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Per l\'Inail questo non è mobbing : e le CTU e la sentenza di un giudice del lavoro,... e questi \"avvisi\" !! (by Nunzio_c)

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La Redazione

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  • Per l'Inail questo non è mobbing : e le CTU e la sentenza di un giudice del lavoro,... e questi "avvisi" !! (by Nunzio_c)
  • (07/01/2005 16:36)

Per il reato di cui agli artt.

GALLICCIA MANLIO

Del reato di cui agli art 81 cpv, artt.323 cp, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni e in particolare quale Comandante in Capo del Dipartimento Marina Militare Alto Tirreno, pur essendo personalmente informato, ( come risulta da lettera a sua firma del 23,12,1999 in risposta a lettera di D’Amico Mirella ), circa le azioni espletate dagli Uffici del Dipartimento in merito alla posizione lavorativa di Mirella D’Amico e pur sapendo che la stessa era stata demansionata e sostanzialmente estromessa dall’Ufficio, in violazione di norme di legge e regolamento, non provvedeva all’adozione di opportuni provvedimenti ed inoltre esplicitamente rifiutava di fare riprendere a Mirella D’Amico la propria attività presso il Circolo Sottufficiali, in tal modo intenzionalmente arrecando alla stessa D’Amico un ingiusto danno. La Spezia in epoca anteriore e prossima al dicembre 2001



COTTINI GIORDANO, MOGLIONI GABRIELLA, MANLIO GALLICCIA
Reato p e p dall’art 328 cp, art 110 cp, at 81 cpv cp perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quali pubblici ufficiali, nelle rispettive qualità, la MOGLIONI quale capo ufficio del personale civile e dell’Ufficio Pensioni di Maridipart, il COTTINI quale Vice Comandante in Capo Dipartimento M.M. Alto Tirreno il GALLICCIA quale Comandante in Capo del Dipartimento M.M. Alto Tirreno omettevano di inviare all’INPDAP la documentazione necessaria per la corresponsione alla stessa D’Amico della pensione provvisoria, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data del provvedimento disponente la cessazione del servizio nonché di riscontrare la missiva del 07.02.2002 con la quale Mirella D’Amico chiedeva ai sensi della legge 241/90 di conoscere il nominativo del dirigente e del personale degli uffici competenti responsabili della mancata applicazione della circolare Difepensioni del 19.02.1987, relativa alle pensioni provvisorie.

In La Spezia sino al 07.03.2002


RODOLFO MARIANI e SANTINO GUERRA
Reato p e p dall’art 110 cp, 479 cp perché, quali pubblici ufficiali nelle rispettive qualità di Vice Brigadiere (il Mariani) e di Appuntato (il Guerra) in servizio presso Stazione Arsenale M.M. di La Spezia redigevano una relazione di servizio ideologicamente falsa; in particolare affermavano falsamente :a) di essere intervenuti presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare sito in Piazza D’Armi di La Spezia, in quanto era stato segnalato un dissidio tra dipendenti, mentre in realtà erano stati chiamati in loco dalla D’Amico, impossibilitata ad accedere al suo luogo di lavoro; b) di avere accertato che le chiavi degli uffici erano effettivamente depositate alla portineria del Circolo, come da Ordine del Giorno n. 13, quando invece, in base al suddetto ordine tali chiavi avrebbero dovuto essere custodite non in portineria, ma presso la Presidenza. In La Spezia il 09.07.1999 .-Rispetto al quale costituiscono elementi e fonti di prova:- denunce, querele ed esposti in atti a firma D’Amico Mirella; -accertamenti di polizia giudiziaria; -sommarie informazioni rese alla pg e al PM da varie persone informate sui fatti a riscontro degli esposti e delle denunce presentate dalla persona offesa; -copiosa documentazione acquisita agli atti.

La Spezia, li 10 Dicembre 2004 Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Dr.ssa Claudia Merlino

INDAGATI:

CALLEGARI GIORGIO
A) Reato p. e p. dall’art 378 cp perché, aiutava Mascagni Flavio ad eludere le investigazioni dell’Autorità Giudiziaria, rilasciando false dichiarazioni alla polizia giudiziaria; in particolare, mentre nel corso di una conversazione telefonica (tenutasi il 10.10.2000) con D’Amico Mirella ( con riferimento alla segnalazione fatta da Mascagni Flavio che, abusando dei propri poteri, aveva comunicato in data 02.10.2000 che la stessa risultava affetta da patologie incompatibili con l’idoneità alla guida aveva ammesso che: “una lettera così non la avevo mai vista”, aggiungendo poi che si trattava di: “un caso anomalo” e che non era “mai successa una situazione di questo genere”, sentito poi dalla polizia giudiziaria (Nucleo Operativo Compagnia Marina Militare di La Spezia Maresciallo Simeone) in sede di sommarie informazioni diceva, cambiando totalmente versione che: “ tali segnalazioni avvengono normalmente, sia da parte della Commissione che da parte di altri Enti”, aggiungendo altresì falsamente di avere cercato di fare capire alla D’Amico “che quanto in atto era del tutto legale e si stava adottando una prassi del tutto regolare”.

In La Spezia 11.01.2001

B) Reato p e p dall’art.323 cp perché quale pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, (ingegnere Direttore della Motorizzazione Civile) in violazione dell’art 123 D.L.vo 285/1992 disponeva la revisione della patente di guida intestata a D’Amico Mirella solo sulla base della segnalazione di Mascagni Flavio che indicava la sussistenza di fondati dubbi in merito alla persistenza nell’interessata dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente, senza alcuna motivazione atta a giustificare tale procedura di revisione straordinaria, e in tal modo intenzionalmente arrecava danno ingiusto alla suddetta D’Amico Mirella.

In La Spezia il 06.10.2000



BENI GIOVANNI

Reato p e p dall’art 323 cp perché, quale pubblico ufficiale e in particolare quale Comandante della Stazione Carabinieri della Marina Militare di La Spezia trasmetteva, in data 10.07.1999, in modo irrituale e non giustificato al Comandante C.V. Rosario Accardo presso Comando in Capo del dipartimento marittimo Alto Tirreno, copia della relazione di servizio a firma Mariani e Guerra, relativa all’intervento presso il Circolo Sottufficiali effettuato da questi ultimi e contenente affermazioni false circa le ragioni della richiesta di intervento fatta dalla D’Amico il 08.07.1999 e su quanto quel giorno accaduto; il Beni con la lettera di trasmissione significava che il personale era stato distolto dai normali compiti istituzionali per futili motivi e chiedeva espressamente al destinatario della missiva un intervento di competenza e così facendo intenzionalmente procurava a Mirella D’Amico un ingiusto danno, in quanto a seguito di tale comunicazione veniva avviato a carico della D’Amico un procedimento disciplinare che si concludeva con la comminazione della sanzione del rimprovero scritto che venne motivato proprio sulla base del fatto che in data 08.07.1999 la stessa avrebbe posto in essere “azione turbativa dell’ambiente di lavoro”.

In La Spezia il 25.01.2000





CIMINO PIETRO


Reato p e p dall’art 323 cp perché quale pubblico ufficiale (questore Circolo sottufficiali Marina Militare di La Spezia) nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge e di regolamento, intenzionalmente arrecava a Mirella D’Amico un ingiusto danno, indirizzando al Capo di stato maggiore MARIDIPART di La Spezia una relazione circa il suo intervento del 08.07.1999 in cui ricostruiva con inesattezze e lacune (tra l’altro affermando che la D’Amico si sarebbe rifiutata di ottemperare alle nuove norme dichiarando che non era suo compito aprire l’ufficio, senza specificare che l’intervento dei carabinieri era stato chiesto dalla D’Amico stante la sua estromissione di fatto dal suo ufficio) e instando espressamente affinché fosse applicata alla stessa D’Amico una sanzione disciplinare previo procedimento disciplinare, intenzionalmente procurava a Mirella D’Amico un ingiusto danno in quanto a seguito di tale comunicazione fosse applicata veniva avviato a carico della D’Amico un procedimento disciplinare che si concludeva con la comminazione della sanzione del rimprovero scritto che venne motivato proprio sulla base del fatto che in data 08.07.1999 la stessa avrebbe posto in essere “ azione turbativa dell’ambiente di lavoro”.

In La Spezia il 25.01.2000

rispetto al quale costituiscono elementi e fonti di prova:

- denunce, querele ed esposti in atti a firma D’Amico Mirella

- accertamenti di polizia giudiziaria

- sommarie informazioni rese al pg e al PM da varie persone informate sui fatti a riscontro degli esposti e delle denunce presentate dalla persona offesa;

- copiosa documentazione acquisita agli atti;

…………..omissis………

La Spezia 13 Ottobre 2004

Il Sostituto procuratore della Repubblica

Dr.ssa Claudia Merlino

DONINI ANGELO
a) artt.110, 81 cpv., 323 c.p. perché, in concorso con il DI GAETA (per il quale si è proceduto separatamente) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale Capo di Stato Maggiore M.M. La Spezia, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione di norme di legge e regolamento, intenzionalmente arrecava ingiusto danno alla dipendente civile del Ministero della Difesa Sig.ra D’AMICO MIRELLA in servizio presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di La Spezia, ponendo in essere, in concorso con altri, una serie di atti diretti a danneggiare la medesima, ed in particolare:

- prendendo parte, nelle sue qualità di Capo di Stato Maggiore, all’ingiustificata ed immotivata sostituzione della detta dipendente, la quale svolgeva ( da oltre 15 anni) mansioni di cassa al predetto Circolo in qualità di Segretario Economo, e si trovava in assenza giustificata dal lavoro, con persona di livello impiegatizio inferiore, così come da ordine di servizio nr.2 datato 24.06.1999, in violazione dello Statuto degli impiegati civili dello Stato e del regolamento Ente Circoli Marina Militare di Roma (sostituzione ingiustificata tra l’altro perché secondo l’art.5 del Reg. Ente Circoli – Roma la D’AMICO in qualità di Segretario Economo doveva essere sostituita, in caso di assenza, dal Tesoriere e non da altra persona per di più di livello più basso); nonché all’effettiva estromissione dall’ufficio e dalle relative mansioni dando disposizione che venisse sostituita (proprio durante l’assenza della D’AMICO dal lavoro) la serratura della porta d’accesso al Circolo Sottufficiali e che la D’AMICO non venisse ricompresa tra le persone autorizzate ad accedervi;

- instaurando un pretestuoso e ritorsivo procedimento disciplinare di cui alla contestazione n.85/503343 dell’11.07.1999 a carico della medesima dipendente, avendo prima espressamente richiesto, tramite gli Uffici dello Stato maggiore, la trasmissione da parte dei Carabinieri, contrariamente agli obblighi di legge e comunque alle prassi in uso (non trattandosi certo di ente dipendente), di una relazione di servizio relativamente all’intervento effettuato in data 08.07.1999, su richiesta della medesima D’AMICO, presso il Circolo Sottufficiali in questione (intervento in particolare verificatosi in occasione della illegittima estromissione dall’ufficio e dalle relative mansioni – cui era adibita da circa 15 anni – della dipendente D’AMICO Mirella, avvenuta mediante “sostituzione della serratura” e mancata indicazione della dipendente stessa tra le persone autorizzate ad accedere al Circolo Sottufficiali medesimo, impedendo di fatto alla stessa di accedere all’ufficio; estromissione e demansionamento attuato ad insaputa della dipendente che si trovava in licenza);relazione di servizio che veniva strumentalmente utilizzata dal Capo di Stato Maggiore per azionare nei confronti della D’AMICO MIRELLA il detto pretestuoso procedimento disciplinare (nella specie motivato, tra l’altro, dall’aver asseritamente la stessa, con la richiesta di intervento, distolto i militari dai compito istituzionali per futili motivi);

- procedendo all’ingiustificata decurtazione della busta paga della dipendente, negandole in particolare ingiustificatamente ed in violazione degli accordi sindacali l’indennità di cassa del 1997 e i buoni di benzina, attuando un meccanismo meramente ostruzionistico a fronte della richiesta di verifica dei provvedimenti con i quali Maridipart aveva determinato e liquidato al Circolo Sottufficiali gli stanziamenti per l’anno 1997 relativi alle particolari posizioni di lavoro;

- rifiutando alla stessa dipendente il rilascio di attestato di lodevole servizio per le mansioni superiori di segretario economo, documento necessario alla D’AMICO per la partecipazione a concorsi per il passaggio a livello superiore;

- predisponendo e trasmettendo il foglio protocollo n.85/21215 dell’11.05.2000 a MARISTAT U.A.G.C. e con ciò volutamente condizionando in negativo la valutazione operata dalla C.M.O. dell’istanza avanzata dalla dipendente D’AMICO MIRELLA per il riconoscimento di dipendenza causa di servizio dell’infermità alla medesima riscontrata in data 10.07.1999, e ciò per effetto di una rappresentazione negativa della personalità della dipendente medesima (contrariamente a quanto in realtà emergente dal lungo e meritevole curriculum professionale viceversa vantato dalla D’AMICO MIRELLA) e del riferimento a presunti pregressi comportamenti della stessa;

- procedendo al licenziamento illegittimo della dipendente D’AMICO Mirella, dopo che la stessa veniva, ingiustamente, dichiarata “ permanentemente non idonea a qualsiasi proficuo lavoro” (invero risultando del tutto diversa la sua situazione psicofisica, così come accertata da medici specialisti – tali invero non essendo al contrario i componenti della CMO alla base di tale valutazione – anche nell’ambito militare stesso; circostanza peraltro ignorata) e ciò senza che la stessa fosse sottoposta a preventiva visita collegiale

In La Spezia dal giugno 1999



MASCAGNI FLAVIO
b) art.323 c.p. perché, quale Presidente Medico Ospedaliero dell’Ospedale Militare di La Spezia, abusando dei propri poteri di segnalazione al fine esclusivo di recare danno ingiusto a D’AMICO Mirella (dalla stessa visitata in data 10/03/2000 nel corso di procedura per riconoscimento della causa di servizio richiesta dalla D’Amico dipendente civile della M.M.) con violazione della normativa sulla segnalazione alla Prefettura per revisione della patente in caso di malattia socialmente rilevante ( che non consentiva di interpretare come tale il disturbo rilevato nella D’Amico), e comunque non astenendosi dal provvedere personalmente in relazione a quanto accaduto e denunciato dallo stesso con appunti del 27/9/00 di cui al capo a), azionava la procedura di revisione patente segnalando che la D’Amico era risultata affetta da patologie non compatibili con l’idoneità alla guida.

In La Spezia il 30/09/2000

c) art 368, 595 c.p. perché con appunto datato 27/09/00 indirizzato al Direttore dell’Ospedale della Marina Militare di La Spezia, e tramite questi al Comando in Capo dell’Alto Tirreno – Autorità che hanno l’obbligo di riferire all’A.G. -, accusava falsamente, sapendola innocente, D’Amico Mirella di aver deliberatamente tentato di “investirlo” con l’autovettura, (mentre lo stesso stava uscendo dal parcheggio con la propria auto) così accusando lo stesso di fatti di reato e al tempo stesso attribuendole fatti offensivi dell’onore e della reputazione comunicando con più persone. In La Spezia il 27/09/2000



DONINI Angelo, Di Gaeta Pasquale, MASCAGNI Flavio
d) artt. 586 c.p. per aver commesso, il DONINI il reato di cui al capo a) precedente, il MASCAGNI quello di cui al capo b) precedente, e il DI GAETA quelli contestati nell’ambito di separato procedimento penale del seguente tenore:( - a) artt.323,81 C.P. per aver, con più azioni/omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando del proprio ufficio al solo fine di danneggiare ingiustamente D’AMICO Mirella, più specificatamente in qualità di Presidente del Circolo Sottufficiali della M.M. di La Spezia sostituiva immotivatamente la D’AMICO, la quale svolgeva (da oltre 15 anni) mansioni di cassa al predetto Circolo in qualità di Segretario Economo e si trovava in assenza giustificata dal lavoro, con persona a lei preposta e di livello impiegatizio inferiore, in violazione dello Statuto degli impiegati civili dello Stato e del Regolamento Ente Circoli Marina Militare di Roma, la estrometteva dall’ufficio e dalle relative mansioni dando disposizione che venisse sostituita (proprio durante l’assenza della D’AMICO dal lavoro) la serratura della porta d’accesso al Circolo Sott.li e che la D’AMICo non venisse ricompresa tra le persone autorizzate ad accedervi, rifiutava e/o ometteva di rilasciare l’attestato di lodevole servizio per le mansioni superiori di segretario economo, documento necessario alla D’AMICO per poter partecipare ai concorsi banditi dall’Amministrazione della Difesa per il passaggio al livello retributivo superiore, in violazione delle disposizioni vigenti (circolare nr.B2/17 in data 07.04.1999 della Direzione Generale per il Personale Civile) e causandole un danno anche di natura patrimoniale; in La Spezia dal giugno 1999 --- b) artt.479, 489 C.P. per aver attestato falsamente, formando un atto nell’esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (in qualità di Presidente del Circolo Sottufficiali della M.M. di La Spezia), fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (redigendo in epoca successiva all’08.07.1999 l’ordine di servizio nr. 2bis il quale rettificava il contenuto dell’ordine di servizio nr.2 datato 24.06.1999, datandolo 25.06.1999 per fargli assumere valenza retroattiva e porlo temporalmente tra gli ordini di servizio nr.2 e nr.3 quest’ultimo emesso in data 08.07.1999) ed averlo utilizzato per perpetrare il reato di cui al capo a) in La Spezia in epoca successiva all’08.07.1999 -) ed in ogni caso per aver realizzato una serie di intenzionali vessazioni della dipendente D’AMICO MIRELLA in ambiente lavorativo (c.d. mobbing), fatti delittuosi dai quali derivava, sia pur quale conseguenza non voluta, lesioni personali ai danni della dipendente D’AMICO MIRELLA consistenti in stato ansioso depressivo reattivo (diagnosi immediata al 10.07.1999) e comunque in un disturbo post-traumatico da stress originato da situazioni conflittuali sul posto di lavoro, da cui derivava malattia della durata superiore a 40 gg., ulteriormente aggravata dai comportamenti di cui al capo b).

In La Spezia nel 1999-2000

rispetto al quale costituiscono elementi e fonti di prova:

- denunce – querele ed esposti in atti a firma della sig.ra D’Amico Mirella;

- accertamenti di polizia giudiziaria;sommarie informazioni rese alla p.g. e al P.M. da varie persone informate sui fatti a riscontro degli esposti e delle denunce – querele presentate dalla persona offesa; copiosa documentazione acquisita agli atti; consulenza tecnica medico legale in atti; documentazione medica acquisita;

- cassette delle conversazioni registrate acquisite agli atti;

- trascrizioni delle registrazioni in atti....omissis.

La Spezia, lì 19/03/2003

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Dr. Stefano Billet

….per il momento !!

Nunzio_c

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