qualora ad una soc. interinale (soc.somministratrice) viene richiesto un lavoratore che dovrà essere adibito a lavorazioni a rischio specifico,quindi "visita preassuntiva" a chi l'onere della visita ..alla stessa soc. somministratrice o all'azienda utilizzatrice?
ciao
Mario
In casi analoghi ho effettuato la visita medica (non solo "preassuntiva" o meglio "preventiva alla mansione", ma anche periodica) e l'onere è stato sempre a carico della soc. interinale o della ditta che "forniva" i dipendenti.
Guido Marchionni
confermo quanto detto da nonnoguido. sono un MC di una Agenzia per il lavoro autorizzata ed effettuo le visite preassuntive o preventive che dir si voglia ai lavoratori interinali.
per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, ai fini di tutela della salute e sicurezza (DLgs 276/03), è la ditta UTILIZZATRICE ad avere tutti i relativi obblighi e quindi il lavoratore di "lavoro somministrato" va visitato dal medico competente della ditta utilizzatrice. peraltro anche all'epoca del lavoro interinale era la ditta utilizzatrice ad avere tale specifici obblighi (L. 196/97 Pacchetto Treu). Pertanto la società "somministratrice di lavoro o ex società interinale può sottoporre a s.s. solo i lavoratori che lavorano direttamente per il funzionamento della stessa.
Confermo quanto detto dalla Collega, è la ditta utilizzatrice ad avere tutti gli oneri di visita e tutela della salute del lavoratore utilizzato, anche perchè la logica della sorveglianza sanitaria può derivare solamente dalla valutazione dei rischi redatti dalla ditta utilizzatrice.
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Come indicato da Gandalf è corretto ritenere che la ditta utilizzatrice si occupi della tutela del lavoratore; a tal proposito richiamo gli art. di legge che trattano l'argomento:
276/03
Art.23
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
196/97
Art. 6.
(Obblighi dell'impresa utilizzatrice)
1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Congermo e ribadisco quanto esposto dalla collega Maria Bianchi anzi a corroborare tale dettato normativo vi è una recente Circ. Min. Lavoro(febbraio 2005) la quale conferma che la sorveglianza sanitaria spetta all'impresa utilizzatrice come anche l'informazione circa i rischi specifici.
Cordiali saluti
Voglio fare una carognata, e proporre i seguenti problemi: se il lavoratore "somministrato" sta nell'impresa utilizzatrice per un breve periodo, stante il divieto di visita preassuntiva (almeno sulla carta) siamo sicuri di riuscire a vederlo prima che se ne sia andato ? E se non ci riusciamo che responsabilità ci si possono ascrivere ? Il certificato di idoneità alla mansione di "XX" (non importa che cosa) sarà riutilizzato quando questo andrà a svolgere un lavoro analogo altrove ( e non sappiamo in che contesto ) ? E questa sarebbe tutela della salute dei lavoratori ? "Ma mi facci il piacere", come diceva Totò !
Voglio anche dire ai non liguri che recentemente il Presidente della Provincia di Genova ha pubblicamente definito il lavoro interinale "una legalizzazione del caporalato ". Sono d'accordo, e cerco di non avere a che fare con le agenzie di lavoro interinale, indipendentemente da quello che alcune norme possono affermare: rivendico almeno un diritto all'obiezione.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Per rispondere a ramses.
Caro Collega, è estremamente probabile che un lavoratore interinale faccia delle “comparse” di pochi giorni in una azienda, e che quindi lo si possa mancare. Il problema è sicuramente non facilmente risolvibile, specie nelle piccole aziende; la soluzione potrebbe essere una maggiore vigilanza degli organi competenti (asl) e/o la introduzione di clausole contrattuali che obblighino la ditta utilizzatrice ad un periodo minimo di assunzione (ad es un mese). In merito alla riciclabilità dei certificati di idoneità alla mansione, questo è assolutamente da escludere: ad ogni ditta deve corrispondere una visita di idoneità alla mansione, e pertanto se cambia 4 ditte in un mese il lavoratore deve fare 4 visite, anche se sono ditte simili, dello stesso settore e con lo stesso datore di lavoro. In merito alla Tua ultima affermazione di non voler avere a che fare con le ditte di somministrazione di lavoro interinale, penso che questo sia quasi impossibile: per quello che mi riguarda almeno il 50 % delle ditte che seguo “utilizza” lavoratori interinali, semplicemente perché gli costano meno. Piuttosto c’è un altro problema serio riguardo ai lavoratori interinali, ed è l’incidenza di infortuni, sempre più alta rispetto ai colleghi che lavorano nella stessa azienda; questo perché l’azienda utilizzatrice raramente spende soldi per la loro informazione/formazione, e quindi ci troviamo in alcuni casi con delle vere mine vaganti, che adoperano macchinari pericolosi senza un minimo di formazione ma solo con le indicazioni frettolose di un capo reparto o di un collega.
Saluti
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Sono d'accordo sulle problematiche che solleva GANDALF, ma credo che una ragione seria della maggiore incidenza di eventi di danno sia anche il fatto che l'interinale di fatto lavora in una condizione particolare, deve rendere all'utilizzatore il più possibile ed è anche lui costretto a ciò per sperare in un miglioramento della sua situazione (assunzione ?) o non incorrere in critiche che potrebbero costargli futuri impieghi (per esempio guai a parlare delle condizioni in cui opera).
Non credo che il fatto di far fare una visita medica ad un soggetto di cui il medico non sa nulla e che non potrà seguire in futuro possa essere una tutela.
Forse lo spirito della legge era di aprire il mercato del lavoro con una sorta di "periodo di prova lungo", ma come al solito si sono aperti scenari completamente diversi e con problemi per tutti fuorchè per chi, per lavoro, fa lavorare gli altri.
Allora io dico: "chi fornisce personale, lo fornisca documentandone l'idoneità sanitaria alla specifica mansione che deve svolgere nella ditta utilizzatrice".
Salve a tutti
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
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