Cari colleghi, mi serve proprio una delucidazione. In conformità alla L 53/2000 e all 'art.20 della 151/01 non ho mai creato particolari problemi , se compatibili con i rischi lavorativi, a concedere la c.d. "flessibilità" alle gravide. In sostanza la gravida può decidere se posticipare di un mese l 'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e usufruire di quel mese nel post parto. Oggi si presenta un caso .....
Prima gravidanza, qualche problema all 'inizio, oggi tutto regolare ed il collega ginecologo attesta la non controindicazione al proseguimento dell 'attività lavorativa anche per l 'ottavo mese. La signora, videoterminalista, viene da me mostrando il certificato e richiedendo il mio a supporto, in quanto soggetta a sorveglianza sanitaria. Fin qui tutto bene, se non fosse che la nuova modulistica emanata dall 'Ispettorato del lavoro cita testualmente un D.M. rilasciato dal Ministero del Lavoro (n. 43 del 7 Luglio 2000) e subdolamente introduce la seguente frase: "assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro". Un attimo di panico, di nuovo freddezza, logica subentrante di fronte alla dipendente infastidita dal mio procrastinare questo ultimo e inutile certificato....
Fermi tutti.... ma io devo prevedere gli infortuni in ititnere ? La signora percorre 15 + 15 km per paesini in condizioni metereologiche invernali, senza cintura per ovvi motivi, ergo, se accade qualcosa il fesso che ha firmato il certificato finisce citato in giudizio ?
Finale..... urla ed improperi per il non rilascio del certificato "dovuto".
Voi che ne dite e che avreste fatto ?
"quante volte per altri è vita quello che per noi è un minuto"
In un precedente forum del mese di ottobre dal titolo "Videoterminaliste e gravidanza" si era già parlato di questo tema.
Indubbiamente il problema del pendolarismo deve essere affrontato dal MC nel momento in cui rilascia un 'eventuale certificazione positiva.
Se quindi tu hai valutato che il trasferimento casa-lavoro e viceversa è gravoso per quella dipendente, hai fatto bene a non concedere il tuo OK.
Le linee guida emiliane (per altri versi giustamente ritenute eccessive) elencano le caratteristiche per le quali il pendolarismo viene ritenuto pericoloso (durata complessiva tra andata e ritorno superiore alle due ore e uso di due o più mezzi). Le puoi consultare (pag.9 delle stesse) all 'indirizzo indicato nel precedente forum.
Cari Colleghi, sinceramente non ho ancora visto i moduli della DP del lavoro cui fai riferimento, ma spulciando qua e là, mi risulta ciò di cui si tratta non sia un Decreto Ministeriale, ma una Circolare del Ministero del lavoro: La circolare di cui scrivo è la n. 43 del 7 luglio 2000 e l’oggetto di tale circolare è l’Art. 12 della Legge n. 53 dell’ 8 marzo 2000 (flessibilità dell’astensione obbligatoria nel periodo di gestazione e puerperio della donnalavoratrice). Quindi mi sembra che sia quella giusta.
Premesso il fatto che questa circolare è stata emanata in era pre-151/2001, essa stabilisce che l’opzione di flessibilità sia immediatamente esercitabile in presenza dei seguenti presupposti:
a. assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
b. assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro -Servizio ispezione del lavoro- ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1204/71;
c. venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
d. assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell’esercizio dell’opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro;
e. assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.
Inoltre la medesima Circolare precisa che “...l’art. 12 della legge Legge n. 53 dell’ 8 marzo 2000 non introduce una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener conto delle situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria. Pertanto, solo ove ricorra tale ultima fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà procurarsi la certificazione del medico competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione in conformità al punto d “.
Ora, a mio parere, le controindicazioni di cui al punto e. credo che siano di precipua spettanza dello specialista ginecologo, che infatti stabilisce se la gestante goda di una gravidanza fisiologica non in rapporto a eventuali rischi lavorativi. Il viaggio della gestante non è un rischio lavorativo, e il MC non dovrebbe, sempre a mio parere, entrare nel merito...
Caro Gattin, hai ragione, nella foga ho citato un decreto al posto di una circolare. Nella sostanza però cambia poco.
A fondo modulo segnalano chiaramente che se la dipendente è soggetta a sorveglianza sanitaria per i rischi presenti in azienda spetta al medico competente dichiarare e firmare la parte incriminata....e ora che facciamo ? con questa dizione sarà difficile concedere il beneficio di legge, chi se ne assume la responsabilità ?
"quante volte per altri è vita quello che per noi è un minuto"
Non so se da un punto di vista legale posso stare tranquillo, ma io quando rilascio questo tipo di certificato, scrivo: "La suddetta dichiara di non aver avuto in precedenza provvedimenti della competente Direzione Provinciale del Lavoro , Servizio Ispezione del Lavoro, d’interdizione anticipata ai sensi dell’art. 17 comma 2, lett. B) e c) del T.U. Maternità.
La suddetta dichiara inoltre che le modalità per il raggiungimento del posto di lavoro non rappresentano una controindicazione allo stato di gravidanza." D 'altronde, come faccio io a sapere se in passato la donna ha avuto provvedimenti dell 'Ispettorato del Lavoro e come faccio a conoscere le modalità per il raggiungimento del posto di lavoro? devo fer forza affidarmi a quanto mi dice la donna.....Finora non mi è mai tornato indietro nessuna per cui devo ritenere che il certificato così formulato viene accettato....
il problema è indubbiamente complesso e la richesta di verficare che non esistano controindicazioni connesse con il raggiungimento del posto di lavoro appare singolare rispetto alle competenze del medico competente.
Peraltro osservo:
1 che fare autocertificare alla donna che non esistono controindicazioni relative al raggiungimento del posto di lavoro conduce a concludere che tanto vale farle autocertifcare anche che non esistono controindicazioni al lavoro. E ' ovviamente diverso farle autocertificare le modalità di raggiungimento del posto di lavoro e poi valutare nel merito
2 Che in un articolo pubblicato lo scorso anno su MedLav veniva prescritto (ad un epilettico) di non utilizzare la propria autovettura per raggiungere il posto di lavoro ma di servirisi dei mazzi pubblici. Avevo atteso reazion in merito ma non ne ho viste.
3 Se il rischio del raggiungimento del posto di lavoro (o meglio delle modalità di raggiungimento) deve essere valutato dal MC, evidentemente deve esserte incluso nel DVR. E se si impone un mezzo piuttosto che un altro, ovvero si ritiene che lo spostamento non deve avvenire (ossia si certifica la non idoneità a guidare un proprio mezzo) perchè riteniamo che agli autisti basti il pssesso della patente?
Non propongo soluzioni. Concordo nelal segnalazione del problema.
Ritengo che è giusto porsi il problema, ma non bisogna eccedere nel timore di tutte le possibili e (in questo caso) improbabili conseguenze.
Parto soprattutto dal presupposto che la richiesta parte da una lavoratrice gravida, futura madre, spinta nella sua decisione dal desiderio di stare un mese in più dopo il parto con il proprio figlio. Quindi abbiamo a che fare (presumibilmente) con una madre attenta e premurosa. Non credo dunque che sia disposta a correre rischi eccessivi rispetto a una positiva conclusione della sua gravidanza affrontando trasferimenti complicati e pericolosi.
Non dimentichiamo che la lavoratrice, eventualmente verificate difficoltà dipendenti ad esempio da un aumento significativo delle sue dimensioni, può in ogni momento decidere di interrompere l 'attività lavorativa durante l 'ottavo mese di gravidanza.
Nella mia esperienza personale ho verificato che molte di queste lavoratrici videoterminaliste ottengono (se la ditta è organizzata in questo senso) la possibilità di lavorare in remoto da casa, evitando dunque il problema del trasferimento casa-lavoro.
Comunque prenderei a modello nella concessione dell 'autorizzazione quanto le rigide linee-guida dell 'Emilia-Romagna hanno stabilito per quanto attiene le condizioni massime di pendolarismo accettabili: entro le due ore di tempo impiegato tra andata e ritorno e non più di due mezzi utilizzati.
Le modalità e i contenuti della certificazione del medico competente sono esplicitati in modo molto chiaro nella legge; Essa è una certificazione specifica che riguarda solo i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria e il giudizio va espresso solo sul posto di lavoro e sull ' orario.
Va da se che tutte le altre considerazioni di natura generica sulla salute della gravida e sul nascituro (tra cui anche gli spostamenti) sono di competenza del ginecologo.
E se il ginecologo non controindica l 'uso dell 'auto non vedo perchè dovrebbe farlo il medico competente.
Preoccupiamoci invece di fare prevenzione e raccomandiamo l 'uso delle cinture di sicurezza anche alle gravide!
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