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Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?

Questo argomento ha avuto 11 risposte ed è stato letto 6111 volte.

Ramazzini.de

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  • Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (12/08/2005 10:32)

Cari Colleghi,
in considerazione di comportamenti non omogenei da parte degli organi di vigilanza, in qualità di medici competenti di aziende di piccole e medie dimensioni, vorremmo un vostro parere sull'applicazione della L.25/2002, in particolare sulla valutazione del rischio chimico e sulle linee di comportamento da adottare con le AZIENDE CON UN NUMERO DI ADDETTI INFERIORE A 10.

- è sufficiente l'autocertificazione del datore di lavoro dell'avvenuta valutazione del rischio (compreso quello chimico) antecedente al 2002, in base all'art. 4, comma 11 del D.Lgs.626/94 e successive modifiche?

- deve il datore di lavoro comunque aggiornare la valutazione con una nuova autocertificazione specifica per il rischio chimico, in base art. 72-quater, comma 11 della L.25/2002 o la deve eseguire soltanto in presenza di notevoli mutamenti?

- o è obbligatoria la stesura di un documento specifico per il rischio chimico?

- e in quest'ultimo caso la valutazione può essere redatta dal datore di lavoro o deve avvalersi di un esperto del settore esterno all'azienda?

Si ringrazia per la collaborazione.

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (12/08/2005 17:11)

1) no, per il rischio chimico l'autocertificazione non è contemplata
2) ogni qualvolta si introduce un nuovo prodotto, o mutano le quantità in gioco, oppure le modalità di utilizzo il DdL è tenuto ad aggiornare il documento, sia pur limitatamente alla singola fattispecie (non c'è bisogno di redigere un nuovo intero documento, ci si richiama al precedente, si fa la descrizione della variazione e segue la relativa nuova valutazione)
3) sì, per il rischio chimico la stesura di documento formale è "base", peraltro come desumibile dalla lettura dell'art. 60 -quater comma 2 del D.Lgs. 626 così come integrato dal D.Lgs. 25/02 per l'appunto.
4) alcune regioni, come il Piemonte e l'Emilia Romagna, hanno emanato delle linee- guida per consentire anche al DdL di piccole realtà di poter eseguire tale valutazione, ed entrambi i testi sono reperibili in internet ai rispettivi siti istituzionali.

Personalmente, trovo assai comodo il metodo consigliato dall'Emilia Romagna, che prescinde dall'esecuzioine di misure e esegue una valutazione di tipo algoritmico basata sulle quantità in gioco, sulle modalità di esposizione e sulle frasi di rischio che ogni prodotto deve riportare sulle schede di sicurezza.

Naturalmente, io ritengo che una corretta valutazione di un'esposizione personale non possa prescindere dalle misurazioni, ma persino una misura non dovrebbe mai essere eseguita senza la valutazione preventiva della potenziale presenza in quantità non irrisoria degli agenti in considerazione.
Purtroppo, molti sedicenti consulenti pretendono di far "misurare" tutto, con costi sovente assai onerosi, ed il risultato è che ...
Buon ferragosto a tutti.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

sebastian

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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (17/08/2005 14:51)

In riferimento al punto 1) della risposta di Nofertiri9 : si ricorda che

il rischio chimico (D.Lgs. 25/02) è parte integrativa (titolo VII-bis) del D.Lgs. 626/94 e perciò l'art. 4, comma 11 del medisimo si estende anche sull'art. 72 -bis....-ter decies. Da ciò si deduce la facoltà da parte del datore di lavoro, che occupa fino a dieci addetti, di potere optare per l'autocertificazione per iscritto dell'avvenuta effettuazione della valutazione del rischio anche antecedente al 2002 (perchè l'autocertificazione implica una valutazione continua senza alcuna data di scadenza).
Fanno eccezione : "aziende .... che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio ...." (D.Lgs. 626/94, art. 4, comma 11).

cordiali saluti

Gennaro

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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (18/08/2005 09:32)

Per quanto riguarda l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi così come scritto da Sebastian il D.Lgs. 25/02 non modifica nulla rispetto a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94, ma si pone il problema di come il datore di lavoro dimostri l’avvenuta valutazione visto:

1. la meticolosa individuazione dei parametri da tenere in considerazione nella valutazione dei rischi ( ar. 72. quarter D.Lgs. 626/94)
2. nelle misure generali e specifiche di prevenzione, e protezione ( arrtt. 72 quinques e sexies Dl.Gs.626/94
3. sorveglianza sanitaria ( art. 72 decies D.lgs. 626/94)

Secondo il mio parere il datore di lavoro deve quantomeno avere 1 elenco di agenti chimici utilizzati o che si possono formare durante il ciclo produttivo, di questi deve indicare quali sono pericolosi per la salute e sicurezza dei lavoratori, eventuali algoritmi e misurazione ambientali per stimare il rischio, quali misure di prevenzione e protezione ha adottato comprese quelle di emergenza eventuale relazione del medico competente se presente, ed eventuale rapporti di sinergia con altri rischi specifici nell’ambiente di lavoro ( per fare 1 esempio il microclima, non puoi valutarlo soggettivamente, )Di conseguenza pur non avendo 1 obbligo di legge per elaborare il documento di valutazione dei rischi , per poter identificare e quantificare il rischio da agenti chimici deve comunque possedere una serie di documenti che messi insieme possono formare un documento di valutazione dei rischi.

Ma non dimentichiamoci che alla fine tralasciando l’aspetto cartaceo è importante preservare la salute dei lavoratori, e molte volte dei datore di lavoro e della comunità, visto purtroppo che almeno nella mia zona molte aziende e specificamente quelle al di sotto dei 10 dipendenti versano in una situazione Igienico Ambientale molto carente.

Saluti Gennaro

Gennaro Bilancio

Nico

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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (19/08/2005 12:44)

Una linea guida pubblicata dal "Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome" si dedica sotto il punto 3 (documento di valutazione dei rischi e autocertificazione) al problema di testimoniare l'avvenuta ottemperanza di quanto previsto dagli articoli 72-quater, -quinquies, -sexies e -decies, riconoscendo che il D.Lgs. 25/02 non modifica nulla rispetto al regime di autocertificazione della situazione previgente individuata ai sensi dell'art. 4, comma 11. D.Lgs. 626/94, e propone una serie di documenti da allegare all'autocertificazione.
Al mio avviso una tale proposta, anche se sensata, si oppone alla legge in vigore, perchè il legislatore ritiene che il datore di lavoro in veste di RSPP ,che occupa fino a dieci addetti, possa pienamente conservare mentalmente le conclusioni tratte dalla propria valutazione dei rischi. Inoltre il datore di lavoro tiene già un documento importante : la scheda di sicurezza di ogni singola sostanza chimica !
Imporre, da parte degli organi di sorveglianza, l'obbligo della stesura di un documento specifico per il rischio chimico equivale ad una violazione della legge.

Cordiali saluti
Nico

Nico

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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (19/08/2005 12:50)

Se si vuole che tutte le aziende con anche solo un dipendente abbiano una documentazione dettagliata, sara il legislatore a stabilirlo !

Cordiali saluti
Nico

drgennai1

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  • Re: - gli obblighi del DL non cambiano
  • (31/08/2005 07:04)

se ricordate la famosa autocertificazione non c' era nel testo originale del 626 e fu introdotta da un decreto successivo al 626 per venire incontro alle richieste delle aziende artigiane; si tratta comunque di un vero bizantinismo per chè si consente di autocertificare l' effettuazione del lavoro di valutazione (orale, pensata, immaginata , ecc) senza obbligo di stesura del documento . Non cambiano però gli obblighi del datore di lavoro in merito al processo di valutazione e quindi egli deve essere cosciente dell' insieme dei rischi e soprattutto non viene meno l' obbligo di adottare misure correttive e di indivoduare i rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria --- il m.c. deve a mio parere accettare l' incarico solo con lettera che precisi i rischi per i quali è sta individuato l' obbligo di sorveglianza sanitaria

Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (31/08/2005 15:11)

Mi reinserisco nell’interessante discussione per sottolineare un paio di aspetti che a mio avviso meritano un approfondimento.
Il primo, è che avere le schede di sicurezza di un prodotto è propedeutico alla valutazione di un rischio chimico ma in nessun caso può intendersi esaustivo dell’obbligo di valutazione, e ciò sia perché ci può essere un prodotto che ha una classificazione terribilmente rischiosa ma è utilizzato in quantità minime ed occasionalmente, sia perché ci può essere un prodotto che ha una classificazione di relativo rischio, ma se ne usano grandi quantità e con modalità dispersive.
Il secondo riguarda la legittimità di richiesta di documentazione scritta della valutazione del rischio chimico che può essere avanzata dagli OOVV. Mi sembra di ricordare che non siano stati abrogati né l’art. 33 né l’art. 34 e nemmeno l’art. 35 del DPR 303/56, ma solo “Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303”. Sempre che io abbia ben inteso, questo implica che le voci 45, 46 e da 48 a 57 non siano abrogate: pertanto, per tali voci resta valida sia la tabella che la relativa periodicità, che può essere ravvicinata o allungata dall’OV.
L’OV quindi, nel chiedere al DdL un documento formale di valutazione del rischio chimico è nella piena espressione del proprio diritto ma addirittura dei propri doveri istituzionali, atteso che è in suo potere/dovere “prescrivere l’esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l’accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori” ovvero “esentare il datore di lavoro dall’obbligo delle visite mediche”. In corso di ispezione, si potrebbe ovviare a tale richiesta di documento formale mettendo a verbale in quello stesso momento le dichiarazioni specifiche del datore di lavoro in merito anche a quesiti specifici che possono porre gli UPG, del tipo > e così via. Tale verbalizzazione, una volta sottoscritta dal DdL, non credo gli sarebbe di grande aiuto…
Personalmente, trovo che sia molto “gentile e collaborativo” da parte degli OOVV di prescrivere l’esibizione di un documento formale entro dei termini – mai visti inferiori a 30 gg – in cui il DdL ha tutto il tempo di procedere davvero, e sottolineo davvero, alla valutazione.
Poi, ovviamente, ognuno resta libero di interpretare come gli pare le antinomie giuridiche.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

trujillo7095

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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (07/10/2005 17:54)

Salve, premetto che sono un architetto e non un medico competente, ma vorrei aggiungere un elemento di riflessione alle osservazioni precedenti, tra l'altro per me condivisibili in molti aspetti.
Il D.Lvo 25/2003 integra e non sostituisce il D.Lvo 626/94, quindi resta ferma la sua struttura, la sua "ratio", pertanto la possibilità dell'autocertificazione.
Diverso è poi il discorso di dimostrare, all'O.V. come tale valutazione è stata eseguita, argomento non in esame.
Nulla volendo levare ai meriti (o demeriti) dell'autocertificazione sottolineo però l'assurdità di lasciare tale possibilità, ad esempio, ad un Datore di lavoro di una azienda, seppur con meno di 10 dipendenti, che però fà resinatura e usa catalizzatori, resine etc.
Personalmente non condivido l'autocertificazione perchè se un minimo di processo di valutazione viene eseguito non credo che per il Datore sia poi un grande sforzo scrivere qualcosa in merito, quindi anche senza l'aiuto di un consulente.

trujillo7095

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  • Re: Obbligo di valutazione del rischio chimico (L.25/2002) per aziende che occupano meno di 10 dipendenti?
  • (07/10/2005 18:03)

Dimenticavo, nel rispondere in merito all'autocertificazione, di rammentare che per il rischi chimico l'autocertificaizone non è applicabile per quanto prevosto all'art.63 1° comma che recita:
"1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni , i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2. "
Evidentemente, come previsto dall'art. stesso relativamente all'uso di agenti cancerogeni/mutageni bisogna descrivere i risultati delle analisi/osservazioni eseguite, quindi.......se c'è un cancerogeno l'autocertificazione non è possibile.

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