Salve,
è la prima volta che posto sul forum, vorrei chiedere a qualcuno di buona volontà un parere su un caso particolare al quale mi son trovato di fronte per motivi di lavoro.
Lavoro in una scuola superiore statale, ed il caso è il seguente: un docente in servizio presso la scuola tempo fa ha avuto un incidente durante le ore di servizio, riportando una frattura alla caviglia. A distanza di anni, dopo varie cause (perse) per il riconoscimento della causa di servizio, il docente ha richiesto una visita da parte del medico competente, tesa ad accertare la sua presunta inidoneità al lavoro a seguito dell'incidente.
Le domande sono: a) il docente ha titolo a richiedere la visita per un "fatto" non correlato direttamente ad alcun rischio professionale diretto? b) se sì, il medico competente è tenuto ad effettuarla, oppure può rifiutarsi? c) nel caso in cui il medico competente ritenga necessaria una consulenza specialistica, il suo costo è a carico del richiedente oppure del DdL?
Grazie in anticipo a chi avrà la bontà di illuminarmi.
caro collega non è semplice il tuo caso, ma riesco a drizzarlo con la mia praticità: A) Il docente ha sicuramente il titolo perchè è un infortunio certo. B) Il medico potrebbe rifiutarsi solo in caso di intolleranza ma ad ogni caso deve giustificare il rifiuto. C) La consulenza specialistica è un diritto non un dovere, quindi il costo è a carico del richiedente ad ogni caso se hai ancora delle perplessità puoi contattarmi. Ciao e buon lavoro
Caro Mistero, il medico competente puo' visitare il dipendente solo se questi è esposto ad un rischio e non puo' esimersi da questo obbligo per "intolleranza". Facciamo attenzione alle informazioni che diamo!
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
Caro Bordin, per questo ho indicato che deve giustificare la rinuncia; Guarda a volte cè bisogno di più praticità e di non impantanarsi sempre "Penso io"
allora spiega chiaramente cosa dovrebbe pensare un lavoratore che legge la tua frase "...Il medico potrebbe rifiutarsi solo in caso di intolleranza ma ad ogni caso deve giustificare il rifiuto...."
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
Personalmente mi regolrei nel modo seguente:
1) valuterei con il RSPP quali siano i rischi per la salute che gravano sul richiedente la visita
2)valuterei, in caso di presenza di rischi per la salute e sicurezza, la congruità della richiesta quindi lo sottoporrei a visita considererei quanto le menomazioni del lavoratore controindichino o meno la mansione specifica; in questo caso prescriverei gli accertamenti utili al caso.
In linea generale mi farei assistere anche da un patronato serio attraverso la consulenza di un medico del lavoro
Cordiali saluti
Benchè di professione siandacalista e non medico mi permetto però di portare un contributo:
Il medico può rifiutare la visita richiesta dal dipendente solo se la ritiene non correlata a rischi professionali.
Pertanto andrebbe a mio avviso valutato se la caviglia del professore o maestro che dir si voglia avrà un qualche nocumento dallo stare troppo tempo in posizone eretta (almeno quando scrivono alla lavagna devono starci) e andrà quindi valutato quanto la professione di insegnante presuppone la posizione eretta nell'arco della giornata lavorativa.
Se la rispsota è affermativa si dovrà procedere ad effettuare la visita.
Se dall'esame obiettivo il medico non riesce a rilevare gli elemnti che gli servono per espriemre un giudizio è chiaro che egli per poterlo esprimere avrà necessità (art. 16 comma 3) di sentire un consulente ortopedico.
Ed è chiaro che questa consulenza la paga il datore di lavoro perchè la medesima non è richeista dal paziente ma è condizone sine qua non per poter espriemre un giudizio.
Francamete mi meraviglia il fatto che qualche medico possa pensare di addossare ai lavoratori il costo di consulenze specialistiche quando queste servono al medico per poter assolvere al proprio obbligo di espriemre un giudizio.
Cordialità
Mi sembra che il collega carlitos abbia sottolineato sinteticamente ma perfettamente come tutta la cascata di azioni dipenda dalla valutazione dei rischi cui un maestro o un insegnante risulta esposto. Nel caso tali figure non risultino esposte a rischi specifici sara' opportuno affidarsi a quanto previsto dalla LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (articolo 5).
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti