Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Organizzazione sistema di sicurezza - Primo Soccorso e responsabilità DL e Addetti GE

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 2606 volte.

bdl1821

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Firenze
Professione
Esperto in prevenzione
Messaggi
1
  • Organizzazione sistema di sicurezza - Primo Soccorso e responsabilità DL e Addetti GE
  • (02/03/2005 07:22)

In via strettamente generale ai fini dell’organizzazione del sistema di sicurezza (antincendio e primo soccorso) il DL è inquadrato nei suoi obblighi all’interno dell’articolo 2087 del Codice Civile nonché negli articoli 12 e 15 del DLgs 626/94; e l’omissione di cautele e misure organizzative e gestionali in ambito di sistema di sicurezza sono altresì riconosciute dagli articoli 40, 589, 590 e 593 del Codice Penale.
Considerando che a livello interpretativo l’addetto al primo soccorso espleta la sua azione in termini di “gestione”, applicando nella maggioranza dei casi il protocollo per la corretta attivazione di un sistema di soccorso, ma limitando notevolmente le sue azioni in termini strettamente sanitari in quanto risultano comunque limitate le sue conoscenze in materia dallo stesso corso frequentato, la domanda che ci si pone è se lo stesso addetto al primo soccorso, per qualche motivo concernente il suo grado di sensibilità, non riesca ad intervenire con lucidità e con determinazione, ed anzi si trovi impietrito e non in grado nemmeno di gestire la più elementare delle procedure di gestione (situazione rappresentata ma difficile da gestire in termini di formazione); quali ulteriori conseguenze si possono configurare a carico del DL e dell’addetto stesso, in caso di infortunio o malore in azienda?

mantello

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Milano
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
552
  • Re: Organizzazione sistema di sicurezza - Primo Soccorso e responsabilità DL e Addetti GE
  • (03/03/2005 19:43)

Premesso che esprimo opinioni come medico competente e non come avvocato (che potrebbe riuscire a ritenere responsabile chiunque di qualunque cosa) ritengo che se viene attuata una formazione conforme alla legge (non solo in senso formale, e tantomeno con trucchi furbeschi per ridurre tempi e costi), se si predispone un piano di PS sensato e concretamente realizzabile, se si pone attenzione nella scelta degli addetti, se si sollecita la loro adesione volontaria, se si valutano anche gli aspetti di idoneità al compito specifico non si ottiene la garanzia di successo di ogni intervento ma ci si mette nelle condizioni di avere onestamente fatto tutto quanto possibile per operare nel migliore dei modi. Non è detto che questo basti ad un avvocato o ad un pm, ma ritengo basti a tacitare la propria coscienza.
Se si cerca la garanzia assoluta di insindacabilità del proprio operato è meglio cambiare mestiere.

nofertiri9

nofertiri9
Provenienza
Napoli
Professione
Laureato non medico
Messaggi
1256
  • Re: Organizzazione sistema di sicurezza - Primo Soccorso e responsabilità DL e Addetti GE
  • (09/03/2005 00:34)

Da un punto di vista squisitamente giuridico, ai sensi dell 'art. 4 del 626 la gestione dell 'emergenza in assoluto non è delegabile da parte del DdL. Ed infatti, correttamente Mantello ha citato le procedure migliori per evitare la scena ipotizzata, perchè può succedere. L 'ideale, a mio avviso, sarebbe sempre quella di avere più di un soggetto designato al primo soccorso, per una lunga serie di validi motivi (se si fa male proprio l 'unico designato? e se è in ferie? e se si licenzia da un giorno all 'altro che ha vinto al supernalotto?), perchè se pure può capitare che uno resti impietrito,se sono in due almeno l 'altro si scuote.
In ogni caso, sul DdL pende sempre la responsabilità della "culpa in eligendo", come dicono i legalesi, cioè ha scelto male la persona, (o anche chi ha tenuto il corso, ma questo è più difficile da provare...) e purtroppo ciò si verifica anche quando non è proprio così che va. All 'addetto designato, dovrebbe essere stato insegnato che il reato è NON fare, ma soprattutto che ci sono pratiche che assolutamente non vanno fatte se non quando l 'infortunato è in immediato pericolo di vita o in imminente situazione di rischio ancora più grave (come spostare un politraumarizzato): altrimenti, il più da fare spesso è stare vicino e rassicurare in attesa dei soccorsi "veri". Mi permetto, al merito, di portare un altro motivo all 'opportunità che non sia uno solo il designato: uno vede l 'incidente, si fionda vicino al paziente ma intanto deve allertare qualcun altro di andare di corsa a prendere la cassetta, intanto e ad ogni buon conto. E sappiamo tutti che anche per mettere un laccio è meglio non stare soli come Rambo...Uh, a proposito: ma il decreto non specifica il tipo di laccio, io ritengo che quello largo sarebbe preferibile, in linea di massima, fosse solo perchè "strozza di meno" a sensazione soggettiva ma riduce anche l 'apporto arterioso. A me hanno insegnato così, almeno, e spero sempre che sia vero.

Nofer
--------------------------------------------------------------------
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti