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R 49 e registro degli esposti

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 4571 volte.

gregory

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  • R 49 e registro degli esposti
  • (22/07/2005 07:27)

Avrei la seguente domanda da rivolgere alla redazione.
Avere in azienda un prodotto classificato come R 49 implica obbligatoriamente la presenza del registro degli esposti ?
Chiedo questo perchè a mio avviso la risposta è negativa, ovvero la presenza di un prodotto R 49 implica l'applicazione delle disposizioni del titolo VII del D.lgs 626/94 (e successive modifiche) il che non vuol dire necessariamente (in termini giuridici) avere un registro degli esposti poichè l'art. 70 di tale titolo indica come soggetti del/al registro degli esposti, i lavoratori per i quali il DVR ha evidenziato la presenza di un fattore di rischio (in questo caso legato al R 49) quindi è il DVR che risulta discriminante non la presenza del R 49.
Ribadisco che mi riferisco alla interpretazione della legge, quindi stiamo parlando a livello giuridico.
Il perchè della mia domanda è questo, il DVR che ho redatto indica come rischio MODERATO (in senso tecnico-giuridico, ovvero come definito dalle linee Guida sul titolo VII del D.Lgs 626) quello riferito ad un prodotto R 49 che abbiamo in azienda, questo è stato confermato da analisi ambientali che hanno misurato la presenza dell'agente R 49 in ambiente aria (nelle varie posizioni corrispondenti a tutte le mansioni lavorative) con risultato TRACCE NON DOSABILI.
In virtù di quanto sopra mi chiedo se fosse stato necessario un registro degli esposti vista la stima e la misurazione del rischio, a mio avviso no.
Ad avviso del personale ASL che ha ripetuto le analisi ambientali con medesimi risultati (tracce non dosabili) l'interpretazione del titolo VII è invece che la sola presenza di un prodotto R 49 implichi la presenza di un registro degli esposti.
A prescindere dalla prassi, la mia interpretazione del titolo VII è sbagliata ?
Ringrazio anticipatamente

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: R 49 e registro degli esposti
  • (22/07/2005 11:44)

R49 sta a significare "cancerogeno per inalazione". La definizione "tracce non dosabili" scientificamente e giuridicamente non ha senso. Esistono dei limiti inferiori di rilevabilità analitica per qualsiasi metodica seria, e tutt'al più si può dire "inferiore a tot" laddove tot è giustappunto il limite di sensibilità del metodo.
Può capitare, ed in effetti capita, che il TLV sia inferiore alle più comuni metodiche, in questo caso dev'essere cura dell'igienista industriale eseguire un campionamento che abbassi la soglia di sensibilità analitica almeno sino al 10 % del TLV.
Dire che ci sono tracce non significa che il prodotto R49 è assente. Se non è assente è presente, mi sembra lapalissiano.
poichè inoltre per un prodotto cancerogeno il rischio per definizione non può mai essere moderato, a meno che non si tratti di prodotti cancerogeni di cui è noto e provato un effetto di dose-soglia, non vedo che 2 soluzioni possibili, tra loro alternative: ripetere le misure con tecniche e/o strategie di campionatmento che consentano la definizione di "inferiore a...", oppure iscrivere i lavoratori potenzialmente a contatto con il prodotto nel registro degli esposti. Da notare che in questo caso occorre comunque indicare il livelo espositivo, pertanto la necesità di un dato analitico anche "in minus" è comunque fondamentale, atteso che tra 15 anni potrebbero essere state sviluppate tecniche più raffinate ovvero potrebbe essere stato fissata una dose-soglia che comunque consentirebbero, nella malaugurata eventualità di insorgenza della patologia correlata, stabilire se la stessa è o meno in correlazione alla dose assorbita. Se lo ritiene opportuno, può inviarmi per e-mail qualche notizia più precisa in merito all'agente così classificato, e sarò lieta di segnalarLe indicazioni in merito alle metodiche di campionamento ed analitiche più recenti e validate, confacenti alla fattispecie, se è possibile.
Cordialmente

Nofer
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gregory

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  • Re: R 49 e registro degli esposti
  • (22/07/2005 13:00)

La ringrazio per la cortese risposta e la gentile disponibilità, non ho problemi a chiarire quantum e R49 quindi riporto a seguire i dati.
L'agente R49 è il CROMO VI presente in un preparato utilizzato come soluto in acqua in un bagno galvanico di passivazione.
A prescindere dal DVR ove sono indicate le quantità utilizzate ed i tempi di esposizione per ogni mansione (in entrambi i casi irrisorie) l'analisi ambientale con metodi di prova N.2 UNICHIM N°316 - N. 18 : NIOSH 7600 - N.19: NIOSH 7600 hanno portato alla determinazione di concentrazione di Cr VI (composti solubili) in valore inferiore a 0,001 mg/mc (è per questo che parlo di tracce non dosabili) a fronte di un Valore limite di 0,05 mg/mc e lo stesso risultato per i composti insolubili ove il valore limite è 0,01 mg/mc.
A mio avviso SE un R49 per legge deve essere valutato IMPLICITAMENTE e logicamente la valutazione ha una sua valenza e non capisco perchè se trattasi di R49 non possasi parlare di rischio MODERATO specie alla luce di misurazioni ambientali di questo tipo, ragionando di converso la legge non avrebbe dovuto permettere la valutazione del rischio poichè valutazione implica determinazione.
Ripeto che ciò che espongo è in funzione dell'obbligo dell'adozione del registro delle esposizioni e non dell'applicazione del titolo VII (chiaramente obbligatoria).
Grazie ancora per la cortese attenzione

nofertiri9

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  • Re: R 49 e registro degli esposti
  • (22/07/2005 22:59)

Perfetto, adesso va molto meglio e mi è tutto più chiaro. SE, come immagino, il bagno di cromatura viene preparato in modo automatico da una soluzione più concentrata, ovvero se il sale di cromo VI viene immesso nella vasca mediante sistemi a ciclo chiuso, il rischio di esposizione per inalazione è ragionevolmente irrilevante, perchè l'inalazione è legata alla evaporazione dalla vasca: e tutte le vasche di galvanica hanno sistemi di velo d'aria che convogliano nelle fessure di ripresa tali potenziali vapori. Volendo forzare l'analisi, si potrebbe eseguire una campionatura di tipo fisso nella postazione più "frequentata" o nelle postazioni di controllo, facendole durare anche per 8 ore consecutive. Poichè i sali di cromo -specie in soluzione- sono dimensionalmente assai piccini, potrebbe essere utile impiegare una membrana filtrante in PTFE con porosità nominale di 0,3 micron, e con flusso di 3 lt/min, mineralizzando in 5 ml la membrana e dosando il Cr totale in assorbimento atomico ad atomizzazione elettrotermica (fornetto di grafite) la sensibilità del metodo arriva a circa 10 ng/mc (nanogrammi/metro cubo). Eseguendo quindi il dosaggio di cromo VI e Cr totale nell'acqua del bagno ( le metodiche di dosaggio colorimetrico diretto di Cr VI hanno sensibilità intorno al mg/L) dal valore di Cr Tot in aria si può risalire con ragionevole accuratezza al tenore di Cr VI in aria (se non vi sono altr potnziali sorgenti), e quindi calcolare l'OEL (Livello di esposizione occupazionale) dei lavoratori in funzione del tempo di permanenza nel reparto. Atteso che i valori limite del Cr VI solubile in acqua è di 0,050 mg/mc, se la concentrazione in aria di Cr tot è di 0,0005 mg/mc si può senza tema di essere smentiti nemmeno fra 10 anni che il rischio è davvero irrilevante. In quel caso, non esposizione=non registro. Perchè il Registro si chiama registro degli esposti a cancerogeni, mica registro delle presenze di composti cancerogeni, e quindi concordo pienamente sull'interpretazione che il registro va fatto e compilato SE c'è l'esposizione, non SE c'è il prodotto.
Per inciso: ma sicuro che sia solo R49? Perché di solito i Sali di Cr VI più comuni sono R45, e così anche l'acido cromico.

Nofer
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nofertiri9

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  • Re: R 49 e registro degli esposti
  • (22/07/2005 23:04)

Chiedo scusa: la frase "Atteso che i valori limite del Cr VI solubile in acqua è di 0,050 mg/mc" deve intendersi come "il valore limite in aria del Cr VI, se solubile in acqua, è ..."

Nofer
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gregory

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  • Re: R 49 e registro degli esposti
  • (23/07/2005 07:09)

Mille grazie per la spiegazione e complimenti per la Sua preparazione tecnica.
Il prodotto è R49 poichè soluzione acquosa contenente acido nitrico inf. 20%, composti del Cr VI inf. 10%, acido fluoridrico inf. 10%; è un prodotto impiegato come passivante (conversione chimica del rivestimento galvanico) ovvero trattasi di cromatazione e non cromatura (nella cromatura invece più alta è la concentrazione di cromo VI ed anidride cromica nonchè lo sviluppo di aerosol dovuto al processo che non è chimico ma elettrochimico ovvero presenta sviluppo di idrogeno agli anodi).
La ringrazio nuovamente anche in termini di intepretazion del titolo VII ovvero: registro esposti se vi è esposizione e non se vi è R49.
Saluti

nofertiri9

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  • Re: R 49 e registro degli esposti
  • (23/07/2005 13:46)

Prego, s'immagini! E grazie per i complimenti, che sono sempre graditi: la mia professione giustappunto è l'Igienista industriale, per me è un preciso dovere professionale, deontologico ma prima di tutto morale cercare di fare al meglio il mio lavoro, e trovo gratificante che almeno l'apparenza sia questa! :-)

Nofer
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