Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Come è noto, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.
Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni univoche al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l'accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire "nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.
Andrea Angelo Bordiga
Non so se anche a voi come a me pare scritta da qualcuno che non "bazzica molto" la materia.
Nella lettera a) si fanno degli esempi di rischi che, per quanto relativi ad un rischio infortunistico, sono a tutti gli effetti dei rischi specifici. Tra l'altro in alcune regioni sono normati e con tanto di indicazione alla sorveglianza sanitaria. Meglio avrebbero fatto a prendere gli esempi degli addetti al PS o alle emergenze... Tra l'altro non si esprime su come il datore di lavoro debba valutare tale stato di salute in una azienda (ad esempio) in cui non è previsto il medico competente.
Nella lettera c) invece si fa un'interpretazione del tutto particolare e specifica sull'assenza del giudizio di idoneità mentre le lettera bb) nel testo di legge si riferisce ad un livello più generico di assenza del giudizio di idoneità in un lavoratore adibito ad una mansione
Se questo è il livello delle indicazioni dell'INL agli ispettori sulle sanzioni da applicare stiamo messi male..
Che ne pensate?
Andrea Angelo Bordiga
Il testo che hai pubblicato deve essere letto e riletto parecchie volte per risultare comprensibile, visti anche i rimandi ad altre norme,come è d'altronde un classico della legislazione italiana.
Una volta compreso quello che c'è scritto, non si può non convenire che è stato scritto dai soliti estranei all'ambiente che vorrebbero normare.
Nulla di nuovo sotto il sole.
Sia nel nostro settore come in tanti altri si ha sempre la stessa impressione che chi scrive le leggi non c'è mai passato neanche vicino alla materia che pretende di regolare. Basta parlare con chiunque degli impresari che seguiamo o con qualunque altro lavoratore di qualunque comparto.
Non a caso siamo tutti nella melma.
abordiga il 19/10/2017 10:02 ha scritto:
Non so se anche a voi come a me pare scritta da qualcuno che non "bazzica molto" la materia.
Nella lettera a) si fanno degli esempi di rischi che, per quanto relativi ad un rischio infortunistico, sono a tutti gli effetti dei rischi specifici. Tra l'altro in alcune regioni sono normati e con tanto di indicazione alla sorveglianza sanitaria. Meglio avrebbero fatto a prendere gli esempi degli addetti al PS o alle emergenze... Tra l'altro non si esprime su come il datore di lavoro debba valutare tale stato di salute in una azienda (ad esempio) in cui non è previsto il medico competente.
Nella lettera c) invece si fa un'interpretazione del tutto particolare e specifica sull'assenza del giudizio di idoneità mentre le lettera bb) nel testo di legge si riferisce ad un livello più generico di assenza del giudizio di idoneità in un lavoratore adibito ad una mansione
Se questo è il livello delle indicazioni dell'INL agli ispettori sulle sanzioni da applicare stiamo messi male..
Che ne pensate?
Probabilmente il terzo punto si riferisce all'abitudine di alcuni datori di lavoro (e, a volte, dei responsabili di cantiere) di considerare l'effettuazione stessa della visita medica come una "mezza idoneità", per cui pensano che il dipendente possa già iniziare a lavorare.
Quanto al lavoro in altezza, personalmente adotto un protocollo simile a quello proposto (non imposto) dalle Linee Guida Regione Lombardia, che peraltro si riferiscono specificamente all'utilizzo di scale portatili, perchè ritengo corretto valutare eventuali condizioni ostative. Il paradosso, ad esempio, è che, non essendo prevista in Lombardia la sorveglianza sanitaria per alcoldipendenza, le Linee Guida riportano esclusivamente il divieto di assunzione e somministrazione, mentre in altre Regioni non vi sono indicazioni analoghe riguardo agli accertamenti raccomandati, ma è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per alcoldipendenza in caso di lavoro in altezza (mah..)
Detto ciò, l'art. 18, comma 1, lettera c) è talmente generico (i.e. una supercazzola) da poter essere utilizzato come appiglio per giustificare la raccomandazione o l'"obbligo" della sorveglianza sanitaria per qualsiasi rischio lavorativo; resta il fatto che in circa un migliaio di pagine di Testo Unico il lavoro in altezza non rientra tra i "casi previsti", a differenza di MMC, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ultrasuoni, infrasuoni, videoterminali (..), ecc.
Precisamente la lettera bb dellart.18 cita quale obbligo del DL (sanzionato)
)"vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità."
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