Nel caso di attività non soggetta ai dettati del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, il datore di lavoro intende comunque avvalersene, nominado di conseguenza, tutte le figure professionali richieste, tra cui anche il medico compente. Ora, la domanda che pongo è questa: in caso di assunzione di minore adolecente in attività non soggetta a sorveglianza sanitaria, la visita medica attestante l'idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 8 L . 977/67 e successive modifiche ed integrazioni deve essere eseguita dal medico competente o da quello dell'ASL, o visto la non obbligatorietà della sorveglianza sanitaria il datore di lavoro può a monte non nominarlo è far effettuare le visite direttamente al medico dell'ASL ?
per i minori non esposti a rischio per il quale vi è l'obbligo della sorveglianza sanitaria, la visita mediva va effettuata da parte del medico ASL Servizio di Medicina del Lavoro.
Ciao
"Nel caso di attività non soggetta ai dettati del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche": se questo significa che non ci sono rischi "normati" nè individuati dal datore di lavoro e quindi inseriti nella VdR il medico del lavoro può essere incaricato dal datore di lavoro per eseguire sorveglianza sanitaria ma non ai sensi dell'art. 4 comma 4 let. c D.lgs. 626/94 e quindi non senza il consenso dei lavoratori a sottoporsi ad accertamenti e comunque il medico non può emettere giudizio di idoneità alla mansione specifica. Quindi in questo caso l'apprendista dovrà essere inviato a visita medica alla ASL, poichè non si ricade nell'ambito delle competenze del M.C. a stretto rigore di legge.
"Nel caso di attività non soggetta ai dettati del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche": se questo significa che non ci sono rischi "normati" nè individuati dal datore di lavoro e quindi inseriti nella VdR il medico del lavoro può essere incaricato dal datore di lavoro per eseguire sorveglianza sanitaria ma non ai sensi dell'art. 4 comma 4 let. c D.lgs. 626/94 e quindi non senza il consenso dei lavoratori a sottoporsi ad accertamenti e comunque il medico non può emettere giudizio di idoneità alla mansione specifica. Quindi in questo caso l'apprendista dovrà essere inviato a visita medica alla ASL, poichè non si ricade nell'ambito delle competenze del M.C. a stretto rigore di legge.
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