Avete letto l'articolo del mese?
Ennesima occasione per farsi venire i capelli dritti...!!!
Donatella Corti
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Ho letto l’articolo, e al merito avrei diverse cose da precisare.
Conosco la sentenza, che ha fato per così dire “storia”, in quanto ha visti coinvolti gran bei nomi, non so se rendo l’idea. Innanzi tutto, il riassunto evidenziato nell’articolo del mese non cita assolutamente i punti iniziali ma ben qualificanti del giudizio. Si trattava di un lavoratore in possesso di laurea in giurisprudenza, addetto all’ufficio acquisti, che venne improvvisamente trasferito in posizione inquadrata nell’azienda con il profilo professionale di “Specialista in Ingegneria di Manutenzione”, per il quale erano state formalmente esplicitate le seguenti attività / competenze:
1.Manutenzione migliorativa: modifiche di macchine/impianti produttivi con lo scopo di ridurre il tasso di guasto ed i tempi di intervento durante le operazioni di manutenzione. Elaborazione di specifiche tecniche prevedendo: l’impegno lavorativo in ore, lo skill del personale operativo da dedicare, i materiali e le attrezzature necessarie. 2.Manutenzione correttiva: analisi dei reports con le indicazioni riportate sugli O.d.L. ove si segnalano le necessità di interventi. Ispezione diretta delle anomalie, studio ed emissione specifiche tecniche per gli interventi. 3.Emissione di specifiche: per interventi di retrofitting o di revisione delle macchine o per nuovi investimenti (individuazione delle caratteristiche della macchina / impianto, descrizione tecnica degli interventi, descrizione dei materiali richiesti, valutazione dell’impegno lavorativo. Pianificazione delle attività con l’interfaccia produttiva dello stabilimento).
4.Gestione dell’archivio tecnico: aggiornamento degli schemi elettrici e meccanici, organizzazione dell’archivio dei disegni, implementazione della documentazione tecnica effettuando ricerche sia presso le case costruttrici di macchine sia presso fornitori specializzati ; 5) etc. ...ma insomma tutte cose che è evidente non possano essere fatte se non da un’ingegnere (non a caso era quello il profilo professionale)
Come potete capire, non la ricordo a memoria ma l’ho copiancollato, perché è in web, con un po’ di pazienza e qualche conoscenza sul funzionamento dei motori di ricerca la trovate anche voi.
Come che sia, il poveraccio ha subito (era il 1999) detto all’azienda che non poteva svolgere quel lavoro, perché tecnicamente non in logica applicazione delle sue conoscenze. E l’azienda l’ha lasciato a fare praticamente niente (pensate se a uno di voi si chiedessero le stesse cose…), provocandogli ovviamente se non altro il senso di angoscia che non è difficile immaginare, temendo inoltre di poter creare dei danni a persone o cose, nel caso avesse in qualche raffazzonato modo cercato di assolvere a tali compiti per quanto poteva. Tale impossibilità è stata ripetutamente rappresentata all’azienda, in modo formale, chiedendo comunque un’adeguata formazione al merito. Invece di formarlo, hanno iniziato a fargli lettere di sanzioni perchè non lavorava. E questo l’ha mandato in crisi, come andrebbe chiunque di voi, pur valenti specialisti in medicina del lavoro, se all’improvviso vi assegnassero al reparto di cardiochirurgia infantile, chiedendovi di eseguire magari tutte le sostituzioni di valvole mitraliche sui neonati. Richiesta più volte visita per valutazione dell’idoneità alla mansione, anche alla luce delle patologie psichiche emergenti, l’esito di tale visita da parte del MC fu di idoneità psico-fisica. Esposto alla ASL di zona il problema, all’azienda sono stati assegnati rispettivamente 15 e 30 giorni come termine per ottemperare alle prescrizioni, tra loro alternative, di spostare il lavoratore ad altro incarico oppure di sottoporlo a visita sanitaria specialistica per la valutazione del caso e l’accertamento delle patologie dichiarate.
Il lavoratore venne spostato ad altra mansione ma parimenti di tipo tecnico, e la formazione ricevuta venne ritenuta insufficiente anche dalla ASL e dall’Ispettorato del Lavoro, pure coinvolto nella vicenda. Ed entrambi gli organi di controllo hanno testimoniato, vedendo la fabbrica e le condizioni di svolgimento delle mansioni richieste, che la formazione sopraggiunta era comunque insufficiente per il corretto disimpegno delle stesse. A nuova richiesta di visita avanzata dal lavoratore, nel frattempo nel corso degli anni arrivato sino alla psicosi reattiva, il solito MC ha messo nuovamente giudizio di idoneità, senza avvalersi della consulenza specialistica che, dato il tema non rientrante tra le specifiche competenze del Medico del Lavoro, a parere del Giudice sarebbe dovuta essere vincolante.
Il DdL è stato condannato ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. D.Lgs. 626/94, e il MC perché non ha valutato in completezza diagnostica le condizioni di salute del lavoratore.
Il mio commento, ben diverso dal quello dell’autore dell’articolo del mese, è che per bravo che sia uno specialista in MdL ( e non dico solo MC, parlo proprio di specialisti specifici) non può essere specialista di tutto. Sarebbe come dire “secondo me questo lavoratore non ha (ad es.) la discopatia che dice di avere”, ma non mandarlo dall’ortopedico o dal radiologo.
Qualcuno di voi si ritiene in grado di valutare “a occhio” situazioni evidenziabili solo con dati ematochimici o strumentali senza l’esecuzione delle relative indagini ? Leggendo la sentenza si capisce chiaramente che è questo il motivo per cui il Giudicante ha ritenuto sanzionare il comportamento del MC.
E a me è sembrato giusto.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
se il medico accetta di visitare il dipendente su sua richiesta, significa che ammette che ci sia per lui un rischio (altrimenti è già fuori dalla 626) e se ammette che sia un rischio, dovrà prevedere la ss per il dipendente in questione ed esprimere un giudizio di idoneità (come ha appunto fatto).
Quindi il mc (caso 1), se era dell'avviso che non ci fossero rischi per il lavoratore, non avrebbe dovuto cedere alle sue insistenze per essere sottoposto a visita medica (o almeno non esprimere alcun giudizio di idoneità in seguito alla visita effettuata) oppure (caso 2), ammettendo un rischio per il lavoratore, in sede di visita medica avrebbe dovuto (appunto come mi pare sostenga il magistrato) essere più diligente (o meno negligente).
Dalla lettura dell'articolo, mi sembra evidente che il collega condannato ha peccato in presunzione o quanto meno è stato poco "attento" alle possibili implicazioni. Si evince infatti che le patologie segnalate dal lavoratore erano di esclusivo tipo psichiatrico, e pertanto il MC avrebbe dovuto, secondo me, richiedere una consulenza specialistica psichiatrica, magari presso una ASL, richiedendo un giudizio non tanto sulla idoneità alla mansione (quella la deve dare lui) ma un giudizio sulle attitudini lavorative del soggetto nel quadro generale del suo stato psichico. Tale percorso mi sembra talmente logico ed immediato che non vorrei che il collega sia rimasto vittima di quei ricatti che a volte ti fanno le aziende poco serie, del tipo: guarda che se non mi scrivi tu questo, trovo un'altro che me lo scrive.....
Secondo me la morale di questa vicenda è che non bisogna mai fare i tuttologi, ma , quando ci sono dei fondati dubbi e le nostre conoscenze non ci permettono un giudizio definitivo, occorre rivolgersi allo specialista di turno, che ci darà le indicazioni che starà poi a noi far diventare un giudizio di idoneità.
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Non sono d'accordo con Nofer e altri che approvano la sentenza sanzionatoria per il medico. Non ho ancora trovato sul web la sentenza, ma la vicenda mi pare che presenti molti lati oscuri e si presti a pericolose interpretazioni.
Capita di frequente che i medici competenti si trovino invischiati in situazioni nelle aziende che poco hanno a che fare con la medicina del lavoro, ma che originano da altri fattori, quali problematici rapporti interpersonali tra Ddl e lavoratori, tra lavoratori e loro colleghi, tra lavoratori e loro superiori.. Le cause delle tensioni spesso derivano da conflittualità provenienti dalla sfera extralavorativa, quando addirittura non intervengono rapporti di parentela.
Si creano quindi delle situazioni di tensione "esplosiva" che, non trovando altre soluzioni, cercano degli sbocchi nella "626" e cioè nel coinvolgimento del medico competente. E di certificazioni di patologie della sfera psichica se ne vedono delle più disparate e in genere l'interessato non fa molta fatica a ottenerle. Questo è un altro punto dolente: infatti la specialità psichiatrica secondo me ha caratteristiche peculiari rispetto ad altre tipo ,che so, ortopedica, otorino etc.. Gli specialisti psichiatri a cui mi capita di rivolgermi non si comportano come consulenti del medico del lavoro, ma vedono la persona inviata come "paziente" e mi ritornano dei referti che non portano conclusioni diagnostiche utili all'espressione del giudizio, bensì dei consigli terapeutici ( tra cui spesso quello di usare il lavoro come "terapia").
Tornando al caso: non sappiamo nulla su cosa ha preceduto e causato "l'improvviso trasferimento" di un laureato in giurisprudenza alle mansioni di un ingegnare: Ma spetta al medico competente dirimere questa controversia? Io credo proprio di no. Credo che siano problemi di natura contrattuale,legale o di diritto del lavoro etc. Ma allora dovremmo sempre verificare la corrispondenza tra titolo di studio e mansione espletata? E il medico sarebbe chiamato a giudicare della CAPACITA' professionale e non la compatibilità tra salute e rischi, come giustamente rileva l'autore dell'articolo?Ma non esiste proprio! E non è chiaro nemmeno per quale rischio il dipendente doveva essere sorvegliato : per VDT? (vedi altre discussioni sul forum). E quando era "addetto all'ufficio acquisti",sempre come laureato in giurisprudenza, andava tutto bene?
Non parliamo poi dell'operato dell'organo di vigilanza!
Per concludere, e scusate lo sfogo, certe sentenze, peraltro applicate a casi molto particolari, creano dei precedenti molto pericolosi e sono fonte di preoccupazione per noi medici competeneti, se mai ce ne fosse bisogno.....
Donatella Corti
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Sono dello stesso pareere di Tuffi , vorrei saper se l'azienda avendo collaborato con il SPP e quindi anche con il Medico Competente ha redatto un documento di VR dove sono esclusi rischi per la salute dei lavoratori e quindi non necessaria la sorveglianza sanitaria, a quale titolo il MC dovrebbe effettuare una visita non solo richiesta ma anche preventiva e/o periodica; a tal prposito mi sembrano particolarmente chiari gli art. 16 e 17 Dlgs 626/94.
mettiamola così: una ditta chiede ad un avvocato di lavorare come ingegnere. Questo ci prova od è costretto a provarci ma ovviamente non ce la fa e si lamenta. Il medico competente lo fa idoneo a fare l'ingegnere: non vi sembra una follia?
A parte la dubbia competenza che secondo me ha il medico competente ed il medico del lavoro in generale in questo caso, se tutto ciò fosse vero questo medico forse si merita veramente una tiratina d'orecchie da parte di tutti i colleghi, così come tutti i medici che si prestano più o meno involontariamente ai "giochini" che talvolta le aziende mettono in piedi per eliminare qualche dipendente magari a colpi di giudizi di idoneità od inidoneità.
Visto che i Colleghi continuano a discutere sul medico competente in particolare sul suo operato, mettiamola così: assenza di rischi tali da giustificare sorveglianza sanitaria, il lavoratore chiede , non si sa a che titolo una visita al MC, che ricordo dover essere correlata ai rischi professionali, il MC effettua la visita pur essendo la stessa non giustificata, da tale visita emerge un parere di NON idoneità, il lavoratore viene licenziato, a questo punto chi vieta al lavoratore di chiedere spiegazioni in merito alla vicenda ed in particolare al suo licenziamento? Se la visita non era lecita perchè mi ha visitato? Lo sa che sono stato licenziato? CREDO che in questo caso si ravvisino problematiche non indifferenti circa art 5 legge 300 ed altro.
Grazie
questa vicenda è un pasticcio enorme, anche se va detto che molti dettagli importanti non sono perlomeno completamente noti.
Il medico competente comunque è solo una delle rotelle dell'ingranaggio sbagliato che ha innescato questa vicenda, e non è certamente l'unico ad avere agito in modo improprio (se ha agito in modo improprio).
Credo che sarebbe stato meglio inviare innanzitutto il lavoratore presso qualche istituto universitario o uooml per chiarire l'effettivo disagio lavorativo riferito dal lavoratore e la eventuale compatibilità con l'attività lavorativa svolta.
Secondo me il giudice ha voluto censurare nel comportamento del medico competente questa negligenza, ovvero non avere approfondito il caso come poteva fare, traendone fra l'altro, a detta del giudice, delle conclusioni sbagliate.
Più che farci venire i capelli dritti questa sentenza ci dovrebbe forse far drizzare le antenne su tutto quello che facciamo, anche se si sa che del senno di poi, come si dice, sono piene le fosse.....
Caro Maalox scusa se mi ripeto ma il medico competente avrebbe dovuto approfondire COSA??? Dare un suo giudizio di idoneità su quale tipo di rischio, entrare nel merito della preparazione professionale di un lavoratore in base al prorpio corso di studi o effettivi interessi propri del lavoratore non capisco in quale maniera possa entrare nella sfera di competenza del MC; a questo punto dovremmo avere tutti i curricula dei lavoratori per valutare (non so bene in base a quale nostra specifica preparazione) l'idoneità professionale ai compiti richiesti.
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