ho letto alcune settimane fà sul forum che qualche collega faceva riferimento ad una sentenza della Corte Costituzionale 10 febbraio 1988 n°179 che affermava"La visita medica risulta obbligatoria anche nella seguente ipotesi:I lavoratori sono addetti a lavorazioni che pur non essendo tabellate nè ai fini assicurativi nè ai fini preventivi, sono da ritenere comunque pregiudizievoli per la salute dei lavoratori".Visto che non riesco a trovare la sentenza in internet, c 'è qualcuno che mi sa dire qualcosa di più o dare un riferimento per la ricerca.Grazie e buon lavoro a tutti
Ariale9699,
la risposta sono stato indeciso se darla in quanto ti poni in forma anonima. Non capisco il perché di questo atteggiamento (che hanno in molti) nel partecipare al forum. Se avessi indicato almeno l 'e-mail ti avrei inviato la sentenza. Comunque la risposta è semplice: il D.lgs 303/56, all 'art. 34, estendeva l 'obbligo di visita anche alle lavorazioni soggette all 'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Il D.lgs 1124/65 elencava le tabelle delle lavorazioni con obbligo di assicurazione. La sentenza in oggetto dichiarava quest 'ultimo passo illegittimo estendendo l 'obbligo di assicurazione a tutte le lavorazioni pregiudizievoli per la salute dei lavoratori.
buon lavoro
rocco lucchetti
Inviami la sentenza al seguente indirizzo di posta elettronica: dott.gogliagaetano@virgilio.it
Grazie
A proposito di sorveglianza sanitaria obbligatoria volevo avere chiarimenti su un quesito:
nella mia ditta entrano per lavoro molte cooperative o ditte esterne per lavorazioni. Ho messo in piedi una procedura in cui queste ditte secondo art 7 626/94 mi consegnano un serie di documenti e io attraverso una riunione di coordinamento li informo dei rischi aziendali (Verbale sopralluogo).
Capita talvota che nei documenti che richiedo manchi nell 'organigramma della sicurezza la figura del medico competente. Ciò mi rende perplesso perchè tutti i lavoratori in appalto perlomeno fanno movimentazione dei carichi e uso di attrezzature (tipo trapano sparachiodi) ma probabilmente siccome sono aziende con meno 10 dipendenti la valutazione dei richi è una autocertificazione formale...
Ovviamente io non posso obbligarli (posso consigliarli) a nominare un medico quindi mi chiedo se basta segnalare e verbalizzare nella riunione di coordinamento che la ditta esterna non si avvale della collaborazione del medico competente in base alla sua valutazione dei rischi e quindi ritiene sollevata la ditta commitente da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata sorveglianza sanitaria o eseguire a mie spese un controllo sanitario?
Cordialità
akko
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