Una recente sentenza del TAR Sicilia (la n. 224 del 26 gennaio 2018) stabilisce che l'attività del medico competente costituisce una "vera e propria collaborazione con il datore di lavoro consistente in un’attività di consulenza sussumibile sotto il paradigma del contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2229 e ss. cod. civ" e che pertanto - prosegue il dispositivo - la sua nomina "appare corrispondere alla previsione normativa di incarico di studio e consulenza per il quale deve ritenersi applicabile il divieto di conferimento ai soggetti collocati in quiescenza".
Si tratta di un caso specifico riferito a un ente pubblico, in particolare un'azienda ospedaliera della Regione, ma il principio enunciato da un lato riconosce che il MC svolge un'attività complessa che non può risolversi solamente con l'esecuzione di visite mediche ed eventuali esami a corredo, dall'altro introduce un divieto che appare probabilmente eccessivo. Non essendo esperto della materia, non saprei dire se tale proibizione è valida anche per il libero-professionista pensionato ENPAM e sarebbe interessante approfondire l'argomento.
Per altre informazioni si può consultare questo articolo: https://portale.fnomceo.it/tar-si...24-18-incarico-medico-competente/
Per quanto ne so il divieto di prestazioni, anche a titolo gratuito. si applica ai pensionati delle Pubbliche Amministrazioni.
Esiste una circolare 4/2015 che, emanata dal Ministero per la semplificazione e la PA, interpreta ed applica l'art 5, comma 9 del DL n 95 del 2012, come modificato dall'art 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015, n 124 ed integra la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n 6 del 2014.
Tutto semplice e semplificato , come si può ben vedere
Ringraziando per la precedente precisazione, molto utile e che sostanzialmente riprende il senso principale della sentenza, è interessante a questo punto comprendere se tale "divieto" viene applicato omogeneamente in tutte le regioni italiane.
Inoltre così viene introdotta una diversità di trattamento tra pubblico e privato, nel senso che nelle aziende grandi e piccole non risulta ci siano impedimenti del genere e i medici competenti "pensionati" continuano a lavorare senza problemi particolari.
Sollecito tutti, nei limiti del possibile, a contribuire alla discussione con esempi diretti, sempre nel pieno rispetto della privacy e della riservatezza che il tema comporta.
La norma si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni che non possono attribuire incarichi di studio/consulenza o dirigenziali a soggetti che percepiscono trattamento pensionistico, pubblico o privato. Non riguarda ovviamente solo ai MC ma tutti i profili professionali della PA. Attività può essere svolta solo a titolo gratuito ma per non più di un anno. Lo scopo dichiarato è quello di favorire l'occupazione giovanile, anche se poi hanno bloccato il turn over (ma, oltre ad essere semplificatori, hanno scarsa sensibilità al principio di non contraddizione.
Le Aziende Private, ovviamente, fanno quel che vogliono. Sono quindi libere di licenziare i giovani e meno giovani e di utilizzare pensionati.
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