendo la Sorveglianza Sanitaria una misura di tutela generale fra le altre, il Datore di Lavoro ha l 'obbligo di sottoporre a Sorveglianza Sanitaria i lavoratori per i quali ha individuato nella Valutazione un rischio per il quale sia efficace la S.S., anche se non prevista da alcuna altra norma.
Se e quando la interpretazione del Procuratore giungerà nelle sedi opportune ( Corte di Cassazione ) vedremo se sia condivisibile.
Per il momento, penso sia obbligatorio, per le conseguenze legali possibili sia per Medico che per lavoratore e Datore di Lavoro, attenersi a quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro proprio per l 'autorevolezza della fonte interpretativa.
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