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Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 2691 volte.

ilmatt555

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  • Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi
  • (21/02/2018 21:20)

Buonasera a tutti
Sempre troppo spesso ci troviamo davanti a DVR già redatti al momento della nostra nomina e questi DVR sono fatti "con i piedi".
Ci troviamo davanti alla necessità di redigere un nostro "contributo" anche per assolvere alle esigenze di legge...
Voi come vi comportate? Ho sentito di colleghi che usano delle schede da compilare, chi si affida al proprio estro, etc etc
Siete a conoscenza di linee guida, indicazioni da seguire o altro?
E inoltre spesso capita che dal DVR non emergono rischi che, secondo me sono rilevanti, e necessiterebbero di sorveglianza sanitaria ;in questi casi voi la fate ugualmente (giustificandola nel vostro contributo) o no?
Grazie
Ps. Come avete potuto immaginare sono alle prime armi con la nostra materia...

milvio.piras

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  • Re: Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi
  • (21/02/2018 22:28)

Prima di tutto bisogna fare i conti col fatto che, come puoi constatare, non raramente il datore di lavoro si presenta al medico competente, magari ancora da incaricare, già col suo bravo DVR non raramente fornitogli dallo stesso Ente o consulente cui si affida per la gestione delle altre faccende della propria impresa, dalle buste paga agli sgravi fiscali e finanziamenti, ecc, per cui sembra brutto rifiutare l’offerta di provvedere anche al DVR. Tanto si possono fare in ciclostile, anche se poi rimane la seccatura di farlo firmare ad un medico competente (che peccato non poterne proprio fare a meno!).
A questo punto, l’ignaro ed ignorante datore di lavoro si presenta nel tuo ufficio, magari trovato su google o segnalato da qualche conoscente, e ti porge il pacco, pagato più o meno salato, da firmare.
Sorpresa (di solito sgradita): tu ti metti a sfogliarlo e cominci a scuotere la testa in chiaro segno di insoddisfazione e disapprovazione e concludi con una frase del tipo: “questo documento non va bene, perché manca dei requisiti minimi essenziali per descrivere l’ambiente di lavoro, l’attività che vi si svolge e i rischi che essa presenta. Per cui è tutto da rifare”. E prima ancora che tu riesca ad aggiungere che il medico competente è persino obbligato a partecipare al processo di valutazione anche effettuando uno o più sopralluoghi negli ambienti di lavoro, cosa che prevede un costo a parte oltre a quello delle visite, il malcapitato datore di lavoro già non ti ascolta più e pensa solo a tornare da chi gli ha rifilato il pacco per riferire quello che gli hai detto. Ovviamente, molto spesso, il primo incontro finisce così, e raramente ce ne sarà un secondo. Di solito, infatti, una volta tornato alla base, magari semi inc.zz.to o, quantomeno, amareggiato, sentendo vacillare la sua fiducia nel prossimo, soprattutto quello su cui riponeva tutta la sua fiducia, e pensando alla buonanima dei bigliettoni che ci ha rimesso, il datore di lavoro viene prontamente anticipato e rinfrancato con rassicuranti parole, tipo “ma non ti preoccupare, non è come ti ha detto quello lì, che è un noto pignolo rompiballe. Guarda, tu vai da quest’altro che ti indichiamo noi e vedrai che ti firma tutto quello che gli chiedi. In fondo chi è che merita maggiormente la tua fiducia, noi che siamo un Ente accreditato e ammanigliato con i poteri politici ed economici di questa zona e ti abbiamo risolto finora tutti i problemi, o un mediconzolo pignolo e presuntuoso che non si fila quasi nessuno?”

Altro scenario: il datore di lavoro si fida di te, e a questo punto ti da carta bianca per procedere. E qui la cosa può essere più o meno complessa, secondo il tipo di azienda e di attività.
Esistono delle check-list utilizzabili per una prima valutazione della situazione, che ovviamente dovrebbero essere compilate sul luogo di lavoro da qualcuno che sa cosa deve fare. Una volta evidenziata la presenza di rischi, questi vanno descritti nei dettagli, intendendo loro natura ed entità. Devono altresì essere specificati i criteri utilizzati per la valutazione e le misure di correzione eventualmente necessarie.
Tuttavia il problema è troppo complesso per essere affrontato in questa sede. Mi sento però di segnalarti quanto segue: molto spesso si ricorre alle procedure standardizzate introdotte dal Decreto Interministeriale 30 NOVEMBRE 2012, ignorando quanto è specificamente indicato dalla guida all’applicazione del decreto in oggetto, reperibile in formato PDF, che dice: “Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.”
In altre parole, per la valutazione del rischio rumore, vibrazioni meccaniche, movimentazione manuale di carichi, ecc… la normativa prevede e richiede il ricorso a specifiche metodiche di valutazione (che devono essere indicate nel DVR in riferimento ai metodi di valutazione adottati), descritte dai relativi capi del decreto lgs. 81/’08 e nelle norme tecniche e linee guida cui esso rimanda.
In mancanza di questi elementi il DVR è pressoché inutile.
Mi fermo qui per ovvii motivi e lascio la parola agli altri colleghi che volessero intervenire
Spero di esserti stato di aiuto. Buon lavoro.

ilmatt555

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  • Re: Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi
  • (22/02/2018 01:34)

milvio.piras il 21/02/2018 10:28 ha scritto:
Prima di tutto bisogna fare i conti col fatto che, come puoi constatare, non raramente il datore di lavoro si presenta al medico competente, magari ancora da incaricare, già col suo bravo DVR non raramente fornitogli dallo stesso Ente o consulente cui si affida per la gestione delle altre faccende della propria impresa, dalle buste paga agli sgravi fiscali e finanziamenti, ecc, per cui sembra brutto rifiutare l’offerta di provvedere anche al DVR. Tanto si possono fare in ciclostile, anche se poi rimane la seccatura di farlo firmare ad un medico competente (che peccato non poterne proprio fare a meno!).
A questo punto, l’ignaro ed ignorante datore di lavoro si presenta nel tuo ufficio, magari trovato su google o segnalato da qualche conoscente, e ti porge il pacco, pagato più o meno salato, da firmare.
Sorpresa (di solito sgradita): tu ti metti a sfogliarlo e cominci a scuotere la testa in chiaro segno di insoddisfazione e disapprovazione e concludi con una frase del tipo: “questo documento non va bene, perché manca dei requisiti minimi essenziali per descrivere l’ambiente di lavoro, l’attività che vi si svolge e i rischi che essa presenta. Per cui è tutto da rifare”. E prima ancora che tu riesca ad aggiungere che il medico competente è persino obbligato a partecipare al processo di valutazione anche effettuando uno o più sopralluoghi negli ambienti di lavoro, cosa che prevede un costo a parte oltre a quello delle visite, il malcapitato datore di lavoro già non ti ascolta più e pensa solo a tornare da chi gli ha rifilato il pacco per riferire quello che gli hai detto. Ovviamente, molto spesso, il primo incontro finisce così, e raramente ce ne sarà un secondo. Di solito, infatti, una volta tornato alla base, magari semi inc.zz.to o, quantomeno, amareggiato, sentendo vacillare la sua fiducia nel prossimo, soprattutto quello su cui riponeva tutta la sua fiducia, e pensando alla buonanima dei bigliettoni che ci ha rimesso, il datore di lavoro viene prontamente anticipato e rinfrancato con rassicuranti parole, tipo “ma non ti preoccupare, non è come ti ha detto quello lì, che è un noto pignolo rompiballe. Guarda, tu vai da quest’altro che ti indichiamo noi e vedrai che ti firma tutto quello che gli chiedi. In fondo chi è che merita maggiormente la tua fiducia, noi che siamo un Ente accreditato e ammanigliato con i poteri politici ed economici di questa zona e ti abbiamo risolto finora tutti i problemi, o un mediconzolo pignolo e presuntuoso che non si fila quasi nessuno?”

Altro scenario: il datore di lavoro si fida di te, e a questo punto ti da carta bianca per procedere. E qui la cosa può essere più o meno complessa, secondo il tipo di azienda e di attività.
Esistono delle check-list utilizzabili per una prima valutazione della situazione, che ovviamente dovrebbero essere compilate sul luogo di lavoro da qualcuno che sa cosa deve fare. Una volta evidenziata la presenza di rischi, questi vanno descritti nei dettagli, intendendo loro natura ed entità. Devono altresì essere specificati i criteri utilizzati per la valutazione e le misure di correzione eventualmente necessarie.
Tuttavia il problema è troppo complesso per essere affrontato in questa sede. Mi sento però di segnalarti quanto segue: molto spesso si ricorre alle procedure standardizzate introdotte dal Decreto Interministeriale 30 NOVEMBRE 2012, ignorando quanto è specificamente indicato dalla guida all’applicazione del decreto in oggetto, reperibile in formato PDF, che dice: “Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.”
In altre parole, per la valutazione del rischio rumore, vibrazioni meccaniche, movimentazione manuale di carichi, ecc… la normativa prevede e richiede il ricorso a specifiche metodiche di valutazione (che devono essere indicate nel DVR in riferimento ai metodi di valutazione adottati), descritte dai relativi capi del decreto lgs. 81/’08 e nelle norme tecniche e linee guida cui esso rimanda.
In mancanza di questi elementi il DVR è pressoché inutile.
Mi fermo qui per ovvii motivi e lascio la parola agli altri colleghi che volessero intervenire
Spero di esserti stato di aiuto. Buon lavoro.

Grazie mille! Hai perfettamente ragione!

carlpam

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  • Re: Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi
  • (24/02/2018 12:25)

Milvio descrive perfettamente la realtà. La strategia migliore e così mi comporto è di prendere tempo per valutare il DVR (della serie "non pensarà sig datore di lavoro(DdL)(tu che ignori tutto) ma non quanto vale una firma, che io possa firmare un assegno in bianco ? dopo valuti il dvr ci fai le tue osservazioni ( magari con lo stadardizzato !!) con cui rettifichi le cavolate scritte dal consulente pinco pallino, farai la sorveglianza e con la tua professionalità ( medico e specialista )
Il costo delle osservazioni sarà inserito nella nomina (precisa che la nomina non è solo una formalità ma paga la tua consulenza annuale (va fatto come un vero contratto per il quale vale il C.C.)e non ti possono dare disdetta su due piedi.
potrai anche fare considerazioni sul mercimonio delle consulenze (tenendoti sulle generali..) ma quando avrai la fiducia dell'azienda e gli farai un corso di Primo soccorso comincia a proporti specie se la società di servizi (SdS)(così pur ammanigliata) indicherà procedure o corsi fasulli e farlocchi o AGGIORNAMENTE NON NECESSARI dvr (fagli vedere l'articolo del d81 (29, 3°co) e indica invece alcune cose utili ( near miss, art 30) o OT24 ( riduzione del premio inail ) o ancora la dichiarazione della non necessità di una valutazione dei rischi fisici (ovvero fare FONOMETRIE pur se si lavora con la radiolina accesa) (art 181 3°co e 190 = il DdL valuta se c'è il rumore/vibrazioni e SOLO se ritiene che siano superati i livelli di azione LI MISURA.
IN ALTRE PAROLA DIMOSTRA IN CONCRETO LA TUA UTILITA'. IL datore di lavoro capirà di aver di fronte un professionista che sa il fatto suo e non solo fa visite ( fatte bene, mi raccomando)e magari molla il faccendiere...

QUESTO PER IL PICCOLO CABOTTAGGIO .. ( NON è CERTAMENTE IL MASSIMO ma ti consente di andare avanti e farti un clientela fidelizzata)

POTRESTI ANCHE FARE UN CORSO PER RSPP proporti come consulente globale
ED ISCRIVERTI A ENTI PARITETICI CHE TI CONSENTONO DI FARE CORSI
( ricorda che i corsi sono lo strumento che usano le SdS per imbonire il DdL facendogli fare anche più del necessario ) mentre tu potrai avere un mezzo per contrastare una opinione diffusa )

POTRESI ANCHE TROVARE COLLEGHI CON CUI COLLABORARE E FARE ACCORDI E SINERGIE

POTRESI ANCHE FARE PROPOSTE DI MODIFICHE DELLA LEGGE (e mi permetto di dirti... vota bene il 4 marzo e con cognizione di causa !)

ilmatt555

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  • Re: Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi
  • (27/02/2018 22:25)

Grazie carlpam!
Ma voi colleghi come vi comportate quando alcuni rischi non sono valutati (esempio il sovraccarico biomeccanico arti superiori con OCRA index o cheklist) ma dal sopralluogo potrebbe esserci rischio? Aspettate la valutazione o iniziate la sorveglianza sanitaria? (il dubbio è sempre che la sorveglianza può essere fatta sui rischi del Dvr)
Grazie

milvio.piras

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  • Re: Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi
  • (28/02/2018 14:48)

Il problema è che non sempre la legge è applicabile alla lettera (visto che è scritta da qualcuno che, verosimilmente, conosce poco la realtà) e a voler essere troppo zelanti si finisce per scontentare tutti e perdere il lavoro, magari danneggiando il cliente.
Se, come dicevamo, ti chiedono di effettuare le visite perché servono i documenti di idoneità e quant'altro da produrre entro una certa data, di solito incombente, per l'assegnazione di un appalto, secondo le procedure imposte dalle pubbliche amministrazioni, e, ad esempio, il DVR fatto da chissà chi fa schifo, o non è (ancora) rispondente alla (nuova) realtà lavorativa, si può iniziare anche per via presuntiva, basandosi su situazioni simili conosciute (es.: edilizia o pulizie) e con un protocollo magari maggiormente tutelativo per i lavoratori, riservandosi di aggiustare le cose alla luce di una (nuova) valutazione più precisa e completa.
Questo è uno dei motivi per cui dovremmo avere, in linea di massima, dei protocolli di base simili per attività simili ai quali fare tutti riferimento, e non, come ora, basati sull'arbitrio del singolo medico e con assurde differenze da un caso all'altro per quanto identici.

Saccoccio.Massimo

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  • Re: Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi
  • (01/03/2018 15:07)

Qualche anno fa, in situazione simile (fabbro che necessita urgentemente di idoneità per gara appalto) con DVR in fase di stesura, io sono stato sanzionato da colleghi ASL per aver applicato protocollo preventivo (visita, esami ematologici, spirometria, audiometria e ECG)

milvio.piras

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  • Re: Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi
  • (01/03/2018 21:08)

Saccoccio.Massimo il 01/03/2018 03:07 ha scritto:
Qualche anno fa, in situazione simile (fabbro che necessita urgentemente di idoneità per gara appalto) con DVR in fase di stesura, io sono stato sanzionato da colleghi ASL per aver applicato protocollo preventivo (visita, esami ematologici, spirometria, audiometria e ECG)

Succede anche questo. E anche di peggio. Ma sembra che ci piaccia così.

milvio.piras

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  • Re: Contributo del medico competente alla valutazione dei rischi
  • (01/03/2018 21:15)

milvio.piras il 01/03/2018 09:08 ha scritto:

Succede anche questo. E anche di peggio. Ma sembra che ci piaccia così.

Pensa che a me è stato imposto di applicare un protocollo da palombaro a impiegati e magazzinieri a rischio quasi nullo. E senza mettere nulla per iscritto. E da qualche parte si impongono, pena sanzione, degli esami che non sono previsti (per ora) da alcun regolamento.

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