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Certificazione INAIL

Questo argomento ha avuto 13 risposte ed è stato letto 6930 volte.

dr.alesiani

dr.alesiani
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497
  • Certificazione INAIL
  • (05/04/2005 15:18)

Un ISF (Informatore scientifico del farmaco) di una casa farmaceutica durante lo svolgimento del suo lavoro ,mentre si sposta in macchina aziendale ,da uno studio medico ad un altro viene tamponato e riporta traumi alla colonna e colpo di frusta cervicale.
Si istaura normale procedura di infortunio sul lavoro e cert.INAIL. Un primo cert. del PS per 3 gg e poi del medico curante per 7 gg e poi uno definitivo per 5 gg.
In quest'ultimo certificato definitivo si dichiara che il lavoratore può riprendere il lavoro ed è idoneo con postumi del trauma subito ed inoltre nelle ANNOTAZIONI del medico il sanitario aggiunge che tali postumi saranno valutati in sede medico legale.
Ora l'azienda mi ha chiesto cosa dobbiamo fare. e a chi si rivolge la frase "valutati in sede medico legale" alla Azienda , all'INAIL, all'Ass. Auto o a chi?
Per parte mia visto che l'Inail ha accettato la certificazione penso di non dover fare molto....al limite esigere una valutazione ortopedica per vedere se mai ci fossero impedimenti a svolgere la mansione per cui dovessi fare poi un certificato di non IDONEITA' alla guida di autoveicoli. Trattasi di un tamponamento "banale" e quindi non sono molto sicuro sul da farsi.
Non vorrei sollevare un vespaio ...per poco.
Chi mi aiuta?
Grazie
Mario

Mario

luke70

luke70
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172
  • Re: Certificazione INAIL
  • (05/04/2005 22:02)

Visto che l'infortunio sembra essere in itinere, visto che l'ISf è assicurato INAIL, fai una certificato di infortunio INAIL (doveva essere fatto dal medico del PS!!!) e poi sarà l'INAIL che si rivarrà sulla compagnia assicurativa qualora si dimostri la responsabilità della controparte. Comunque credo che si risolverà in un nulla di fatto perchè per il colpo di frusta riconoscono a dir tanto il 2% e come ben sai fino al 5 compreso l'INAIL non paga. Allora credo che la cosa migliore sia richiedere direttamente il risarcimento all'assicurazione in maniera tale che almeno 2 mila euro li potrebbe ottenere.
Saluti

docmdf

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5
  • Re: Certificazione INAIL
  • (08/04/2005 18:01)

Desidererei sapere per quali rischi normati il collega esegue le visite preventive e periodiche ed emette i giudizi di idoneità nei riguardi di addetti alla mansione di ISF.

dr.alesiani

dr.alesiani
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497
  • Re: Certificazione INAIL
  • (11/04/2005 18:34)

Caro collega docmdf cito solamente....
Art. 16 Contenuto della sorveglianza sanitaria

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

Un ISF, secondo me ,oltre ad altri rischi su cui si potrebbe molto dissertare, presenta un rischio reale , alla pari dei conduttori di automezzi, per la postura(rachide) essendo alla guida di automobili per almeno la metà del suo impegno lavorativo.
Te lo immagini un ISF CHE NON HA UN DECENTE ASSETTO DEL RACHIDE CERVICO LOMBARE, cosa può presentare dopo 30 anni di guida?

Inoltre non ho parlato di visite periodiche ( in effetti non le faccio) ma al limite di una visita richiesta semmai dal lavoratore.....
Grazie

Mario

docorru

docorru
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74
  • Re: Certificazione INAIL
  • (11/04/2005 23:51)

Orbene,
il fatto che un dipendente sia esclusivamente esposto al rischio generico “guida”, non credo che, di per sé, possa condurre ad un tuo intervento, in qualsiasi modo impostato.
Ciò per due fatti fondamentali:
1. la dicitura “da valutarsi in sede medico legale” utilizzata dal curante, al termine del periodo di prognosi attribuita (3+7+5 giorni = 15 giorni) comunemente si intende come una certificazione “di fine infortunio”. Ciò lascia la possibilità di agire a chi dovrà valutare il danno dell’assicurato. Nel caso specifico, sarà il perito della compagnia a doversi muovere, e non certamente il medico competente né tantomeno l’azienda. E’ un fatto squisitamente e puramente assicurativo, e giurisprudenziale di medio-basso livello. Ricordo che la tabella approvata con d.m. 3 luglio 2003 (c.d. tabella delle micropermanenti), prevede, per i traumi cervicali, i seguenti trattamenti:
• Esiti dolorosi di frattura di un’apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del capo: 2-6 %
• Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo =2 %
• Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofico-sensitivi radicolari strumentalmente accertati: 2 – 4 %
Sarà quindi, a mio avviso, il medico dell’INAIL in prima battuta, e quello dell’assicurazione in seconda, a doversi preoccupare del danno subito dal Tuo dipendente.
Il fatto che il dipendente in questione abbia usufruito esclusivamente di 15 giorni di infortunio, unito al trauma che, a Tuo dire, è di poco conto, mi fa pensare che un perito di parte potrebbe valutare il danno tra lo 0 e il 2 %, con 15 giorni di temporanea biologica (non oltre il 50 %). Ma sono solo ipotesi.
Io non farei nulla, fossi in te, ed aspetterei i movimenti del lavoratore, agendo solo a seguito di specifica richiesta.
2. Se la memoria non mi falla, ricordo che i c.d. autisti, specie di mezzi pesanti e da cava, venivano, in passato, sottoposti a sorveglianza sanitaria per ALTRI rischi, essendo la guida, di per sé, un rischio non “tabellato” (anche tutt’ora). Per cui, qualora l’omino in questione non avesse altri rischi accessori (chessò.. videoterminali), io mi asterrei da visite preventive… Ma questi, ovviamente, sono affari tuoi, e mi guardo bene dal giudicare e/o consigliare.

Cordialità e buon lavoro.

".. la posta in giuoco è suprema e richiede che ognuno si assuma le proprie responsabilità attraverso il vaglio della propria coscienza". B.M. 2 aprile 1925

dr.alesiani

dr.alesiani
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497
  • Re: Certificazione INAIL
  • (12/04/2005 15:41)

docorru Ti ringrazio
ciao

Mario

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Certificazione INAIL
  • (12/04/2005 22:28)

Mi permetto di far osservare che le vibrazioni e scuotimenti erano agenti di rischio già contemplati nel caro 303, al punto n° 48 che NON è stato abrogato, e per la presunzione di extratabellarità delle patologie non può più da quasi vent’anni ritenersi limitato all’uso di strumenti vibranti ad asse flessibile o ad aria compressa.
Per di più, le spondilodiscopatie del tratto lombare e le discopatie lombari, correlatamente a “vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attivita' di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici” rientrano tra le malattie (sigle II.2.03 M47.8 e II.2.03 M51.2) del gruppo 2 della lista II del D.M. 27 aprile 2004, ossia quelle per le quali è obbligatoria la segnalazione ex D.P.R. 1124, tra le “malattie la cui origine lavorativa e' di limitata probabilità”.
Mi sentirei quindi di dissentire da docorru, e vedere non la “guida” come agente di rischio per gli ISF (che infatti non esiste come fattore intrinseco di rischio) bensì, più propriamente, le vibrazioni trasmesse alla CV durante la guida. Da ricordare, altresì, che spesso agli ISF viene dato l’autoveicolo “in uso”, ossia l’autoveicolo è aziendale: e se il DdL non può provare che l’autoveicolo è provvisto di sistemi antivibrazione (che poi dipendono anche tanto dalla strada…) il rischio c’è.
Infatti, quasi tutti i rappresentanti di tutto soffrono di discopatie, dopo qualche anno; poi, dipende da quelli che voi chiamate i fattori di ipersuscettibilità individuale, ma in genere quelli che partono con atteggiamenti scoliotici stanno peggio. O questo è capitato solo a noi? Direi di no, perché anche Alesiani si è posto il problema!

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

lorenzw

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  • Re: Certificazione INAIL
  • (13/04/2005 09:29)

le vibrazioni trasmesse dai nuovi mezzi non sono le stesse di tot anni fa. Essendo un rischio dovrebbe essere valutato (i limiti di riferimento non mancano) e dopo tale valutazione dovresti poter esprimere un giudizio di idoneità corretto.

dr.alesiani

dr.alesiani
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  • Re: Certificazione INAIL
  • (13/04/2005 17:59)

nofertiri9 . Ti ringrazio e mi fa piacere che altri colleghi partecipino al dibattito.
Io resto del parere che , mezzi moderni a parte, il rachide sia l'organo bersaglio di patologie che possono ascriversi agli ISF , come patologie da lavoro.
Il nostro compito come medici competenti è sempre stato (tabelle o non tabelle) quello di salvaguardare la salute dei lavoratori per un verso e per l'altro essere consulenti del DL affinché
questi possa prendere dei provvedimenti ad hoc per le evenienze sui propri sottoposti e non ultimo non incorrere nei rigori della legge per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla salute sui posti di lavoro.
Quindi siamo su una lama di rasoio ed il buon professionista non scivola ne sull'uno ne sull'altro versante,godendo della fiducia del lavoratore , per la salvaguardia della salute e della stima professionale del DL.
Come ci si scosta da questa impostazione ci si taglia.......
Ciao

Mario

Ortualco

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  • Re: Certificazione INAIL
  • (13/04/2005 18:07)

Io credo che dobbiamo fare un'attenta riflessione non solo sulla base dell'argomento offerto dal collega Alesiani, ma anche su ciò che emerge dall'articolo del mese. In base a ciò che ha ripetutamente detto il Dott. Guariniello e confermato poi da numerosi altri magistrati, noi MC dobbiamo ben guardarci dall'attivare sorveglianza sanitaria per quei dipendenti che non siano ricompresi in categorie esposte a rischio. Non so in base a quali considerazioni normative e pratiche dobbiamo ritenere un ISF persona da sottoporre a sorveglianza sanitaria. L'uso dell'auto? Allora dobbiamo ritenere che la totalità dei lavoratori che utilizzano abitualmente l'auto (ad es. funzionari commerciali) siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Giustamente Nofer fa riferimento alla recente tabella delle malattie professionali, ma lì si parla di mezzi pesanti e quindi è giusto pensare a camionisti, a movimentatori di terra, a trattoristi.
Quanto poi alla richiesta specifica posta ad Alesiani da parte dell'azienda, essa appare completamente fuori luogo. E' come se un DL mi chiedesse di valutare, al rientro di un dipendente dopo una qualunque assenza per malattia, di valutarne l'effettiva efficienza alla ripresa del lavoro.
Credo in conclusione che dobbiamo fare molta attenzione ad attivare visite di idoneità laddove queste non siano rigorosamente previste dalla normativa vigente, salvo correre rischi significativi di tipo giudiziario.

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