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Primo messaggio: aiuto by Ignazio73

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 15443 volte.

La Redazione

La Redazione
Provenienza
Pisa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1662
  • Primo messaggio: aiuto by Ignazio73
  • (15/03/2005 17:41)

Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum e avevo una quesito da porvi.
Lavoro per un call center con un contratto di telecomunicazioni a tempo indeterminato part-time.
A febbraio ho preso tre giorni di malattia ed ho portato un certificato di un medico privato non convenzionato redatto su carta semplice.
Ieri, per puro caso, recandomi all'ufficio del personale mi è stato detto che quel certificato per loro non è valido e mi è stato contestato il formato della carta A4 (mi veniva richiesto sul classico ricettario intestato), la mancanza dell'indirizzo sull'intestazione e il mancato timbro del medico con il codice iscrizione all'asl.
Volevo sapere cosa sia questo codice iscrizione all'asl. Il medico che mi ha redatto il certificato mi ha parlato di codice iscrizione all'albo e di codice ENPAM. Inoltre facendo alcune ricerche in rete ho letto di un codice regionale dei medici di base. E' forse questo il codice richiestomi dall'azienda? Questo codice regionale lo ha solo il medico di base o ogni medico iscritto all'albo? Infine, è vero che legalmente un certificato medico senza il timbro con eventuale cod regionale non ha alcun valore ed è, testuali parole dell'ufficio del personale, "un pezzo di carta con una firma"? Se poteste fare riferimento ad eventuali leggi da presentare in fase di ricorso ve ne sarei enormemente grato.

Cordiali saluti.

La redazione di MedicoCompetente.it

manfdoc

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Provenienza
Lecco
Professione
Medico Competente
Messaggi
1
  • Re: Primo messaggio: aiuto by Ignazio73
  • (15/03/2005 18:18)

spero possa esserti utile.
è l'ultimo avviso diramato dall'inps (marzo 2005)

CERTIFICATI DI MALATTIA
AVVERTENZE AGLI ASSICURATI ALL’INPS PER L’INDENNITA’ DI MALATTIA
(operai di tutte le categorie produttive del settore privato e impiegati di commercio)



COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA

La certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di “libera scelta”(medici specialisti), compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di Pronto Soccorso all’atto della dimissione, è da ritenere valida ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti ( nome del lavoratore e relativo domicilio, diagnosi e prognosi di incapacità al lavoro, data, firma del medico, dati dell’azienda presso cui lavora l’intestatario del certificato).

VALIDITA’ DEL CERTIFICATO

Un certificato è valido, al massimo, per il giorno precedente la data di rilascio, in particolare un certificato rilasciato il lunedì non copre il sabato, questo anche in caso di continuazione della malattia e anche se il sabato non è lavorativo.

CERTIFICATI NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI

Nei casi di necessità il certificato di malattia fino a tre giorni può essere rilasciato dal medico del Servizio di Continuità Assistenziale dell’ ASL. Il medico di Continuità Assistenziale può certificare il sabato la malattia che decorre dal venerdì (fermo restando la possibilità di una prognosi limitata a tre giorni).

CERTIFICATI DEL PRONTO SOCCORSO

Devono riportare tutti i dati degli altri certificati, compresi quelli a cura del lavoratore e vanno presentati all’INPS e al datore di lavoro nei termini previsti. Il referto di Pronto Soccorso, non è valido come certificazione di malattia, quando non attesta l’incapacità lavorativa. In tal caso deve essere fatta una certificazione dal medico di medicina generale.

CERTIFICATI DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL

Il riconoscimento della giornata di ricovero prescinde dalla durata della presenza giornaliera nel luogo di cura, purché non vi sia ripresa lavorativa nella stessa giornata.

COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
Al fine di evitare sanzioni e problemi sul conto assicurativo

A)COPIA PER L’INPS da firmare e compilare con:

CODICE FISCALE E DATI ANAGRAFICI
INDIRIZZI DI RESIDENZA
REPERIBILITA’ se ammalati in un luogo diverso dalla residenza
DATI DELL’AZIENDA, NUMERO DI MATRICOLA o POSIZIONE INPS (indicato in genere in busta paga)
B)COPIA PER IL DATORE DI LAVORO da compilare con:

CODICE FISCALE E DATI ANAGRAFICI
REPERIBILITA’ se ammalati in un luogo diverso dalla
Residenza
LIQUIDAZIONE DIRETTA DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA
I lavoratori agricoli , disoccupati, sospesi ecc., che richiedono all’INPS la liquidazione diretta dell’indennità di malattia, devono barrare sempre, sul retro del certificato, la casella corrispondente alla propria situazione.

SPEDIZIONE O CONSEGNA DEI CERTIFICATI
Il certificato può essere o spedito per raccomandata o consegnato all’INPS di LECCO o all’Agenzia di Merate per coloro che risiedono nel distretto di competenza, entro e non oltre i due giorni successivi alla data del rilascio. Se l’ultimo di questi giorni è festivo, il termine va al giorno lavorativo successivo. Nel caso in cui il certificato venga spedito, si riterrà valida la data di spedizione.
Nelle giornate del Sabato l’INPS non effettua il servizio del ritiro dei certificati, pertanto, i certificati rilasciati il giovedì e non ancora consegnati o spediti il sabato, vanno spediti per raccomandata.
Inviare tutti i certificati di malattia, anche quelli di durata inferiore a 3 giorni.
I certificati vanno spediti alle agenzie INPS della provincia in cui il lavoratore ha la dimora abituale, anche se il datore di lavoro è di una provincia diversa.

MALATTIE ALL’ESTERO (durante le ferie)
A)IN PAESI COMUNITARI O CONVENZIONATI: valgono le istruzioni precedenti
B)IN PAESI NON CONVENZIONATI: completare il certificato di malattia con tutti i dati richiesti e inviare una fotocopia all’INPS e al datore di lavoro, nei tempi sopra indicati. Successivamente, si deve inviare all’INPS l’originale del certificato di malattia validato dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano nel paese estero

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DURANTE LA MALATTIA
Il trasferimento all’estero deve essere preventivamente autorizzato dall’ufficio sanitario dell’INPS o dall’ASL

ACCERTAMENTO RESPONSABILITA’ TERZI
In caso di traumi, fratture ecc., l’INPS può chiedere l’origine del trauma. Nella risposta descrivere brevemente l’accaduto e, se si tratta di fatti ACCIDENTALI, rispondere in tal senso.
Se si tratta di fatti con RESPONSABILITA’ DI ALTRE PERSONE (esempio: incidenti stradali provocati da altri) fornire i dati dei presunti responsabili e della Compagnia di Assicurazione.

CONTRATTI A TERMINE
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate e termina con la cessazione del rapporto di lavoro anche se anteriore alla scadenza del contratto. Se la malattia insorge entro 31 giorni dall’inizio del lavoro, il pagamento dell’indennità, è diretto a cura dell’INPS.

CHI NON HA DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI MALATTIA DALL’INPS
(Dipendenti Pubblici, Apprendisti, Impiegati dell’Industria e dell’Artigianato, Colf,).Il certificato deve essere redatto su carta intestata del medico, da spedire solo al proprio datore di lavoro.


VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’
ore 10 – 12 e ore 17 – 19 di tutti i giorni, compresi i festivi

RISPETTO DELLE FASCE
Il lavoratore durante la malattia è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità e deve collaborare fattivamente per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo, accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio: controllare il buon funzionamento del citofono e/o campanello ecc.) o precisi punti di riferimento nel caso in cui risulti mancante la numerazione civica.
Se, nel corso della malattia, il lavoratore si sposta in un luogo diverso dal domicilio indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l’ INPS e il datore di lavoro.

L’INPS non può accettare segnalazioni preventive di allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce orarie per visite mediche su appuntamento.
Il lavoratore dovrà farsi rilasciare una dichiarazione dal medico o dall’Ente interessato, con l’indicazione dell’ora e dal giorno della visita e che non era possibile effettuare tale visita in altro orario.
La dichiarazione dovrà essere presentata all’INPS solo se, in quel giorno, il lavoratore sia risultato assente alla visita di controllo.

ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE
L’assenza può essere giustificata solo se dovuta ad impegni documentabili e non rinviabili ad altro momento.
Per le visite specialistiche su appuntamento, vedasi il punto precedente.
In caso di visita medica durante le fasce orarie presso l’ambulatorio del medico curante, l’assenza può essere giustificata solo se l’orario di ambulatorio coincide con le fasce orarie. Se l’orario di ambulatorio si estende al di fuori delle fasce orarie, l’assenza può essere giustificata solo se la visita è urgente. Il medico curante dovrà rilasciare, il giorno stesso l’attestazione del giorno, ora, motivo della visita e se questa era urgente ( non è sufficiente la semplice indicazione “ visita” senza che ne siano indicati i motivi).
Il giorno successivo il lavoratore si deve comunque sottoporre a visita medica presso l’ambulatorio indicato nella lettera rilasciata dal medico di controllo, a meno che non abbia ripreso il lavoro.

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