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sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 16207 volte.

m.digiovanni

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58
  • sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)
  • (10/06/2005 08:35)

Egregi Colleghi,
mi chiamo Michele Di Giovanni e sono un giovane medico, che nonostante la specializzazione in Medicina del Lavoro, continua a svolgere con notevole impegno e passione l'attività di medico di guardia per la continuità assistenziale ( ex Guardia Medica).
Vi contatto per Porvi un quesito, per me di notevole importanza, e cioà: a Voi risulta che qualche A.S.L. in Italia abbia attivato la sorveglianza sanitaria come previsto dal Dlgs. 626/94 e successive modificazioni nei confronti dei medici operanti nelle varie sedi e che naturalmente sono esposti a rischio?
In attesa di una Vostra risposta porgo cordiali saluti.
Michele

lucchetti

lucchetti
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172
  • Re: sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)
  • (10/06/2005 17:11)

Di Giovanni,
la domanda è senza dubbio intrigante. Credo che per i medici di guardia il rischio lavoro notturno non dovrebbe esserci (o fate più di 80 notti l'anno?). Non vedo altri rischi. Comunque, se anche vogliamo considerare il rischio presente, penso che il medico debba essere considerato o libero professionista (anche se non fattura è però pagato con R.A.) o dirigente. In entrambi i casi non sussiste obbligo per la ASL di attuare la sorveglianza sanitaria.

m.digiovanni

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58
  • Re: sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)
  • (10/06/2005 17:52)

Lucchetti,
Ti ringrazio per la risposta. Si, molti dei medici di C.A. espletano più di 80 turni notturni/anno. In media vi sono da 8 a 10 turni da 12 ore al mese tra turni notturni, prefestivi (sab. 10 - 20 e 20 - 8) e festivi (dalle 8 - 20 e dalle 20 - 8). Poi non esiste un DVR che escluda ciò e naturalmente il rischio biologico ( il medico di guardia medica oltre alle visite pratica terapia e stabilizza i pazienti ove si rende necessario, effettua constatazione di avvenuto decesso, effettua TSO, ecc.). Hai ragione quando parli di attività libero professionale salvo che, nel momento in cui non ti presenti, ti rendi perseguibile per interruzione di pubblico servizio. Alla C.A. afferisce tutta la popolazione per la quale le statistiche parlano p.e. di pop. affetta da epatite virale e non, HIV, tubercolosi, varie malattie esantematiche (vediamo molti bambini), ecc. I rischi presenti in G.M. sono svariati, per questo ho voluto lanciare una pietra anche perchè il contratto collettivo nazionale cita la presenza di un Dlgs 626/94 senza dare nessun tipo di indicazione.
Michele

giancarlo

giancarlo
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499
  • Re: sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)
  • (13/06/2005 10:54)

Anche io quando facevo la Guardia Medica sottoposi lo stesso quesito al M.C. della ASL e lui mi rispose che SI i medici
di Contonuità assisetnziale dovevano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Per cui ti consiglio di formalizzare ,te e i tuoi colleghi,al M.C. della tua azienda USL la richiesta di essere sottoposto sorv.sanitaria.
Certamente il DVR per questa figura è complesso e complicato ma deve essere fatto .
(lavoro notturno,movimentazione manuale dei carichi,(infettivo)biologico,chimico,per le colleghe in gravidanza TU 151/00 e il 645,in teoria prevedere tutti i
rischi potenziali di quanto si entra nei domicili,un aspecie di art.7 del d.lvo 626/94)
Il medico di Continuità assistenziale è un dipendente a tutti gli effetti ,anche dal punto di vista fiscale tanto che riempie il quadro dei dipendenti
nel 740 e in ogni caso ha tutte le caratteristiche del lavoratore subordinato.

margherita

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81
  • Re: sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)
  • (13/06/2005 11:00)

Concordo con il collega Di Giovanni sulla mancata valutazione del rischio biologico(meningite, tubercolosi epatite HIV) e del disagio lavorativo. Dalla mia esperienza le attività di emergenza/pronto soccorso costituiscono attualmente tra le mansioni più usuranti ed a rischio burn-out. Rischio non rilevante ma curioso è quello da vdt nelle postazioni che usano il programma GIPSE o similari con attività di refertazione computerizzata. In quasi tutti i presidi di emergenza di mia conoscenza c'è un problema di carenza di organico e di turnazione straordinaria notturna. Basta un sopralluogo fatto bene per accorgersene.

m.digiovanni

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Palermo
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58
  • Re: sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)
  • (13/06/2005 16:09)

Ringrazio i colleghi Giancarlo e margherita, i quali hanno centrato in pieno il problema ovvero censire i rischi per censurarli. Si pone il problema principale, e cioè, che nell'ambito del SSN, ente statale, viene disattesa e non applicata una legge emanata sempre dallo stesso stato. E' chiaro che io potrei chiedere al M.C. della ASL lumi. Credo che dovrebbe essere lui stesso o meglio tutti i colleghi M.C. operanti nelle varie A.S.L a chiedere il DVR ai propri datori di lavoro per censire i rischi ed è chiaro che se viene omesso un settore ad un'attenta analisi lo specialista, perchè tale è, chiede aggiornamento del DVR o no?

mantello

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549
  • Re: sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)
  • (14/06/2005 19:33)

Mi pare che il problema non consista nell'individuare i rischi occupazionali dei medici deil servizio di continiutà assistenziale, ma di definire se tali medici rientrano tra le figure cui deve essere applicato il D.Lgs 626/94, ossia se possano essere definiti lavoratori o equiparati.
In altre parole il loro contratto libero professionale regolamenta una prestazione realmente libero professionale o è solo una finzione giuridica per evitare all' ASL di accollarsi i costi diretti e indiretti del rapporto dipendente?
Se questo problema viene risolto, automaticamente si risolve quello della valutazione deir ischi e della sorveglianza sanitaria.

giancarlo

giancarlo
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Viterbo
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499
  • Re: sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)
  • (15/06/2005 12:51)

Dato per scontato che il medico di contonuità assistenziale è un lavoratore subordinato,io chiederei ai colleghi medici competenti della tua azienda ASl di essere sottoposto a visita medica magari allegando i rischi a cui sei esposto e chiederei di effettuare un sopralluogo insieme ai RLS.
Se con le buone non ottieni niente allora fai un esposto al Servizio di Prevenzione competente per territorio.

Asclepio

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1
  • Re: sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale (ex guardia medica)
  • (01/12/2008 12:09)

m.digiovanni il 10/06/2005 05:52 ha scritto:
Lucchetti,
Ti ringrazio per la risposta. Si, molti dei medici di C.A. espletano più di 80 turni notturni/anno. In media vi sono da 8 a 10 turni da 12 ore al mese tra turni notturni, prefestivi (sab. 10 - 20 e 20 - 8) e festivi (dalle 8 - 20 e dalle 20 - 8). Poi non esiste un DVR che escluda ciò e naturalmente il rischio biologico ( il medico di guardia medica oltre alle visite pratica terapia e stabilizza i pazienti ove si rende necessario, effettua constatazione di avvenuto decesso, effettua TSO, ecc.). Hai ragione quando parli di attività libero professionale salvo che, nel momento in cui non ti presenti, ti rendi perseguibile per interruzione di pubblico servizio. Alla C.A. afferisce tutta la popolazione per la quale le statistiche parlano p.e. di pop. affetta da epatite virale e non, HIV, tubercolosi, varie malattie esantematiche (vediamo molti bambini), ecc. I rischi presenti in G.M. sono svariati, per questo ho voluto lanciare una pietra anche perchè il contratto collettivo nazionale cita la presenza di un Dlgs 626/94 senza dare nessun tipo di indicazione.
Michele

Esiste una risoluzone del ministero delle finanze, Dipartimento Entrate, la n. 14 del 05/02/1999 che recita"...omissis... In merito agli emolumenti corrisposti dalle AA.SS.LL. ai medici che
svolgono attivita' di continuita' assistenziale, la scrivente, esaminato il
capo III (artt. da 48 a 59) del DPR citato in oggetto, osserva quanto segue:
- la continuita' assistenziale e' organizzata nell'ambito della programmazione
regionale ed e' strutturata a livello locale dalla Azienda competente per
territorio. La stessa si realizza assicurando interventi domiciliari e
territoriali, dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno
successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali,
per le urgenze notturne, festive e prefestive (articolo 48, commi 1 e 2);
A tal fine gli interessati presentano domanda alle Aziende, che hanno
disponibili le zone carenti. Le Aziende interpellano, entro trenta giorni,
prioritariamente i medici titolari di incarico a tempo indeterminato in
Aziende della stessa regione, che abbiano svolto in tale posizione almeno un
anno di servizio effettivo e i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato in altra regione a condizione che abbiano svolto in ambito extra
regionale almeno tre anni di servizio effettivo e che per tale periodo abbiano
mantenuto la residenza e l'iscrizione all'Albo professionale della provincia
nella regione in cui concorrono (articolo 49, commi 2 e 3);
- i medici interpellati per la copertura dei turni vacanti, sono tenuti a
presentarsi, entro dieci giorni, presso l'Azienda per l'accettazione
dell'incarico, decorsi i quali, la mancata presentazione, senza adeguata
giustificazione, costituisce rinuncia all'incarico (articolo 49, commi 5 e 6);
- il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuita'
assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali
e presso una sola Azienda (articolo 50, comma 1);
- il medico decade dall'incarico qualora insorga una situazione di
incompatibilita' o quando lo svolgimento di altre attivita' compatibili non
consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali (articolo 50, comma 5);
- il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze
giustificate dovute a:
a) malattia o infortunio, per la durata massima di 8 mesi nell'arco di un
anno;
b) gravidanza e puerperio, per il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
c) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata;
d) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di 15 giorni;
e) partecipazioni ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 10 giorni;
f) matrimonio, fino ad un massimo di 15 giorni;
g) documentati motivi di lavoro o di studio. Il periodo di sospensione non pu
superare gli otto mesi complessivi nell'arco di 18 mesi (articolo 51);
- il medico che assicura la continuita' assistenziale deve essere presente,
all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dall'Azienda e rimanere a
disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi,
domiciliari o territoriali, richiesti (articolo 52, comma 1);
- l'Azienda e' tenuta a mettere a disposizione del medico di continuita'
assistenziale:
a) i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all'effettuazione
degli interventi di urgenza;
b) sedi di servizio dotate di idonei locali, con adeguate misure di sicurezza,
per la sosta e il riposo dei medici, nonche' di servizi igienici;
c) mezzi di servizio, possibilmente muniti di radio-telefono e di strumenti
acustici e visivi che ne permettanto l'individuazione come mezzi adibiti a
soccorso (articolo 53);
- ai medici che assicurano la continuita' assistenziale e' corrisposto un
emolumento orario tabellare. Compete, altresi', l'indennita' di piena
disponibilita' al medico che svolge esclusivamente attivita' di continuita'
assistenziale che non ha alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato
con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private (articolo 58, commi
1 e 3);
- sui compensi della tabella di cui al comma 1, dell'articolo 58, l'Azienda
versa trimestralmente un contributo previdenziale, a favore del competente
fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura
del 12,50 per cento di cui l'8,125 per cento a proprio carico e il 4,375 per
cento a carico del medico.
In considerazione delle citate disposizioni la scrivente ritiene che
anche gli emolumenti corrisposti dalle AA.SS.LL. ai medici incaricati di
continuita' assistenziale sono da inquadrare fra i redditi di lavoro
dipendente.
Va, peraltro, precisato che poiche' gli emolumenti sopra esaminati sono
tutti inquadrabili tra i redditi di lavoro dipendente, relativamente ad essi i
percipienti non sono tenuti al pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive."
Quindi almeno fiscalmente i medici di Continuità assistenziale sono equiparabili ai lavoratori dipendenti.

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