dopo visita del MC per problematiche professionali , che ha diritto ad accedere ai dati emersi ovvero ai dati personali anche clinici ? Il datore di lavoro per es. puo ' accedervo o deve essere informato solo sulle determinazioni del MC ? C 'è differenza tra pubblico e privato su detto accesso ? GRazie per l 'interessamento mostrato nel rispondere al mio primo quesito.
Solo i medici del servizio sanitario pubblico, per motivi di vigilanza, possono accedere ai dati sanitari dei dipendenti visitati dal medico comptente. Naturalmente il datore di lavoro ha diritto di conoscere l 'idoneità dei lavoratori ma assolutamente non i risultati delle visite.
La redazione di MedicoCompetente.it
Io trasecolo ! Ma qualcuno si ricorda ancora cosa abbiamo studiato, non dico in scuola di specializzazione, ma per il buon vecchio esame di medicina legale ?
Caro Ramses ti ricordiamo che siamo su un forum su cui scrivono pazienti, lavoratori ecc.
La redazione di MedicoCompetente.it
sono sempre io : ngiulon Ho completato diagnosi e visita da medici specialista da presentare al Medico competente , per le detrminazioni del caso. La risposta di ramses mi confonde sui miei diritti , quali sono allotra ? Oltre alla determinazione nei miei confronti sulla idoneitè posseduta presunta o reale , poso per es. accedere a tutti i dati della visita ( anamnesi , campi compilati , annotazioni , etcovvero tutto cio ' che ha concorso a stabilire l 'esito della visita )?Rispondetemi chiaramente magari con riferimenti , ho paura altrimenti di non essere tutelato adeguatamente...grazie
che se intende puo ' rispondere ? Mi aspetto risposte/informazioni da chi se ne occupa...se devo rivolgermi ad un legale per avere informazioni mi torna inutile questo sito...grazie
I dati che ha fornito sono insufficienti. La visita del medico competente è di tipo preventivo, periodico o richiesta da lei ( ai sensi del 'art. 17 del 626)?
I dati a cui si riferisce sono i risultati delle visite?
Per ora possiamo risponderle citando la legge:
Art. 17 (Il medico competente)
1. Il medico competente:
........
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all 'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all 'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell 'attività che comporta l 'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera B) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all 'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull 'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Come vede lei ha diritto di chiedere copia della documentazione sanitaria. Ma è questo che voleva sapere?
saluti
La redazione di MedicoCompetente.it
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