legge 125/01 (Art. 15)
La legge 125/01, all’Art. 15, dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:
Personale sanitario in strutture pubbliche e private
Insegnanti e vigilatrici d’infanzia
Mansioni che prevedono il porto d’armi
Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori
Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra
Addetti all’edilizia,
Controllori di volo e del traffico ferroviario
Operatori che lavorano a contatto con esplosivi
E molti altri…
a QUESTO PUNTO ANCHE I FARMACISTI SAREBBERO SOGGETTI AL CONTROLLO ALCOLIMETRICO...NON VI PARE?
Probabilmente si. Vorrei conoscere il parere (o eventualmente l'esperienza) dei colleghi
non vedo perché: non credo che i farmacisti rientrino in alcuna delle categorie elencate
zandor il 25/05/2017 10:27 ha scritto:
legge 125/01 (Art. 15)
La legge 125/01, all’Art. 15, dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:
Personale sanitario in strutture pubbliche e private
Insegnanti e vigilatrici d’infanzia
Mansioni che prevedono il porto d’armi
Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori
Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra
Addetti all’edilizia,
Controllori di volo e del traffico ferroviario
Operatori che lavorano a contatto con esplosivi
E molti altri…
a QUESTO PUNTO ANCHE I FARMACISTI SAREBBERO SOGGETTI AL CONTROLLO ALCOLIMETRICO...NON VI PARE?
Mi sembra una libera interpretazione dell'elenco..
Non c'è scritto genericamente "personale sanitario", ma "mansioni sanitarie svolte in qualità di.." e tra queste non vi è il farmacista. Basta leggere.
Semmai si potrebbe discutere sulla vaghezza della categoria "medici comunque preposti ad attività diagnostica e terapeutica", ma questo è un altro discorso.
lanfraz il 26/05/2017 12:30 ha scritto:
Semmai si potrebbe discutere sulla vaghezza della categoria "medici comunque preposti ad attività diagnostica e terapeutica", ma questo è un altro discorso.
Vero, è vago. Diciamo che escludono i medici delle direzioni mediche, sanitarie e di presidio che cosi' sono liberi di brindare in pausa pranzo.
Conte_Vlad_III il 26/05/2017 06:56 ha scritto:
Vero, è vago. Diciamo che escludono i medici delle direzioni mediche, sanitarie e di presidio che cosi' sono liberi di brindare in pausa pranzo.
Escludono anche i Medici Competenti ;-)
L' ARGOMENTO MI FA PORRE ULTERIORI RIFLESSIONI, SEPPUR DI ALTRO GENERE: IN UNA FARMACIA SENZA PREPARAZIONE DI GALENICI, CON DUE BANCONISTE E UNA FARMACISTA, I CUI RISCHI SONO ESSENZIALMENTE POSTURE, VDT, STRESS LAVORO CORRELATO, LA SORVEGLIANZA SANITRIA PUò ESSER BIENNALE PIUTTOSTO CHE ANNUALE? che ne dite ? GRAZIE!
Anche ogni 5 anni se i dipendenti utilizzano attrezzature munite di VDT per 20 o più ore a settimana e hanno meno di 50 anni e precedenti giudizi non hanno prescrizioni o limitazioni
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