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la norma potrebbe ripristinare le tariffe minime cancellate dal decreto "Bersani "
Nei giorni scorsi è stato approvato il disegno di legge sull’equo compenso nelle prestazioni legali. Come sappiamo, gli avvocati si erano riuniti, lo scorso 8 luglio, insieme a architetti, ingegneri e medici per presentare la proposta di legge sull‘equo compenso da proporre alle istituzioni. Il fatto che sia arrivata l’approvazione per gli avvocati è sicuramente un buon segno.
I principi su cui si basa il testo sono fondamentali e andrebbero estesi a tutta la categoria dei liberi professionisti che scontano uno squilibrio nei rapporti contrattuali soprattutto verso i clienti cosiddetti “forti’”. Del resto, come si fa a non ritenere vessatorie per chiunque svolga la libera professione quelle clausole che – ad esempio – riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito, di ottenere termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla fatturazione o addirittura di rifiutare la stipula per iscritto del contratto?”
Anche per la professione di medico competente, vi è il pericolo che una concorrenza distorta, determinata dall’abuso dei clienti forti, possa tradursi nell’offerta di prestazioni professionali al ribasso, con il pericolo che la qualità peggiori drasticamente. Chi ci rimette di più, sono soprattutto i giovani professionisti che, come ha giustamente osservato il Ministro della giustizia Andrea Orlando “sono fortemente sottoposti a una vera e propria forma di caporalato intellettuale”
a parte le difficoltà a trovare riscontro nel decreto legge citato (148 del 16/10/2017? io non ci sono riuscito, pur a seguito di una ricerca non approfondita), mi chiedo: una volta che, in sostanza, i tariffari minimi saranno ripristinati e dal momento che tutti i medici competenti, indotti dalla legge Biagi, adotteranno le stesse linee guida (si, lo so: la maggior parte sono ancora "in mente dei") per cui i preventivi di spesa per gli incarichi risulteranno pressoché tutti uguali, quale sarà il criterio per la scelta del professionista? L'età, l'anzianità di laurea e/o di specializzazione, le esperienze pregresse, in particolare in quel determinato comparto o azienda? O l'essere figlio o nipote del tale o del talaltro, amico degli amici, o legato ad una determinata cordata politico/dirigenziale, criteri fino ad oggi abbondantemente in uso per le assunzioni, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, università in testa?
Pur restando in attesa di sviluppi, per cui vedremo, personalmente non mi sento particolarmente soddisfatto e tranquillizzato.
Resto del parere che la miglior soluzione, o una delle migliori, sarebbe l'adozione del sistema francese.
Scusate: la legge Biagi non c'entra nulla. Volevo scrivere legge Gelli Bianco.
(e meno male che stiamo preparando un seminario di aggiornamento su questo argomento!)
In effetti non è facile districarsi nell'ambito delle iniziative legislative del Parlamento. Comunuque, sinteticamente, si tratta di questo: nella giornata di martedì 14 novembre la Commissione Bilancio del Senato, nell’ambito della discussione del decreto fiscale allegato alla Legge di Bilancio (per la precisione il DdL n. 2942) ha approvato due emendamenti che stabiliscono il diritto a un “equo compenso” per le prestazioni professionali praticate per le amministrazioni pubbliche e gli enti privati. Viene così indicato per tutti i professionisti – inizialmente tale nuova norma era stata proposta solo per gli avvocati - il diritto a un compenso minimo, “proporzionato alla qualità e quantità del lavoro”, al di sotto del quale non si potrà andare.
Adesso però, è bene ricordare, il decreto fiscale dovrà passare anche alla Camera e dobbiamo augurarci che questi nuovi articoli non risultino modificati o abrogati. Inoltre, a seguito dell'approvazione definitiva, sarà necessario comprendere bene le implicazioni concrete per la nostra categoria professionale e, soprattutto, vigilare per ottenere il pieno rispetto della nuova norma introdotta in tutte le aziende pubbliche e private.
Insomma, un importante passo avanti, anche se ancora probabilmente non definitivo, nel contrasto alle pratiche "mercantilistiche" che ormai sono diventate consuete nella professione medica e nell'attività del medico competente (vedi "gare al ribasso", affidamenti CONSIP e quant'altro).
https://www.inps.it/nuovoportalei...enu=46124&iMenu=13&idettaglio=856
giancarlo il 19/11/2017 11:52 ha scritto:
https://www.inps.it/nuovoportalei...enu=46124&iMenu=13&idettaglio=856
io non riesco ad aprirlo e non voglio rischiare di incasinarmi il computer.
Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di medici specialisti cui conferire incarichi professionali a tempo determinato per lo svolgimento dell’attività di Medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria delle strutture territoriali dell’Istituto presenti nella Regione Toscana di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Avviso di selezione pubblica (pdf 509Kb)
Tariffe per lo svolgimento dell’attività di Medico competente ex D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.
Prestazione
(D. lgs 81/2008 come modificata dal D. lgs 106/2009)
Tariffa
Attività di collaborazione con il datore di lavoro (art. 25, c. 1, lettera a) per:
? Informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
? Programmazione controllo rischi;
? Valutazione rischi e stesura documento;
? Predisposizione servizio di Primo soccorso:
? Attuazione/valorizzazione programmi di “promozione della salute”
83,70
(oraria)
Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura relativo protocollo (art. 25, c. 1, lettera b)
83,70
(oraria)
Partecipazione riunione annuale e/o periodica (art. 35, c.1)
83,70
(oraria)
Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1, lettera I)
70,10
(oraria)
Questionari mirati al rischio lavorativo o a fini diagnostici somministrati individualmente (art. 25)
7,00
Visita medica:
? Periodica (art. 41, c. 2, lettera b);
? Su richiesta del lavoratore (art. 41, c. 2, lettera c);
? In occasione di cambio mansione (art. 41, c. 2, lettera d);
? Alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi previsti dalla normativa
vigente (art. 41, c. 2, lettera e);
? Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.
28,40
Idem + esecuzione di esami di screening
40,70
Visita medica straordinaria in caso di prescrizione di dispositivo speciale di correzione (art. 176)
28,40
Istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lettera c), con conseguente invio ai soggetti competenti nei casi previsti
10,50
Comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1, lettera I)
Elaborazione e invio telematico ai servizi competenti per territorio delle informazioni di cui all’art. 40.
135,40
(fino a 100 dip.) 225,40 (da 101fino a 299) 337,80 (da 300 dip.)
forse ci siamo (?)
https://www.ediltecnico.it/56202/...nso-ddl-sacconi-senato-contenuti/
Il Ddl Sacconi – il n. 2858, composto di 4 articoli (ecco il testo) – stabilisce che per compenso equo si deve intendere un compenso proporzionato sia alla quantità sia alla qualità del lavoro svolto, determinate dalla natura, dal contenuto e dalle caratteristiche della prestazione professionale.
Non poteva mancare il solito guazzabuglio di rimandi ad altre norme vigenti (art. 2), tanto per restare nello stile, che rendono quantomeno difficoltosa l'interpretazione della proposta.
Incrociamo le dita.
Secondo me, tutto si gioca su come dovrà essere interpretato l'art. 2: "Clausole che prevedono un compenso non equo
Comma 1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo."
Se, infatti, non vengono reintrodotte delle tariffe minime di riferimento, al di sotto delle quali lo stesso professionista che accetta o si propone possa essere in qualche modo perseguibile, e se il committente si limiterà a non indicare una base d'asta, ma lascerà che ognuno degli interessati faccia liberamente la propria offerta (che, c'è da aspettarsi, risulterà non raramente sui livelli infimi che oggi conosciamo), non si potrà dire che il contratto non è valido (sottolineo: risulterà che saremo noi a fare la nostra "libera" offerta!) e anche questa legge finirà per rivelarsi l'ennesima presa per i fondelli a danno dei liberi professionisti e delle imprese private.
Io resto della mia opinione: almeno nel caso del medico competente, considerato il suo ruolo particolare e le responsabilità che la legge gli attribuisce, la sua attività non può essere basata su un rapporto semplicemente libero professionale dipendente economicamente solo dal committente o datore di lavoro, senza che lo Stato gli garantisca una posizione meno precaria, sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello dispositivo.
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