Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

I coadiuvanti familiari devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria?

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 4717 volte.

Michele63

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Torino
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
6
  • I coadiuvanti familiari devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria?
  • (30/10/2001 00:18)

Il titolare di una piccola azienda mi ha posto il quesito se i suoi due figli, inquadrati come coadiuvanti familiari, siano o meno da sottoporre a sorveglianza sanitaria.

Devo considerarli come lavoratori subordinati e quindi sottoporli a sorveglianza sanitaria? oppure esistono delle disposizioni specifiche?

PREVEMP

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Pisa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
100
  • Re: I coadiuvanti familiari devono sottoporsi a sorveglianza sanitaria?
  • (30/10/2001 08:34)

La questione dei collaboratori familiari è riconducibile alla definizione di "lavoratore subordinato" a fini prevenzionistici, cui si debba applicare il sistema di protezione - questione peraltro non del tutto risolta.



Esistono infatti tre distinte definizioni di lavoratore subordinato (D.P.R.547/55, D.P.R.303/56, D.Lgs.626/94 - mentre il D.Lgs.277/91 rimanda al D.P.R.303).

Una lettura semplice, ma sostenuta da autorevoli interpreti, estende l 'ultima defizione (quella del D.Lgs.626) all 'intero campo prevenzionistico, pur se l 'art.2 (definizioni) specifica al c.1 che "agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a)lavoratore subordinato..".

Questa definizione non include, nè esclude, espressamente i collaboratori familiari, ma ha un contenuto operativo: è lavoratore subordinato "la persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro". Se dunque esiste nell 'azienda questo vincolo di subordinazione operativa (il prestare la propria opera alle dipendenze altrui, anche di familiari), la risposta sarebbe positiva.



L 'altra posizione, invece, considera separatamente le tre norme. In questo caso, dunque, per le sole fattispecie di sorveglianza sanitaria previste dal D.P.R.303 sarebbero escluse dal campo di applicazione (art.2) "le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi".

I collaboratori familiari, dunque, dovrebbero essere esclusi, a condizione che: a)l 'impresa sia gestita direttamente dal titolare; b)gli stessi siano membri della famiglia del titolare, c)gli stessi siano anche conviventi del titolare.



Esiste infine una terza linea interpretativa, quella della Circolare Min.Lavoro n.154/96 (G.U. n.284 del 4 dicembre 1996).

Questa tende ad escludere l 'applicabilità del D.Lgs.626/94 a questi soggetti, muovendo da considerazioni sul rapporto di lavoro del collaboratore familiare ai sensi dell ' art.230-bis c.c., che qui non è possibile discutere in esteso. Non si può peraltro essere certi che questa interpretazione sia universalmente condivisa a fini penali dall ' autorità giudiziaria, in quanto gli aspetti civilistici del rappporto di subordinazione non hanno mai coinvolto più di tanto né la magistratura inquirente, nè quella giudicante, Cassazione penale inclusa.



Spero di essere stato chiaro in una questione che chiara non è.



Consiglierei quindi di effettuare -se si vogliono prevenire controversie - la sorveglianza sanitaria in ogni caso: ne guadagneranno tutti in termini di salute, collaboratori familiari, datore di lavoro e medico competente.

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti