Il portale del Medico del Lavoro Competente

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

autorimesse

Questo argomento ha avuto 4 risposte ed è stato letto 2390 volte.

delrosso

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Bari
Professione
Tecnico della Prevenzione
Messaggi
1
  • autorimesse
  • (22/06/2005 12:06)

vorrei sapere se per un'azienda di autotrasporti l'autorimessa può essere considerata "ambiente di lavoro" così come inteso dal D.Lgs. 626/94. si precisa che in tale luogo non si svolge alcuna attività lavorativa, ma è adibito esclusivamente a deposito automezzi. per un autista di pulmann qual è il luogo di lavoro? Grazie.

rudyfoddis

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Pistoia
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
16
  • Re: autorimesse
  • (22/06/2005 14:50)

Caro delrosso,
ti chiedo scusa ma veramente non so se la tua domanda è inguenua o se l'ingenuo sono io. A mio parere è ovvio che sotto il profilo della sicurezza anche l'autorimessa è per gli autisti ambiente di lavoro visto che anche se poco la devono frequentare. Ne consegue che dovrebbe essere preso in considerazione come tale a tutti gli effetti della sicurezza e salute dei lavoratori che vi stazionano anche se per poco. Quindi dovrebbe per esempio dotato di adeguati ricambi d'aria, per evitare potenziali rischi da concentrazioni di gas di scarico, di un'illuminazione adeguata a tutte le ore, di vie di fuga, così come di presidi generici per la sicurezza vedi cartellonistica, estintori, divieti di fumo e quant'altro come un qualsiasi altro ambienti di lavoro.

came72

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Bari
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
13
  • Re: autorimesse
  • (22/06/2005 16:25)

secondo la 626 l'autorimessa non è un luogo di lavoro; inoltre gli autisti non stazionano al suo interno, in quanto non hanno periodi di pausa nè reperibilità.

La Redazione

La Redazione
Provenienza
Pisa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1662
  • Re: autorimesse
  • (22/06/2005 16:52)

D.Lgs 626/94, Art. 30 (Definizioni).
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
ai mezzi di trasporto;
ai cantieri temporanei o mobili;
alle industrie estrattive;
ai pescherecci;
ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.

Quindi dal 626 non risulta alcuna deroga ai principi della tutela della salute dei lavoratori per le autorimesse che, a tutti gli effetti, devono essere considerate un luogo di lavoro.
Se vi risultasse il contrario siete pregati di citare la relativa fonte di informazione.

La redazione di MedicoCompetente.it

ramses

ramses
Provenienza
Genova
Professione
Medico Competente
Messaggi
774
  • Re: autorimesse
  • (23/06/2005 20:56)

Mi sorge un dubbioi: nell'autorimessa non ci sono i meccanici, i lavamacchine etc. etc.?
Perchè in questo caso sarebbe un ambiente di lavoro comunque. Se è solo un postodove stazionano i mezzi, si può vederedi verificare (VdR) se cisono situazioni di rischio e soggetti esposti, ed il problema dovrebbe essere risolto.
(Per dire: non è che ci sono posti dove "A PRIORI" si lavora e altri no, sennò il nostro lavoro si fa con un bel computer e noi andiamo tutti al mare..)
Cordialmente.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti