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CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 3152 volte.

abordiga

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  • CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE
  • (09/03/2017 10:42)

https://www.puntosicuro.it/sicure...marzo+2017&iFromNewsletterID=1213

In questo caso sono completamente a favore della sentenza e mi meraviglio della pervicacia e la sfrontatezza del collega che bene avrebbe fatto a pagare la multa con tante scuse....

Andrea Angelo Bordiga

mantello

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  • Re: CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE
  • (09/03/2017 11:03)

OK per audiometria (salvo verifica dei livelli di esposizione a rumore) ma mi pare di capire che per il rischio MMC si sia ritenuto necessario (da parte di Vigilanza Magistratura) eseguire RM.
Ho capito bene?

abordiga

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  • Re: CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE
  • (09/03/2017 11:12)

Anche io non ho capito che significhi RM ma non penso si intenda risonanza magnetica, perchè nessuna linea guida la indica come accertamento integrativo..

Andrea Angelo Bordiga

zrnvtr50s18f964q

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  • Re: CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE
  • (09/03/2017 11:15)

la sentenza vorrebbe significare che un medico del lavoro dovrebbe sottoporre tutti i dipendenti, con rischio MMC, a RM , senza se e senza ma...??? Ma allora la nostra esperienza ,la nostra scienza e coscienza , di vecchia memoria , dove è andata a finire ?? E comunque non ritengo corretto offendere un collega che ha solo spiegato i motivi,per cui non ha sottoposto i dipendenti ad accertamenti specialistici...Significa solo che riteneva sufficente e esaustiva la sua valutazione,con la quale ha emesso la idoneità...mi sembra sia il nostro lavoro di medici ,competenti e no ??

Giannini

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  • Re: CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE
  • (09/03/2017 19:29)

Certamente d'accordo in merito all'audiometria per gli esposti a rischio rumore sulla base del Lex come giustamente detto ma assolutamente interdetto in merito alla RM. Probabilmente ci sono notizie di ordine clinico anamnestico annotate in cartella che ci sfuggono, perchè in caso contrario non trovo affatto giustificato -nè alcuna LG mi giunge in aiuto- inserire nel piano sanitario una RM per gli esposti a MMC. Ad eccezione appunto di casi particolari e selezionati e quindi ribadisco non come modus operandi. Forse nel tripudio confuso giurisprudenziale si sta dimenticando il concetto di "prevenzione". Se poi vogliamo scaricare ulteriori costi sul già martoriato tessuto produttivo...si accomodino pure Signori però attenzione perchè a Pantalone le tasche le avete vuotate da tempo.

"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."

zrnvtr50s18f964q

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  • Re: CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE
  • (10/03/2017 09:03)

non ho capito il collega Bordiga che plaude alla pena inflitta al collega del lavoro ,pervicacemente sfrontato -sic-, che ha osato spiegare il perchè della idoneità al lavoratore,senza sottoporlo ad accertamenti particolari ( Risonanza Magnetica e perchè no una TAC o semplicemente RX rachide ) accusandolo di chissa cosa, e poi si chiede cosa significa RM, quando la sentenza verte solo attorno alla mancata effettuazione di RM.....
Forse a volte prima di scrivere è meglio pensare ed eventualmente scusarsi..Io ho una certa età, ho figli medici, ma spero che abbiano sempre nel loro animo il rispetto per gli altri,anche colleghi,che possono anche sbagliare..

dellarossa

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  • Re: CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE
  • (10/03/2017 15:40)

A me pare che manchino troppi elementi per trarre conclusioni da questa sentenza. La cosa certa è che il protocollo sanitario, che ritengo sia stato deciso dal MC, in base al DVR, non è stato rispettato. Il MC avrebbe emesso dei giudizi di idoneità, senza aver eseguito gli accertamenti stabiliti dal protocollo. Nella fattispecie, il MC avrebbe emesso il giudizio di idoneità per due volte senza ave eseguito l'audiometria prevista dal protocollo che, immaginiamo, egli stesso aveva stabilito. Per quel che riguarda la RM, dubito che questa fosse nel protocollo sanitario. E' possibile che tale esame fosse opportuno in relazione al particolare quadro clinico (che però non viene descritto), restando comunque un esame complementare.
Concludendo la sentenza di condanna è stata emessa:
1.Per aver emesso dei giudizi di idoneità senza aver applicato il protocollo sanitario.
2.Per non aver eseguito un esame complementare che il quadro clinico richiedeva.

Questo secondo punto è pura ipotesi, non avendo noi elementi clinici per valutare.

PREVEMP

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  • Re: CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE
  • (10/03/2017 16:26)

Dobbiamo imparare a leggere integralmente le sentenze, e soprattutto i motivi di ricorso, perché in definitiva è a quelli che risponde la Cassazione.

Il primo motivo - dice la Cassazione - argomentava che in sostanza non si era verificato alcun evento avverso in seguito al giudizio di idoneità espresso, anzi il giudizio era rimasto lo stesso anche una volta eseguiti gli esami, e quindi cosa si addebitava al medico competente?
La S.C. ricorda che "i reati commessi dal medico competente in violazione degli obblighi posti a suo carico sono reati di pericolo astratto per la cui configurabilità non è necessario che dalla violazione... derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore, anzi la funzione stessa del sanitario è preordi­nata ad evitare tali evenienze".

Gli altri motivi erano riconducibili, sempre secondo la sentenza, allo stesso tema: la "ritenuta non precettività delle linee guida e dei protocolli in considerazione dell'autonomia professionale del medico e delle scelte di natura tecnica e discrezionale che senza dubbio gli competono".
Al proposito la sentenza afferma che "o stesso ricorrente si mostra avvertito del fatto che, sulla base della normativa di cui al d.lgs. n.81 del 2008, il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria... attraverso protocolli sanitari definiti in ragione ai rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, sicché i protocolli sanitari, in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non escludono che il medico aziendale possa prescrivere accertamenti più approfonditi di quelli necessari che, in quanto prescritti dalla buona arte medica, sono perciò contemplati in linee guida o protocolli accreditati dalla comunità scientifica; ma proprio per questo motivo il medico competente non può esimersi dal prescrivere e quindi deve prescrivere quelli minimi richiesti per un'efficace prevenzione che... il Tribunale ha escluso sia stata assicurata e ciò per la fondamentale ragione che non era stato attuato nei confronti dei lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici cui essi erano oggettivamente esposti in considerazione delle mansioni in concreto esercitate".

Quindi i giudici dei giudici da un lato demoliscono le tesi alternative proposte dal ricorso, e dall'altro ci richiamano tutti alla corretta attuazione delle linee guida, e soprattutto dei protocolli sanitari che ciascun medico competente predispone.
In sintesi: il medico condannato aveva espresso il giudizio di idoneità senza aver sottoposto il lavoratore agli esami previsti.
Ci piaccia o no, la posizione assunta dalla Cassazione è giuridicamente ineccepibile sulla base dell'attuale sistema sanzionatorio del D.Lgs.81/08, che, per quanto discutibile nel suo impianto, è legge dello stato.
Non so se il collega dovesse delle scuse a qualcuno (vedi post di Bordiga), ma non credo abbia operato una scelta oculata quando ha deciso di ricorrere per Cassazione.

Giannini

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  • Re: CONDANNA DI UN MEDICO COMPETENTE
  • (11/03/2017 10:10)

Sono d'accordo con Prevemp ed anche il contributo del collega dellarossa mi pare illuminante: probabilmente si trattava -relativamente alla RM- di casi peculiari dove il Medico Competente avrebbe dovuto prescrivere l'accertamento a seguito di notizie emerse in sede anamnestica e consolidatesi con un dato clinico obiettivo per lo meno dubbio. La mancata applicazione di un protocollo sanitario adeguato ed in linea con le conoscenze attuali sarebbe da ascriversi pertanto alla mancata/ritardata effettuazione della audiometria dinanzi al rischio rumore nonchè alla mancata richiesta di ulteriori accertamenti (RM) per il caso specifico (probabilmente il rilievo clinico anamnestico di una patologia che secondo letteratura andava approfondita con una RM).

"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."

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