Subentro come medico competente di una casa di riposo ad un collega in data 08/04/2005 e, come benvenuto, mi trovo la prima “gatta da pelare”. Il problema è questo: il precedente medico ha espresso, pochi giorni prima di concludere il suo mandato, un giudizio di idoneità nei confronti del quale la lavoratrice ha presentato ricorso allo SPISAL. Lo SPISAL comunica alla casa di riposo e al “vecchio medico” la presenza di tale ricorso e concede loro la possibilità di presentare deduzioni e documenti in merito al ricorso stesso. Il datore di lavoro richiede a me, nuovo medico competente, di effetuare urgentemente una visita medica a tale lavoratrice allo scopo di valutare per bene il quadro clinico della lavoratrice e presentare allo SPISAL il mio parere (in quanto nuovo medico competente). Ora, tra questa giungla di leggi, leggine, sentenze, condanne, privacy, guarinielli ecc. mi chiedevo se, effettuando tale visita (straordinaria richiesta dall’Azienda), possa commettere una qualche forma di violazione o di abuso nei confronti della lavoratrice, e se cambia qualcosa in caso di accettazione da parte della lavoratrice di sottoporsi a tale visita medica (dopo informazione scritta della non obbligatorietà di sottoporsi alla stessa).
Un affettuoso saluto a tutti.
Marco F.
non visitarla fino a scadenza del precedente certificato (altrimenti leggeremo di nuove sentenze sul forum!)
Caro furnom, mi pare di capire che la ASL ti ha richiesto una certa documentazione medica che derivi dalle tue considerazioni in sede di visita, e credo, conoscendo le abitudini dell’Organo di Vigilanza in queste situazioni che la richiesta sia giunta in forma scritta sia a te che al DL, e questo in parte ti tutela. Credo quindi che tu non corra poi chissà quali rischi se visiti la lavoratrice, in quanto puoi sempre difenderti dicendo che nella tua situazione di nuovo MC per accertare le condizioni della lavoratrice non avevi altro modo che visitarla; comunque, per stare proprio tra due guanciali, puoi farle firmare una specie di liberatoria (specificando bene che la visita viene eseguita a seguito della straordinarietà della situazione) e sarebbe meglio non esprimere un nuovo giudizio di idoneità fino alla scadenza del primo (lo so è una follia, ma vallo a spiegare a qualche giudice…). Mi piacerebbe sapere come va a finire….
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Caro Gandalf, in realtà l’ASL ha indirizzato la notifica del ricorso avverso al giudizio di idoneità alla casa di riposo e al medico competente che ha espresso tale giudizio (e che è il precedente medico competente). In tale notifica si fa inoltre presente che le “SS.LL” (ovvero i destinatari di tale notifica) possono presentare allo SPISAL “deduzioni e documenti in merito al ricorso stesso”. Ecco perciò la richiesta della casa di riposo di far presentare a me, in quanto nuovo medico competente, le deduzioni che posso trarre una volta visitata la lavoratrice. Tali deduzioni, ovviamente, non si concluderebbero mai con un giudizio di idoneità, al massimo potrebbe essere un parere o una breve relazione circa il possibile impiego della lavoratrice. La questione è: posso visitarla? Che valore può avere una liberatoria da parte della lavoratrice che viene informata sullo scopo di tale visita e sulla non obbligatorietà della stessa?
P.S.:attualmente è a casa dal lavoro in malattia… problema rimandato :)
Anch'io non la visiterei fino alla scadenza della periodicità, a meno che non sia la dipendente a farne richiesta ai sensi dell'art 17, ma certamente non su richiesta del Ddl. Se non ho capito male lo SPISAL ha rivolto al "vecchio"medico e all'azienda la possibilità di presentare "deduzioni e documenti":allora le deduzioni secondo me le deve fornire il vecchio medico, che sarà penso anche convocato dalla commissione esaminatrice. I documenti possono essere la copia della cartella sanitaria e di rischio fornita a cura del medico in carica.Il Ddl non può richiedere la visita se non all'ASL e la liberatoria eventualmente fatta firmare dalla dipendente non ha nessun valore.
Donatella Corti
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A mio avviso, furnom non dovrebbe "cavare le castagne dal fuoco" per il DdL. Non è a lui che la ASL ha chiesto chiarimenti, documenti e deduzioni, ma la precedente MC e al DdL. Soprattutto, il DdL si è scelto prima un professionista, adesso ce n'è un altro, ma partendo dal principio che l'esercizio della professione medica è personale almeno quanto la responsabilità ex art. 2087 CC dell'imprenditore non vedo assolutamente, dal punto di vista legale, per quale motivo furnom dovrebbe visitare la lavoratrice (anche quando rientra dalla malattia): sarebbe come dubitare dell'operato del collega, e questo -a parte che non sarebbe certamente educato- potrebbe inficiare la nettezza di giudizio del collegio medico. Il DdL deve-vuole presentare una relazione? Si facesse collaborare da chi è in grado di farlo in piena scienza e coscienza, ossia il sanitario che ha fin qui sorvegliato sanitariamente la lavoratrice. A parte tutto, non penso, o almeno non mi sembra di ricordare, che si possa sottoporre a visita una persona contro la volontà della stessa (tranne i TSO, immagino) qualora la visita stessa non sia altrimenti obbligatoria (quindi, alla prossima scadenza o al termine eventualmente anticipato che può aver posto il precedente professionista).
Comunque, la butto là, ma è un'impressione "a pelle" e Vi prego di prenderLa come tale, quindi potenzialmente sbagliatissima: ma non è che il DdL sta tentando di non rispondere di un'eventuale "culpa in eligendo" oppure di nascondere delle eventuali forzature sul giudizio a fronte delle quali il precedente MC ha rinunciato all'incarico? Non sarebbe comunque opportuno, per furnom, contttare il collega che l'ha preceduto?
Sapete, mi torna spesso in mente la frase di quel famoso, e grande, uomo politico che sostenne che "a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca"...
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
credo sia impossibile che la culpa in eligendo sia riconosciuta a un DdL nel momento in cui nomina un medico competente sec. 626 (anche se mi piacerebbe molto avere notizia di qualche precedente)
per dipanare la matassa ed abbreviare i tempi con vantaggio di tutti, a questo punto forse converrebbe che la lavoratrice annulli il ricorso e richieda una visita medica con il nuovo medico competente.
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