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Giudizio di Idoneità e…

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 4054 volte.

Tal dei Tali

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  • Giudizio di Idoneità e…
  • (04/03/2005 21:16)

Sono RLS da 15 giorni e sono a caccia di info e risposte.
Se possibile nelle gentili risposte vorrei anche dei precisi riferimenti ad eventuali articoli di legge (art. comma ecc. ecc.), per potermi ulteriormente documentare e per eventualmente poi citarli quando ce ne sarà bisogno.

- nel Giudizio di Idoneità sono riportate una serie di Mansioni che una lavoratrice può compiere ABITUALMENTE, SALTUARIAMENTE ed OCCASIONALMENTE in un determinato Reparto senza limitazioni: il preposto la adibisce ad un’altra mansione (non citata nel Giudizio di Idoneità, più gravosa dal punto di vista del Movimento Manuale dei Carichi), per circa un terzo dell’orario di lavoro (ogni ora del turno da 6 ore fa una rotazione di mansione con altre 2 lavoratrici del Reparto). Ho contestato al preposto la cosa ma questi mi ha detto che in accordo con la Direzione Aziendale e con il nostro MC se non vi sono espresse limitazioni per la Mansione “della discordia” nel Giudizio di Idoneità la lavoratrice può stare in quella postazione.
Da quello che ho letto/capito io l’interpretazione è opposta: se la mansione non è citata nel Giudizio di Idoneità il lavoratore non può esservi adibito (deve esserci la visita preventiva di idoneità specifica).
Chi ha ragione?
Nel frattempo ho richiesto una riunione sul tema con MC, RSPP e Direzione Aziendale.

- Quale durata temporale ha l’esito di una visita medica per l’idoneità alla mansione fatta effettuare dal MC al lavoratore presso una struttura pubblica specializzata?
Su questo esito il MC ha basato poi il proprio Giudizio di Idoneità che ha durata di 6 o 12 mesi.

- Davvero non si può fare ricorso contro un Giudizio di Idoneità SENZA LIMITAZIONI come ho letto su un altro thread del forum?
Dall’art. 17 commi 4 e 3 della 626/94 sembra di sì, ma mi pare alquanto strano ed incomprensibile

- nell’azienda il lavoratore, oltre alle normali visite periodiche, può richiedere al MC visite straordinarie solo se giustificate dalla produzione di documentazioni mediche: è una prassi comune quindi legale?

- Calcolo Niosh (se il Forum è quello giusto…):
B) Distanza verticale di spostamento del peso: se un carico durante il sollevamento compie una parabola curva (punto inizio sollevamento 100 cm, punto max sollevamento 140 cm, punto di deposito peso 110 cm) la distanza da considerarsi qual è?
10 cm oppure 70 cm (somma dei dislivelli 40 + 30 cm) oppure 40 cm (max dislivello) o 35 cm (media fra i 2 dislivelli)?
D) Dislocazione angolare: durante la mansione il lavoratore prende il peso e lo deposita a 120° a circa 1,5 m di distanza, dopo aver compiuto 1-2 passi: quale angolo va considerato?
F) Frequenza: la postazione che prevede il Movimento Manuale dei Carichi è una sola, ma organizzativamente se il lavoro viene eseguito da un uomo il lavoro stesso viene effettuato per tutto il turno di lavoro; se invece questa mansione viene eseguita da una donna questa fa il lavoro in questione per un’ora poi per 2 ore è in altre postazioni (1 ora ciascuna) e poi nuovamente nella postazione iniziale per un’altra ora (la mansione viene in pratica svolta da 3 diverse donne).
Quale frequenza va considerata?
Credo vadano fatti 2 calcoli differenti e quindi la postazione avrà 2 differenti valori.
Sempre per la Frequenza: con 3 atti-gesti al minuto quali sono i valori da considerare?

grazie

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  • Re: Giudizio di Idoneità e…
  • (05/03/2005 10:12)

nel Giudizio di Idoneità sono riportate una serie di Mansioni che una lavoratrice può compiere ABITUALMENTE, SALTUARIAMENTE ed OCCASIONALMENTE in un determinato Reparto senza limitazioni: il preposto la adibisce ad un’altra mansione (non citata nel Giudizio di Idoneità, più gravosa dal punto di vista del Movimento Manuale dei Carichi), per circa un terzo dell’orario di lavoro (ogni ora del turno da 6 ore fa una rotazione di mansione con altre 2 lavoratrici del Reparto). Ho contestato al preposto la cosa ma questi mi ha detto che in accordo con la Direzione Aziendale e con il nostro MC se non vi sono espresse limitazioni per la Mansione “della discordia” nel Giudizio di Idoneità la lavoratrice può stare in quella postazione.
Da quello che ho letto/capito io l’interpretazione è opposta: se la mansione non è citata nel Giudizio di Idoneità il lavoratore non può esservi adibito (deve esserci la visita preventiva di idoneità specifica).
Chi ha ragione?
L 'idoneità è riferita alla mansione specifica che è composta da svariate attività. Il lavoratore può essere incondizionatamente idoneo a tutte le attività della mansione o solo ad alcune. Se il mc non ha rilevato limitazioni nel certificato di idoneità può essere il lavoratore stesso, se ritiene che ci siano problemi legati alla sua salute in alcune attività, a chiedere, ai sensi dell 'art. 17 del 626, una visita medica.




- Quale durata temporale ha l’esito di una visita medica per l’idoneità alla mansione fatta effettuare dal MC al lavoratore presso una struttura pubblica specializzata?
Su questo esito il MC ha basato poi il proprio Giudizio di Idoneità che ha durata di 6 o 12 mesi.
Qui non si capisce se si tratta di visita specialistica o di una visita ex art. 5 D.L.300/70.
Nel secondo caso la durata si ritiene valida fino alla scadenza del periodo previsto dalla frequenza delle visite periodiche.

- Davvero non si può fare ricorso contro un Giudizio di Idoneità SENZA LIMITAZIONI come ho letto su un altro thread del forum?
Dall’art. 17 commi 4 e 3 della 626/94 sembra di sì, ma mi pare alquanto strano ed incomprensibile

La lettura della norma è chiara. E ' altrettanto vero che molti Servizi di Prevenzione e Vigilanza delle ASL accettano anche questo tipo di ricorsi.

- nell’azienda il lavoratore, oltre alle normali visite periodiche, può richiedere al MC visite straordinarie solo se giustificate dalla produzione di documentazioni mediche: è una prassi comune quindi legale?

la richiesta del lavoratore al mc di visite straordinarie (ex art. 17 del 626) è legato a problemi di salute (che di norma il lavoratore può riferire al mc durante la visita ma niente vieta che il mc chieda prima copia di referti esistenti) ma soprattutto al possibile rapporto con i rischi lavorativi.

Saluti

La redazione di MedicoCompetente.it

Tal dei Tali

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Rls
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  • Re: Giudizio di Idoneità e…
  • (05/03/2005 19:14)

Per il primo punto faccio un 'utile precisazione:
la lavoratrice dal Giudizio di Idoneità risulta essere idonea senza limitazioni alla

MANSIONE 1 che prevede:
- attività-compito A
- attività-compito B
- attività-compito C
- attività-compito D

MANSIONE 2 che prevede:
- attività-compito E
- attività-compito F
- attività-compito G

Il preposto la adibisce invece anche alla MANSIONE 3 che prevede:
- attività-compito H
- attività-compito L
- attività-compito M
- attività-compito N

Ho chiamato con differenti lettere le varie attività-compiti da svolgersi all’interno di ciascuna Mansione perché sono di fatto molto diversi fra di loro.

Chiedo: se nel Giudizio di Idoneità per la Mansione 3 non è espressamente indicata una idoneità SPECIFICA la lavoratrice può esservi adibita?

Se fosse come sostiene il preposto la lavoratrice potrebbe fare TUTTE le Mansioni presenti in Azienda (oltre un centinaio) visto che non ha limitazioni, neppure di Reparto….

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PUNTO 2
La visita è stata effettuata da alcuni lavoratori presso un Centro specializzato in Medicina del Lavoro.
Altri invece hanno fatto la visita specialistica presso un ortopedico.

nofertiri9

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  • Re: Giudizio di Idoneità e…
  • (09/03/2005 00:14)

Gentile Tal dei Tali, rispondo solo in merito alla seconda parte del quesito iniziale, riferita all 'equazione NIOSH. Il dislivello deve essere considerato al punto più alto raggiunto dalle mani, in inglese c 'è scritto "upper", quindi in questo caso è 40 cm. Per quanto attiene l 'angolo, data la distanza tra il punto di presa e quello di rilascio del carico immagino che il lavoratore non si sposti con il tronco di 120 °, ma che sollevi il carico, si giri di 120 ° e poi cammini fino a posarlo, quindi il teoria lo spostamento angolare sarebbe nullo, beninteso a meno che il lavoratore non sia in una posizione intemedia tra i due punti (come invece temo accada...) ed effettivamente si sporga sia a prelevare il carico che successivamente, mantenendo fermi i piedi, sposta di 120 ° fino a depositarlo. In quest 'ultimo caso, oltre il demoltiplicatore da angolo va considerato anche il demoltiplicatore di distanza, che deve essere misurato tra il punto di mezzo delle caviglie e il punto di mezzo delle mani, in proiezione sul piano di calpestio. Se non sono chiara, mandare e-mail e passo figurina di NIOSH.
Per quanto riguarda la frequenza, in entrambi i casi il fattore di demoltiplicazione è 0,55, che è costante per 3 movimenti al minuto per lavori da 2 a 8 ore, anche se le 2 ore non sono consecutive. Infine: e certo, che la postazione ha due valori diversi di indice di sollevamento! e non solo quella, ma tutte, perchè per una serie di motivi in Italia, anzichè partire da un peso massimo ideale di 23 Kg per tutti, si parte da 30 Kg per i maschietti e da 20 per le femminucce, semprechè maggiori di 18 anni. Ci tengo molto a sottolineare che non è opportuno parlare di indice di sollevamento di una mansione o di una postazione, ma piuttosto di indice di rischio da sollevamento per il lavoratore. In questo specifico caso, per di più, se non c 'è il fattore "torsione e piegamento" c 'è quello di trasporto, e qui entriamo in un aspetto particolare dove l 'equazione NIOSH da sola non basta. E se l 'altezza iniziale o quella finale sono variabili, occorre fare il noiosissimo calcolo dell 'Indice di Rischio Composito: insomma, checché se ne dica in giro, una corretta valutazione dell 'Indice di Movimentazione è uno studio da fare con massima precisione e attenzione, dal quale però,se fatto con proprietà, si ricavano utilissime indicazioni sulle possibilità di miglioramento delle condizioni operative.
Cordialmente

Nofer
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Tal dei Tali

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  • Re: Giudizio di Idoneità e…
  • (09/03/2005 09:17)

Grazie Nofer delle delucidazioni sul Niosh.
Devo dire che sto approfondendo il tema e mi sono procurato tramite internet varie documentazioni ed anche una tabella excel.

Per quanto riguarda la dislocazione angolare ho trovato questa utile definizione sul "Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 626/94" IV edizione di Sergio Rovetta:

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Angolo di asimmetria; movimento angolare del carico misurato in gradi sul piano sagittale tra inizio e fine del movimento che inizia o termina al di fuori del piano sagittale del corpo.
L’angolo di asimmetria è definito dalla linea di asimmetria e la linea sagittale che sono definite rispettivamente come la linea orizzontale che unisce il punto intermedio tra le caviglie e la proiezione a terra del punto di mezzo tra le due mani che esercitano la presa (nocche del dito medio) e come la linea che passa nel punto di mezzo tra le caviglie e appartiene al piano sagittale del corpo in posizione neutra (mani di fronte al corpo, nessuna rotazione di spalle, tronco e
gambe).
L’angolo di asimmetria deve essere misurato all’origine del movimento.
Se è richiesto un controllo significativo (collocamento preciso) del carico al punto di destinazione allora va misurato sia all’inizio che alla fine del movimento.
L’angolo di asimmetria è definito quindi dalla posizione del carico rispetto al piano sagittale, non dalla rotazione del lavoratore.
EPM propone nel caso di lavoratori in posizione obbligata di considerare comunque gli angoli di asimmetria formati con la linea sagittale dal punto di origine e dal punto di destinazione e di scegliere il valore di peso raccomandato minore.
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altro dubbio:
Distanza del peso dal corpo: nel Niosh la distanza oltre 63 cm corrisponde ad un coefficente 0 (zero).
Su di un opuscolo sulla Movimentazione dei Carichi dell 'ISPESL si arriva invece sino ad oltre i 90 cm con coefficente 0,27
I valori sotto i 63 cm sono identici, ma oltre (quello che mi serve).... può essere usato il valore ISPESL ?

grazie

nofertiri9

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  • Re: Giudizio di Idoneità e…
  • (09/03/2005 10:55)

Prego!
1) Dunque, la descrizione riportata sul come misurare l 'angolo sembra scritta da uno che con la lingua italiana ha litigato anni fa e mai più fatto pace. In maniera assai più elementare (..come dico spesso io, "alla femminile"), l 'angolo è dato da posizione iniziale del carico a posizione finale del carico, con la verticale del punto centrale tra le caviglie come origine dell 'angolo, o vertice se risulta più semplice.
Ecco, bellissima osservazione sulla distanza orizzontale. Il NIOSH dice che per distanza maggiori di 63 cm il fattore di demoltiplicazione è pari a 0 (zero); questo significa che il peso massimo raccomandato diventa 0 (perchè qualunque numero moltiplicato per 0 dà prodotto 0) e di conseguenza l 'indice di rischio tende a infinito. Questo perchè l 'equazione NIOSH è nata per PROGETTARE i posti di lavoro, e non per decidere a posteriori se fa male o meno quella lavorazione, come la usiamo noi.
In realtà, quindi, è assai più opportuno, in sede di valutazione oggettiva, utilizzare il parametro ISPESL, che saggiamente tiene conto del movimento di flessione del tronco che di fatto sussiste, in quanto è proprio tale flessione quella che provoca maggiore impegno biomeccanico a carico della colonna vertebrale.
Torno a ripetere: il metodo NIOSH deve essere utilizzato "cum grano salis" e da persone tecnicamente in grado di interpretare i "numeri" che escono non solo come "numeri" ma proprio come punti di riferimento delle cose/fasi/misure su cui andare a intervenire per ottenere la riduzione del rischio e, più in generale, il "miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" cui il Legislatore finalizza la Valutazione dei Rischi.
Al momento, e speriamo che non cambi tutto, non si chiede al Datore di Lavoro solo di vedere che guai possono succedere, come se fosse un dato statistico o una dichiarazione dei redditi che serve così com 'è e basta, ma proprio perchè valutando correttamente si può intervenire tecnologicamente ( o anche organizzativamente etc.) e quindi PREVENIRE il rischio. Che, come tutti sanno, è meglio che curare.
A me invece sembra sempre di più che della valutazione si consideri null 'altro che il fine anti-multa...
A disposizione!

Nofer
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