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come vi comportereste?

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 3381 volte.

g.distefano@inail.it

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  • come vi comportereste?
  • (06/02/2005 11:49)

chiedo a chi abbia voglia di rispondere come vi comportereste se foste medici competenti di una holding che presta manodopera ad aziende (non rientra la Legge Biagi bensì la 626/94) allorquando vengono avviati al lavoro prestatori d 'opera oggi per domani? credo sia impossibile poterli visitare prima dell 'avvio al lavoro in quanto ci si dovrebbe accampare nei pressi della azienda fornitrice. E se , visto che si prevede un 10 % circa di inidonei o di idonei con limitazione (trattasi di addetti ad operazioni di facchinaggio e a movimentazione di carichi) cosa fareste se tali lavoratori hanno già cominciarto a lavorare? Sono graditi suggerimenti...............

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: come vi comportereste?
  • (06/02/2005 14:54)

A costo di sembrare noiosissima, ed un po ' lo sono, non sono medico, quindi non ho idea. Però, se ho ben capito trattasi di lavoro interinale, o in affitto che dir si voglia. Il facchinaggio -semprechè io non sia del tutto rincitrullita- è un 'attività che comporta rischio di lesioni osteo-tendineo-muscolari . Stiamo parlando di MMC, se ho compreso bene. Non mi risulta che i lavoratori interinali, a qualunque articolo di qualunque legge sia riferibile la temporanietà, possano essere adibiti a lavorazioni a rischio normate. E questo per il semplice motivo che, tra l 'altro, gli interinali sono a tutti gli effetti dipendenti da una società di servizi (appunto) e per gli stessi viene corrisposto un premio inail ben inferiore a quello che dovrebbe essere correttamente corrisposto se il lavoratore medesimo fosse anche per soli 2 mesi dipendente, sia pur a termine, dell 'utilizzatrice. Però, se l 'azienda somministratrice di lavoro li prende in carico con la possibilità di passarli all 'azienda utilizzatrice con mansione di facchinaggio, non capisco per quale motivo il MC della somministratrice non abbia già espresso l 'idoneità alla mansione specifica. Se sul contratto di somministrazione c 'è scritto altra mansione, e magari, allora, c 'è qualche cosa che non va con rilevanze penali ben diverse e direi distanti dalle problematiche relative ai Medici Competenti. Dal nick, sembrerebbe che il dott. g.distefano abbia un recapito mail nell 'inail: magari, mettersi in contatto con gli uffici addetti all 'elaborazione dei premi potrebbe essere legalmente ben più rilevante.; e anche il parere del CONTARP di sezione, può essere dirimente.
io penso.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

lucchetti

lucchetti
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  • Re: come vi comportereste?
  • (06/02/2005 19:29)

la visita per l 'idoneità in questi casi non viene eseguita dal medico della holding ma dal MC dell 'azienda utilizzatrice.

docmdf

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  • Re: come vi comportereste?
  • (07/02/2005 17:37)

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori interinali va effettuata dal medico competente dell 'azianda utilizzatrice, che ne sopporta i costi.
Non capisco quanto afferma NOFERTIRI9 quando scrive che i lavoratori interinali non possono essere adibiti a mansioni che comportino rischi normati.
E ' possibile avere un chiarimento.
Ritengo che i lavoratori interinali sono lavoratori a tutti gli effetti e possono essere adibiti a qualsiasi mansione compatibilmente con la qualifica e con il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso da MC a seguito della sorveglianza sanitaria effettuata preventivamente e poi periodicamente.

acapri

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  • Re: come vi comportereste?
  • (07/02/2005 18:34)

SONO D 'ACCORDO CON I COLLEGHI. ALTRE DELUCIDAZIONI IN MERITO SONO RINTRACCIABILI NEGLI ATTI DEL CONGRESSO SIMLII DI ROMA (OTTOBRE 2000 o 2001) SE NON RICORDO MALE. .

nofertiri9

nofertiri9
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1256
  • Re: come vi comportereste?
  • (16/02/2005 23:13)

Mi dispiace per il ritardo con cui chiarisco il senso della mia precedente affermazione, ma di nuovo sto incontrando difficoltà di connessione: speriamo passi.
Allora, come sapete qualche post fa ho scritto : “Non mi risulta che i lavoratori interinali, a qualunque articolo di qualunque legge sia riferibile la temporaneità, possano essere adibiti a lavorazioni a rischio normate”.
Nei fatti, prima dell’emanazione ed entrata in vigore del D.Lgs. 276/03, il rapporto di lavoro flessibile era regolato normativamente dalla L. 196/97, che all’art.1, c. 4 lettera E) esplicitamente dettava: “E’ vietata la fornitura di lavoro temporaneo […] per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Non è opinione mia, bensì di un Sostituto Procuratore della Repubblica, il Dr. Giuseppe Battarino, che anche la successiva modifica emanata con la L.488/99 intendesse esplicitare “ indiretta forma di tutela rispetto ad un utilizzo improprio e tendenzialmente pericoloso delle prestazioni del lavoratore interinale l’ulteriore divieto posto dall’art. 1, quarto comma lett. A) – come modificato dall’art. 64 della L. 23 dicembre 1999 n. 488: " a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell 'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piu ' rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo ' presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi",
Di certo non ignorate che solo con il D.M. 31 maggio 1999, dal titolo “Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell 'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (G.U. 12 luglio 1999, n. 161).” è stato definito l’ambito di applicazione, che per comodità di lettura vi riporto a seguito:
Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 2
(Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)

1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:
- recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea;
- manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.
Art. 3
(Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)
1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:
- agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- amianto;
- cloruro di vinile monomero;
- 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;
- radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Orbene, mentre il D.Lgs. 276/03, che diversamente dalle precedenti Leggi non è passato per la discussione parlamentare, ha di fatto abrogato gli articoli da 1 a 11 della L.196/97, il su riportato decreto è tuttora vigente. Leggendone anche la premessa, si scopre:
“Considerato che le attività lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;
Considerata la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;
Considerata altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l 'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell 'attività lavorativa; “
C’è un orientamento giurisprudenziale che ritiene strictu sensu vietate tutte e solo le lavorazioni esplicitate agli art. 2 e 3; ma ce n’è anche un altro, vieppiù applicato, che ritiene l’elenco tassativo ex-lege, ma suscettibile di ampliamenti riferibili a fattispecie che possano essere correttamente ritenute altrettanto pericolose in funzione della valutazione del rischio specifico.
Né si comprende in capo a quale criterio, in uno stato in cui il lavoro è considerato a base dell’organizzazione sociale (cfr. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 1), lavoratori che disimpegnano le medesime mansioni dovrebbero essere assoggettati a diversa tutela della salute, come si verificherebbe ad esempio per verniciatori interinali assunti bimestralmente ma anche 5 volte in un anno, ai quali non sarebbe possibile praticare una visita realmente “periodica” per cessazione dello specifico rapporto ma non certo della mansione, o anche per saldocarpentieri con due contratti di 5 mesi etc.
Veniamo ora al caso del facchinaggio, che ha generato la questione: parliamo di MMC sicuramente con rischio di disturbi osteo-articolari, ed in particolare nel facchinaggio che ha un indice di inabilità permanente pari a 15,99°/oo , addirittura quasi doppio dell’edilizia, credo che nessuno di voi negherà che il caricarsi ad es. di mobili antichi o pianoforti in 2 sulle scale di un qualunque condominio è senza meno un’attività a grave rischio. E perché mai coloro che svolgono questo lavoro in maniera discontinua dovrebbero essere considerati lavoratori di serie B, o anche C? (scegliete voi se C1 o C2)
Tanto premesso, il facchinaggio si può anche effettuare in aree dove sussista la presenza di agenti cancerogeni, o in aree soggette a direttiva ATEX: ne sappiamo qualcosa, nella fattispecie prospettata da g.distefano?
Infine, che la SIMLII abbia o meno dato degli indirizzi deontologici nel 2000, o anche ieri non farebbe differenza, mi sembra francamente meno rilevante dell’obbligo di osservanza delle leggi dello stato, e questo con il più grande rispetto per Nicola Sannolo, di Maurizio Manno, del direttivo tutto e anche degli iscritti tutti.
Vero che la Sorveglianza Sanitaria specifica è a carico dell’Azienda utilizzatrice, al pari della formazione ed informazione specifiche, ma vero soprattutto che uno di voi che si trova a dover fare sorveglianza sanitaria –sempreché ne abbia il tempo tecnico materiale- nei confronti di un poveretto che è stato chiamato (dopo dio sa che peripezie e tribolazioni) in un posto dove per legge non potrebbe stare, come se la cava? Dice al DdL che per quel lavoro non va bene? Dice che non si possono fare assunzioni interinali per quella fabbrica, o cantiere o quel che è?
Scusatemi, io credo che il Medico Competente di un’azienda utilizzatrice non abbia tra i suoi doveri istituzionali anche questo tipo di incombenza, che più correttamente dovrebbe spettare al Medico Competente dell’Azienda somministratrice, il quale si dovrebbe assicurare nel concreto e caso per caso di quale mansione ed in che contesto il lavoratore deve svolgere, e magari anche chiedendo al MC competente dell’aspirante Utilizzatrice se in quella particolare mansione emerge o meno qualcuno dei rischi interdetti al lavoro in affitto, il tutto nel massimo rispetto del segreto professionale. A proposito, ora si parla non più di “interinale”, bensì di somministrazione di manodopera, che era vietatissima sin dal 1960 (il caporalato, lo ricordate? Ecco, quello.)
Un’ultima notazione, sulla quale vi invito a riflettere: il D.Lgs. 276/2003 ha già avuto una sentenza di incostituzionalità relativamente all’art.30, e numerose altre sono in corso di giudizio. Valga una considerazione, per tutto l’impianto: ammette la somministrazione di manodopera anche a tempo indeterminato, per alcune categorie di utilizzatori, tipo
“a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonchè servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonchè per l 'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; “ (cfr. art. 20, comma 3.)
Che è come dire ad un giovane: sei vuoi essere assunto dalla ditta PincoPallo SpA, ci passi il x% dello stipendio, oppure a spasso per parecchio ancora; e X di solito è a 2 cifre.
Fate voi: le visite di idoneità sono –che io ricordi e se non è cambiato nulla- mirate alla prevenzione dell’insorgenza di danni alla salute del lavoratore in relazione al tipo e condizioni di lavoro.
Scusatemi, se sono stata più prolissa del solito, ma l’argomento a mio avviso è di primaria rilevanza tecnica quanto sociale.

Nofer
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ppg

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  • Re: come vi comportereste?
  • (17/02/2005 12:16)

Egregi colleghi, sono un medico del lavoro che si occupa di prevenzione nell 'ambito dell 'amministrazione Difesa.
Se mi è consentito vorrei chiedere a Nofer, in considerazione delle sue enormi competenze, al riguardo della sorveglianza sanitaria da effettuarsi per il personale che presti opera dopo appaltamento.
Mi spiego, gestisto 39 enti dell 'amministrazione difesa con circa 4000 dipendenti da sottoporre a sorveglianza.
Nel caso di ditte appaltate non ho modo di sapere se i lavoratori vengano preventivamente sottoposti a screening da parte della ditta e quindi vorrei sapere se e in che modo posso intervenire al riguardo.
Distinti saluti, Dott Giudice

nofertiri9

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  • Re: come vi comportereste?
  • (17/02/2005 19:10)

Gentile ppg, innanzi tutto grazie per il complimento che cercherò di meritare, e subito dopo una domanda: per “ditte appaltate” tu intendi i lavoratori che dipendono da un DdL Pinco e che con tutta (o parte) l’organizzazione aziendale lavorano lì dove tu fai Sorveglianza? Oppure intendi ditte che inviano presso i Vs. presidi determinati lavoratori con specifiche mansioni? Cerco di chiarirmi: il contratto in essere tra l’amministrazione Difesa e queste ditte prevede la fornitura di un servizio (ad es., la pulizia delle scale o la manutenzione degli impianti elettrici/idraulici) o giustappunto la somministrazione di manodopera per la pulizia delle scale e per la manutenzione degli impianti? (come mi manca che in questo forum non ci siano corsivi, grassetti e anche un po’ le emoticon !!)
Nel primo caso, non c’è motivo che gli stessi siano sottoposti a visita da te, in quanto dovrebbero già avere il loro Medico Competente, che però almeno una volta all’anno (considerando unità produttiva con meno di 30 persone) un giretto a vedere dove e come lavorano se lo dovrebbe fare, e magari in quell’occasione vi parlate. Beninteso, trattandosi di appalto è interamente applicabile l’art. 7 del 626, che da parte della Difesa dovrebbe anche contenere le eventuali informazioni di carattere sanitario legate agli eventuali rischi ambientali specifici e da parte dell’appaltatore (ditta appaltata, come la chiami tu) le proprie informazioni specifiche sui rischi aziendali (tipo di detersivo usato, necessità e modalità di operazioni di microsaldatura etc.). A dirla tutta, la Difesa in quanto Appaltante deve anche coordinare le aziende/ditte/lavoratori autonomi in appalto, per evitare le interferenze che possono creare indebita sovrapposizione di esposizioni multiple (lavaggio con acqua a pioggia mentre si cambiano i fili della luce, ad esempio)
Nel secondo caso, invece, quello della somministrazione di manodopera, comunque i lavoratori ti dovrebbero essere arrivati per lo meno con un giudizio di idoneità generica alla mansione, di cui puoi/devi chiedere debita informativa al DdL dei lavoratori, ed eventualmente contattare il tuo collega MC per chiedere lumi sul protocollo praticato, così da limitarti alle eventuali integrazioni.
Io penso.

Nofer
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