La lettera cc) dell'art. 18, purtroppo non esiste.
Ci dovrebbe essere però e dovrebbe rappresentare un obbligo accessorio al comma 1, lettera a dello stesso articolo.
Potrebbe così recitare:" in caso di revoca dell'incarico al medico competente o in caso di sue spontanee dimissioni, il datore di lavoro ha obbligo di comunicare all'Organo di Vigilanza competente per territorio l'interruzione del rapporto di collaborazione entro e non oltre dieci giorni dalla sua risoluzione, tramite raccomandata AR nella quale siano riportate le motivazioni di merito"
In difetto all'art. 55, comma 5, si aggiunge la lettera m che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro per la violazione.
Non vi sembra, almeno questo, un sacrosanto meccanismo di tutela, in assenza di norme migliori e superiori?
Forse qualche Società Scientifica potrebbe provare a prporlo in qualche "tavolo"...............
Tcam
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No, mi pare un'ulteriore incombenza burocratica, che probabilmente aumenterebbe il rischio di contenziosi, cosa di cui in Italia non si sente la necessità.
D'altronde nessuno ci chiede di fornire spiegazioni se decidiamo di cambiare avvocato o MMG, mentre quest'ultimo, ad esempio, può ricusare un assistito solo per validi motivi. Analogmante credo che il ddl abbia il diritto di interrompere la collaborazione con il medico competente, come con altri consulenti, in qualsiasi momento e senza dover motivare la propria decisione (naturalmente, mentre è in carica, deve essere collaborativo e pagarne le prestazioni); le dimissioni del medico competente, salvo gravi inadempienze da parte del ddl, dovrebbero invece prevedere. ove possibile, un preavviso che ne consenta la sostituzione.
Personalmente preferisco incarichi con periodicità definita, annuale o biennale, onde evitare proprio la noiosa trafila delle dimissioni, in caso di eventuali inadempienze da parte della ditta (ad esempio, il mancato invio dei lavoratori a visita periodica).
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