Il Medico del lavoro competente che visita un lavoratore esposto ad un solo rischio specifico normato (per esempio la movimentazione manuale di carichi) può esprimere un giudizio a più ampio raggio che riguardi anche ad esempio il benessere psichico del lavoratore?
Ritengo che l’attuale normativa – che pure inserisce i disturbi psichici correlati con il lavoro tra le malattie da denunciare alle autorità competenti – non consente che di esprimere un giudizio di idoneità mirato al rischio: l’assenza di patologie o disturbi legati all’esposizione al rischio M.M.C. porta ad un giudizio di idoneità completa indipendentemente dai disturbi di altra natura lamentati dal lavoratore.
In ottemperanza alla normativa in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, allo Statuto dei Lavoratori, alle norme sulla privacy un giudizio che contempli aspetti più ampi rispetto a quelli relativi all’esclusivo rischio specifico potrà essere richiesto solo ad un ente pubblico (visita ai sensi dell’art. 5 della legge 300).
Il Medico del lavoro competente, in presenza di problematiche legate all’organizzazione del lavoro (non esiste il rischio specifico organizzazione del lavoro, quindi non può essere esercitata alcuna sorveglianza sanitaria specifica però vige l’obbligo della denuncia di sospetta malattia professionale dei disturbi correlati con l’organizzazione !!!!), non può che agire con indicazioni di tipo “ambientale” e collettivo.
Ritengo che per come è strutturata la normativa, il mc si debba limitare a conferire una idoneità limitatamente ai rischi evidenziati nel documento di valutazione del rischio; nel caso si riscontrino altre patologie che nulla hanno a che vedere con la mansione, sarà cura del mc darne notizia al medico di famiglia.
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Riguardando anche il D.M. 27 aprile 2004, io direi che forse c’è un’altra possibilità. Mi spiego: l’ottica in cui è stato emanato il decreto è stata quella di facilitare la ricognizione anche epidemiologica delle malattie con “matrice causale” nell’attività lavorativa ( cfr. relazione tecnica delle Commissione Scientifica per l’aggiornamento delle M.P.), per cui le patologie a denuncia obbligatoria (all’INAIL) sono tutte quelle comprese nell’elenco, che devono essere indicate secondo l’appropriato codice ICD-10.
Il “disturbo dell 'adattamento cronico”, con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatiformi (ICD= F43.2) e il disturbo post-traumatico cronico da stress (ICD= F43.1) rientrano tra le malattie del gruppo 7, sono riportate solo nella lista II, ossia delle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Io penso quindi che se il MC rileva ovvero sospetta tali patologie è tenuto obbligatoriamente a farne denuncia all’INAIL ex art. 139 TU 1124/65.
Ragionando in linea di diritto, oltre che sanitaria, non è detto che la presenza (a maggior ragione il sospetto) di una malattia con matrice causale nell’attività lavorativa in atto o pregressa escluda l’emissione di giudizio di idoneità per la mansione in essere, ma altrettanto ragionevolmente il MC può esprimere un giudizio con limitazione/prescrizione correlato alla patologia riscontrata (es: idoneo per la mansione di carpentiere “con limitazione per le attività di saldatura”/”con obbligo dell’uso di DPI individuali dell’udito per attività con LEP-d >80 dB.A”)
A mio avviso, quindi, in casi come quello riportato può essere espresso un giudizio di idoneità con le limitazioni/prescrizioni che il MC giudica atte a ridurre o mitigare l’aggravamento della patologia oggettivabile: e tanto, anche prescindendo dal fattore di rischio “tabellato” identificato nel DVR per quella mansione o quello specifico lavoratore.
A parte, quindi, che adesso anche le patologie F.43.2 e F43.1 sono “tabellate”, numerose linee-guida ufficiali in tema di Valutazione dei Rischi fanno riferimento ai fattori organizzativi e procedurali, e inoltre l’organizzazione del lavoro è esplicitamente citata tra le informazioni che il DdL deve fornire ai SPP (cfr.. D.Lgs. 626/94, art. 9 c.2.b) ), per cui –sempre a mio avviso- il MC può ed anzi deve esprimere il giudizio di idoneità in relazione a tale fattore.
Sperando di esser stata d 'aiuto...
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Rispondo a Nefer che ringrazio per le osservazioni ricche di dettagli.
Devo, però, dissentire su un punto cruciale: il M.C. non può e non deve esprimere giudizi di idoneità che non siano correlati con il rischio specifico.
Ritengo che i rischi legati all’organizzazione del lavoro (fatta eccezione per il lavoro notturno) non possano essere considerati tra i rischi per i quali si esegue una specifica sorveglianza sanitaria altrimenti si dovrebbe estendere l’attività del M.C. a tutti i settori lavorativi.
A questo punto viene spontaneo chiedersi come si possa pretendere, allora, dal M.C. l’obbligo di denunciare (a chi poi? all’Inail, all’Ispettorato del lavoro - art. 139 T.U. – all’ASL), per esempio, malattie psichiche e psicomotorie in assenza di specifici controlli mirati.
Facciamo un esempio. Il lavoratore tipo riportato nel mio primo documento esposto esclusivamente al rischio M.M.C. viene da me e mi dice di essere ansioso, depresso e con tendenza a somatizzare i propri stati d’umore. Che cosa devo fare: denunciare? indagare richiedendo controlli specialistici? E se scelgo la strada degli approfondimenti, bisogna porsi altri quesiti: chi paga le consulenze? Chi mi autorizza a utilizzare i risultati per modulare il giudizio di idoneità partendo da un rischio non specifico?
Sicuramente nel caso in oggetto non può essere seguito il percorso che solitamente si segue per le patologie correlate con un rischio specifico. Ad esempio: rumore – sorveglianza sanitaria mirata – malattia (ipoacusia – per adesso non parliamo delle malattie da rumore extrauditive) – denuncia referto – indagine dell’autorità giudiziaria e dell’INAIL.
Sarei d’accordo con l’amico Pennacchio anche se ho qualche dubbio, le visite di Medicina del lavoro sono mirate alla verifica di eventuali danni precoci agli organi bersaglio del rischio specifico, quindi il M.C. deve formulare il giudizio di idoneità specifico per i rischi a cui risulta esposto il lavoratore. Nel caso specifico descritto dal collega Pennacchio e altri casi simili, di cui è ricco l’ambiente sanitario, io mi porrei anche altre domande, lo stato di salute del lavoratore può procurargli infortunio o essere la causa di infortuni per altri lavoratori? Per il suo stato di salute il lavoratore utilizza correttamente le attrezzature, gli utensili, i DPI ecc tanto da evitare l’esposizione ai rischi specifici a cui risulta esposto? ( nel caso specifico movimenta manualmente la merce in modo corretto come da informazione e formazione ricevuta? Quanta di questa cultura ricevuta riesce lucidamente a mettere in pratica onde evitare il danno per se e per gli altri?), in questi casi limitati è possibile richiedere altri esami specialistici non previsti dal protocollo di Sorveglianza Sanitaria utili a prevenire eventuali infortuni o malattie professionali al lavoratore interessato e indirettamente agli altri lavoratori? Ricordiamo che il D.lgs.626/94 indica:
il datore di lavoro nell’affidare i compiti al lavoratore deve tenere conto dello stato di salute dei lavoratori,
i lavoratori non devono essere fonte di infortuni per altri lavoratori.
Quindi i casi devono essere studiati e approfonditi singolarmente, in alcuni casi bisogna ricorrere all’art. 5 legge 300 statuto dei lavoratori, in altri casi il medico competente può chiedere ulteriori esami supplementari non previsti dal piano di SS e esprimere il giudizio di idoneità.
Anche se il lavoratore risulta esposto a MMC , i disturbi psichici, al pari di quelli cardiovascolari e respiratori e osteotendinei possono essere dei parametri essenziali che inficiano la corretta movimentazione manuale dei carichi, in questo caso il MC risulta giustificato da quanto ho scritto sopra. Spero di non aver confuso ulteriormente il problema
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
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