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Salute e Sicurezza a San Marino

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carlitos way

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Provenienza
Napoli
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
353
  • Salute e Sicurezza a San Marino
  • (22/09/2005 11:12)

Cari colleghi vi riporto la normativa vigente, in tema di salute e sicurezza, nella Repubblica di San Marino.


LEGGE 18 febbraio 1998 n.31


Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 febbraio 1998.


TITOLO I
generalita’
Art.1
(Finalità della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di:
- stabilire i principi fondamentali in materia di tutela del lavoratore e dell’ambiente esterno confinante con i luoghi di lavoro, in applicazione delle convenzioni e risoluzioni internazionali a cui la Repubblica di San Marino aderisce, dei principi contenuti nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, di cui alla Legge 8 luglio 1974 n. 59 e dell’articolo 25 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7;
- promuovere il miglioramento della sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori durante il lavoro, tenuto conto dei principi fissati dalla Direttiva 89/391/CEE;
- promuovere la prevenzione e la protezione della popolazione dagli eventuali incidenti rilevanti che possono derivare dalle attività industriali e dagli ambienti esterni confinanti con i luoghi deputati a tali attività tenuto anche conto della Direttiva 82/501/CEE.
Art.2
(Campo di applicazione)
1. La presente legge si applica a tutti i settori di attività pubblica o privata, con l’esclusione del Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca, del Corpo della Gendarmeria, della Polizia Civile, e della Protezione Civile; per tali settori saranno emessi decreti reggenziali appositi in ragione della loro specifica funzione.
Art.3
(Definizioni)
Ai fini della presente legge, si adottano le seguenti definizioni:
a) Lavoratore : colui che presta il proprio lavoro qualunque sia il regime di impiego alle dipendenze di un datore di lavoro, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte od una professione, con esclusione dei collaboratori domestici. Agli stessi effetti sono equiparati ai lavoratori: gli amministratori (non configurabili quali datore di lavoro) ed i soci di società e di enti che prestino la loro attività per conto della società o dell’ente stesso; i collaboratori familiari, gli allievi degli Istituti di Istruzione e Formazione di qualunque tipo avviati presso un datore di lavoro al fine di completare la propria formazione; gli allievi degli Istituti di Istruzione e Formazione di qualunque tipo qualora accedano a laboratori od usino attrezzature di lavoro.
b) Datore di lavoro : il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva quale definita ai sensi della lettera m), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Ai fini dell’applicazione della presente legge nella Pubblica Amministrazione Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato (Settore Pubblico Allargato) verranno individuate le attribuzioni delle competenze e delle responsabilità con apposito decreto reggenziale.
c) Rappresentante dei lavoratori per la salute e la sicurezza : persona eletta o designata dai lavoratori a propria rappresentanza per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro.
d) Medico del lavoro : medico in possesso di titoli specifici in relazione alle problematiche del lavoro definiti da decreto reggenziale.
e) Prevenzione : complesso di disposizioni e misure, prese e previste in tutte le fasi dell’attività dell’impresa, finalizzate alla eliminazione o riduzione dei rischi professionali, di quelli per la popolazione circostante e di quelli per l’ambiente esterno.
f) Pericolo : proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (ad. es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.
g) Rischio : probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.
h) Valutazione dei rischi : procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
i) Incidente rilevante : incidente in grado di produrre effetti sulle persone e sull’ambiente al di fuori dei confini aziendali, con esclusione degli incendi che non coinvolgono né producono sostanze tossiche.
l) Piccola impresa : una struttura pubblica o privata, od una azienda anche a carattere familiare che abbia fino a 20 lavoratori dipendenti, nonché le aziende artigiane così come definite dalla Legge 25 gennaio 1990 n.10 e successive modifiche; media impresa : una struttura pubblica o privata, od una azienda anche a carattere familiare che abbia da 21 a 50 lavoratori dipendenti; grande impresa : struttura pubblica o privata, od una azienda anche a carattere familiare che abbia oltre 50 lavoratori dipendenti.
m) Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
n) Agente: l’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
Art.4
(Fondo agevolato)
1. Può essere istituito un fondo agevolato annuo per le piccole e medie imprese da utilizzare per il loro adeguamento alle direttive della presente legge.
Le modalità di utilizzo e di gestione del fondo agevolato e l’eventuale contributo da erogare a fondo perduto alla impresa richiedente, saranno definiti mediante decreto reggenziale.






TITOLO II
responsabilita’ e obblighi
Art.5
(Principi generali di tutela)
1. I principi generali di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali comprendono i seguenti aspetti:
a) individuare i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori, eliminarli se possibile, ridurli il più possibile alla fonte tenendo conto del progresso tecnico, ad esempio sostituendo una sostanza pericolosa con una non pericolosa o almeno riducendo i quantitativi usati;
b) valutare i rischi connessi ai pericoli individuati, riducendoli il più possibile in base al progresso tecnico e alle misure organizzative adottabili;
c) programmare la prevenzione, integrando coerentemente aspetti igienico-tecnici, organizzativi e gestionali, quali, ad esempio, l’uso dei segnali di sicurezza, la corretta manutenzione (degli ambienti, delle attrezzature, degli impianti, dei sistemi di sicurezza) anche tenendo conto delle indicazioni del fabbricante e della definizione delle procedure aventi per obiettivo la massima sicurezza e salubrità;
d) promuovere le misure di protezione collettiva ed individuale, dando priorità alle prime;
e) limitare il più possibile il numero dei lavoratori esposti al rischio;
f) adeguare il lavoro alla persona, in particolare per quanto concerne l’ergonomia del posto di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi, dei carichi e dei ritmi di lavoro e di produzione, anche per attenuare il lavoro monotono o ripetitivo;
g) sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori in funzione dei rischi specifici, eventualmente allontanandoli dagli stessi per motivi sanitari inerenti alla persona;
h) definire le misure da adottare in caso di emergenza;
i) informare e formare i lavoratori sui rischi connessi con l’attività dell’impresa in generale e con la specifica mansione di ciascuno e sulle procedure idonee da adottare per svolgere in sicurezza le varie fasi dell’attività lavorativa, promuovendo il coinvolgimento e la cooperazione di tutti i lavoratori per il mantenimento e il miglioramento dei livelli di sicurezza.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art.6
(Obblighi del datore di lavoro)
1. E’ responsabilità del datore di lavoro garantire la sicurezza, la salute e la personalità morale dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, secondo i principi di cui all’articolo 5. Nell’esercizio di tale responsabilità il datore di lavoro può avvalersi, ai sensi del disposto di cui all’articolo 10, di personale e di servizi, interni ed esterni all’impresa, senza che ciò costituisca esonero dalle proprie responsabilità.
Nel quadro di tali responsabilità, per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere ad una costante valutazione della propria impresa e/o attività lavorativa, al fine di individuare i pericoli, valutare i rischi ad essi corrispondenti, eliminarli o ridurli il più possibile in base al progresso tecnico consolidato nel comparto produttivo, mettere in atto le necessarie misure organizzative e di prevenzione atte a limitare i rischi in caso di emergenza, informare e formare in modo adeguato i lavoratori. Speciale attenzione deve essere data ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. Sulla base della valutazione di cui al comma primo, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con esplicitamente indicati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) le misure da adottare in relazione alla diminuzione dei rischi suddetti e il programma di attuazione di tali misure.
3. Nel caso in cui dalla valutazione di cui al comma primo emergano rischi di incidente rilevante, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al Servizio della Protezione Civile, fornendo le relative informazioni tecniche ed organizzative.
Il datore di lavoro è comunque obbligato a trasmettere al Servizio di Protezione Civile le informazioni relative ai processi e alle sostanze impiegate, secondo lo schema riportato all’articolo 2 dell’Allegato 1 alla presente legge, qualora l’impresa ricada nella tipologia di cui all’articolo 1 dello stesso Allegato
4. Il datore di lavoro provvede alla nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione - secondo le modalità di cui all’articolo 10, nonché alla nomina del medico del lavoro di cui all’articolo 17, nei casi previsti dalla legge. Il datore di lavoro deve informare in modo completo e tempestivo il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico del lavoro sui processi e sui pericoli connessi all’attività produttiva.
5. Per l’espletamento di quanto previsto al comma primo e al comma secondo il datore di lavoro si avvale della collaborazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico del lavoro, dove previsto, e consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6. E’ compito del datore di lavoro rendere edotti i dirigenti e i preposti delle proprie responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
7. Ad integrazione degli obblighi di denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali previste dalle Leggi 22 dicembre 1955, n.42 e 11 febbraio 1983, n. 15, il datore di lavoro deve comunicare al Servizio Igiene Ambientale gli infortuni dei propri dipendenti con le stesse modalità’ previste dalle predette leggi;
8. Il datore di lavoro, nel dare attuazione a quanto disposto ai commi precedenti e all’articolo 5, in relazione alla natura della attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
9. Con uno o più decreti reggenziali da emanarsi entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge e al fine di facilitarne l’applicazione saranno dettate apposite linee guida di settore per le piccole imprese . Tali disposizioni non si applicano alle aziende rientranti nel campo di applicazione dell’Allegato 1, le cave e le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
10. L’assenza dei decreti reggenziali previsti dalla presente legge non esonera i datori di lavoro dagli obblighi previsti.
Art.7
(Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)
1. Datore di lavoro, dirigenti e preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, danno attuazione alle disposizioni stabilite dal precedente articolo 6, comma primo e comma secondo, in conformità ai principi di cui all’articolo 5.
2. In particolare, i soggetti di cui al comma precedente:
a) designano i lavoratori incaricati dell’attuazione delle procedure di emergenza e pronto soccorso;
b) aggiornano le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e alla evoluzione tecnologica;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità degli stessi in materia di sicurezza e salute;
d) forniscono ai lavoratori gli opportuni mezzi di protezione, le informazioni e le istruzioni relative alla sicurezza e alla salute;
e) valutano in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze, dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
f) prendono le misure necessarie affinché l’accesso alle zone che presentano un rischio grave e specifico sia possibile solo per i lavoratori abilitati;
g) informano tempestivamente i lavoratori di un pericolo grave e immediato e danno le relative istruzioni;
h) vigilano sul rispetto da parte dei lavoratori delle leggi, delle norme e dei regolamenti aziendali in materia di salute e sicurezza, richiamandone l’osservanza, attivando quando necessario i provvedimenti disciplinari;
i) quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, datori di lavoro, dirigenti e preposti delle diverse imprese cooperano all’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute e, tenuto conto della natura delle attività, devono coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi, informarsi reciprocamente e informare i rispettivi lavoratori. Ad integrazione di quanto previsto dalla presente legge l’attività dei cantieri temporanei o mobili è regolata da decreto reggenziale da emettere entro sei/nove mesi tenuto anche conto dei principi fissati dalla direttiva 92/57/CEE (Direttiva cantieri);
l) tengono un registro degli infortuni riportando in esso le informazioni trasmesse alle autorità competenti di cui all’articolo 26 1° comma.
3. I soggetti di cui al comma primo in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi devono:
a) verificare, anche attraverso la licenza, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
4. Nell’ipotesi di cui al comma terzo i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;
c) l’obbligo di cui alla lettera b) non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che ne sono direttamente responsabili.
Art.8
(Obblighi dei lavoratori)
1. E’ responsabilità di ciascun lavoratore avere cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alle informazioni e alla formazione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare, i lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della prevenzione e protezione, collettive e individuali;
b) utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di sicurezza;
c) non disattivare o manomettere i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione, i sistemi di rilevamento;
d) segnalare immediatamente al datore di lavoro e/o a quanti hanno una funzione specifica in materia di prevenzione e protezione le situazioni di lavoro che possano costituire un pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, così come qualunque difetto dei sistemi di protezione;
e) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
f) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalle altre autorità competenti o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
Art.9
(Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori)
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente.
2. Sono vietati la costruzione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
TITOLO III
il servizio di prevenzione e protezione
Art.10
(Servizio di Prevenzione e Protezione)
1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7, il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione costituito da una o più persone, per occuparsi delle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’impresa, ovvero nell’unità produttiva, nonché nomina il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso di attitudini e capacità adeguate alla situazione specifica, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. I lavoratori di cui al comma primo non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività in relazione al Servizio di Prevenzione e Protezione e devono disporre di tempo e di mezzi adeguati all’assolvimento dei propri compiti.
3. II datore di lavoro può avvalersi, per integrare l’azione di prevenzione e protezione, di persone esterne all’azienda in possesso delle competenze professionali necessarie, trasferendo a queste le informazioni e i mezzi necessari per lo svolgimento del compito assegnato.
4. Il datore di lavoro comunica al Servizio Igiene Ambientale, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il nominativo della persona designata quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, corredato dal curriculum attestante laurea, diploma tecnico o comprovata esperienza in materia di prevenzione e protezione.








Art.11
(Assunzione della responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione
da parte del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro può svolgere la funzione di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, eseguendo la procedura di cui al comma quarto dell’articolo 10.
2. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di cui al comma primo deve frequentare uno specifico corso di formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro, allegando l’attestato di frequenza alla comunicazione di cui al comma quarto dell’articolo 10.
3. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale avvalendosi del Servizio Igiene Ambientale, sentite anche le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, definisce tramite decreto reggenziale i contenuti minimi dei corsi di formazione di cui al comma secondo, per i diversi settori di attività. Il Servizio Igiene Ambientale, le associazioni dei datori di lavoro e le istituzioni pubbliche di formazione organizzano tali corsi rilasciando l’attestato.
4. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i datori di lavoro delle grandi imprese e quelle che rientrano nell’allegato 1.
Art.12
(Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione)
1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è strumento del datore di lavoro nell’esercizio delle sue responsabilità in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione le informazioni e i mezzi necessari all’espletamento delle proprie funzioni.
2. Sulla scorta delle informazioni e dei mezzi forniti dal datore di lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede tra l’altro:
a) alla individuazione dei pericoli;
b) all’analisi dei rischi;
c) alla definizione delle misure di sicurezza;
d) alla elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
e) alla individuazione dei contenuti informativi e formativi per i lavoratori;
f) all’informazione dei lavoratori di cui all’articolo 16;
g) a partecipare alle consultazioni di cui all’articolo 15.
3. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono obbligati al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
TITOLO IV
la partecipazione dei lavoratori
Art.13
(Generalità)
1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono favorire la massima partecipazione dei lavoratori al fine di raggiungere le migliori condizioni di lavoro per quanto riguarda la sicurezza e la salute. A tal fine, i lavoratori devono essere consultati sulle questioni inerenti alla sicurezza e alla salute, devono essere ascoltati in merito ad eventuali proposte, suggerimenti e richieste, devono essere oggetto di una idonea informazione e formazione.


Art.14
(Consultazione e partecipazione)
1. I lavoratori eleggono o designano direttamente al loro interno, un rappresentante per la sicurezza.
Il numero di rappresentanti è portato a due per le imprese con più di 150 dipendenti.
Nel caso di imprese con più unità produttive separate è data facoltà ai lavoratori di ciascuna unità produttiva di procedere alla elezione o designazione di un proprio rappresentante per la sicurezza.
Nelle aziende che occupano meno di 10 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito del comparto produttivo secondo le modalità da definirsi fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza:
a) è consultato su tutte le questioni relativamente alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e in particolare in merito alla valutazione dei rischi, ai programmi stabiliti, alla informazione e formazione dei lavoratori, alla scelta dei membri del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle squadre di emergenza e di pronto soccorso;
b) ha accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione di cui all’articolo 6, comma secondo e a tutta la documentazione inerente la sicurezza e la salute, fatta eccezione delle cartelle sanitarie dei singoli lavoratori;
c) riceve le informazioni provenienti dal Servizio Igiene Ambientale e dalle altre Autorità di vigilanza e può avanzare osservazioni in occasione delle visite delle stesse. In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in un posto di lavoro, gli organi di vigilanza devono comunicare alle Organizzazioni Sindacali i risultati emersi dai controlli;
d) riceve una formazione adeguata, secondo le linee guida, relativamente a contenuti e durata di tale formazione, definite con apposito decreto reggenziale sentite anche le Organizzazioni Sindacali;
e) promuove il processo di miglioramento contribuendo alla individuazione dei problemi ed alla relativa soluzione, favorendo la partecipazione dei lavoratori;
f) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 15 comma primo;
g) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
3. II rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano i mezzi di tutela previsti per i delegati e rappresentanti sindacali.
4. Il rappresentante per la sicurezza svolge le sue funzioni all’interno dell’orario di lavoro, secondo le modalità concordate tra le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori
Art.15
(Riunione periodica)
1. Nel caso di unità produttive con più di 10 dipendenti, il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno un incontro con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il rappresentante o i rappresentanti dei lavoratori di cui all’articolo 14, il medico del lavoro e il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante per:
a) esaminare la documentazione di cui all’articolo 6, comma secondo;
b) verificare lo stato di attuazione dei programmi, inclusi l’informazione e la formazione.
2. La riunione può avere carattere straordinario in occasione di importanti modifiche della situazione e per motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori.
3. La riunione si tiene durante l’orario di lavoro.
4. Nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere, motivandolo, la convocazione della riunione periodica. L’eventuale diniego da parte del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione e degli organi di vigilanza in occasione dei loro controlli.
Art.16
(Informazione e formazione dei lavoratori)
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere affinché i lavoratori ricevano le informazioni riguardanti:
a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti l’impresa in generale;
b) il Servizio di Prevenzione e Protezione; il medico del lavoro; il piano di emergenza e di pronto soccorso.
2. II datore di lavoro avvalendosi anche dei dirigenti e dei preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ha l’obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza specificatamente incentrata sul proprio posto di lavoro e sulle proprie mansioni, in occasione di:
a) assunzione;
b) trasferimento o cambiamento di funzione;
c) introduzione o cambiamento di attrezzature, impianti, metodologie di lavoro.
Là dove necessario tale formazione deve essere ripetuta.
3. I lavoratori con particolari incarichi a riguardo della sicurezza devono avere una formazione specifica per tali incarichi.
4. L’informazione e formazione dei lavoratori è svolta durante l’orario di lavoro.
5. Le linee guida relative alla informazione e formazione, contenenti i requisiti minimi necessari, sono contenute in decreto reggenziale predisposto dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale avvalendosi del Servizio Igiene Ambientale sentite anche le associazioni riconosciute dei lavoratori e dei datori di lavoro.
TITOLO V
sorveglianza sanitaria
Art.17
(Contenuto della sorveglianza sanitaria e medico del lavoro)
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico del lavoro nei casi previsti da appositi decreti reggenziali.
2. Apposito decreto reggenziale da emettere entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti necessari per la qualifica di medico del lavoro e l’istituzione di un apposito elenco pubblico. Il Servizio Igiene Ambientale mantiene un elenco aggiornato dei medici abilitati a tale funzione.
3. Il medico del lavoro nei casi di cui al primo comma:
a) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, apportando contributi e osservazioni alla documentazione di cui all’articolo 6 comma secondo;
b) effettua gli accertamenti sanitari comprendenti:
- accertamenti da eseguirsi prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro tesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ed in seguito ad ogni cambio significativo della lavorazione svolta ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico del lavoro;
c) esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica.
Qualora il medico del lavoro esprima un giudizio sull’inidoneità parziale o totale, temporanea o permanente del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Con le stesse modalità comunica il giudizio al Servizio Igiene Ambientale perché verifichi il rispetto del giudizio stesso dandone altresì comunicazione al Medico di Base. Avverso il giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, al Servizio Igiene Ambientale che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
il medico del lavoro può avvalersi per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri;
d) istituisce e aggiorna sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) collabora alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
f) comunica al Servizio Igiene Ambientale gli stati morbosi riconducibili all’attività lavorativa;
g) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel caso lo ritenga opportuno può chiedere al Servizio Igiene Ambientale, motivando la domanda, di variare la periodicità massima della visita;
4. Fermo restando le incompatibilità previste dalla Legge Organica, il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico del lavoro qualora esplichi attività di vigilanza.


TITOLO VI
pronto soccorso, lotta antincendio, gestione delle emergenze
Art.18
(Responsabilità del datore di lavoro)
1. In conformità alle disposizioni contenute nel Titolo II, il datore di lavoro:
a) adotta le misure necessarie in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori, in proporzione alla natura delle attività e alle dimensioni dell’impresa o dello stabilimento, tenendo conto della eventuale presenza di persone esterne. Nel fare ciò, il datore di lavoro definisce ed organizza i necessari rapporti con i servizi sanitari esterni e con il Servizio della Protezione Civile;
b) designa, in conformità al comma primo e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche della propria situazione, i lavoratori incaricati per l’applicazione delle misure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione, fornendo loro adeguata formazione.
2. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.




Art.19
(Altre responsabilità)
1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a:
a) informare il più presto possibile tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti a un pericolo grave e immediato, circa il pericolo stesso e le disposizioni, prese o da prendere, in materia di prevenzione e di protezione;
b) disporre affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato e non evitabile, cessare la loro attività e mettersi al sicuro, lasciando il luogo di lavoro;
c) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persista un pericolo grave e immediato.
2. Un lavoratore:
a) che si allontana dal posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;
b) in caso di pericolo grave e immediato per la sua sicurezza e/o di quella di altre persone, nell’impossibilità di contattare il proprio superiore e tenuto conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, prende misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo; la sua azione non comporta alcun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che egli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso grave negligenza.
3. Con decreto reggenziale da adottarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri esplicativi a riguardo dell’organizzazione delle emergenze e del Pronto Soccorso, finalizzati in particolare alle piccole e medie imprese.


TITOLO VII
funzioni della pubblica amministrazione
Art.20
(Vigilanza)
1. Il Servizio Igiene Ambientale e, per quanto di sua competenza, il Servizio della Protezione Civile svolgono l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in materia di incidenti rilevanti.
Art.21
(Diritto di accesso)
1. Gli operatori del Servizio Igiene Ambientale hanno diritto di accedere ai luoghi di lavoro, ivi compresi i locali in cui si svolgono lavorazioni a domicilio, e per l’esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, si avvalgono anche delle Forze di Polizia.
2. I dati acquisiti o comunicati ai sensi del comma precedente nonché nello svolgimento di qualsiasi attività connessa con l’applicazione della presente legge sono coperti dal segreto d’ufficio, a garanzia del segreto industriale.
3. Gli operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Capo del Personale, che sono tenuti ad esibire all’atto dell’accesso ai luoghi di lavoro.




Art.22
(Prescrizione e verifica dell’adempimento)
1. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro il Servizio Igiene Ambientale impartisce prescrizioni volte ad adottare particolari misure in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro a difesa dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori nonché della tutela del territorio, della popolazione e dell’ambiente esterno da eventuali incidenti derivanti dalle attività industriali.
2. Le prescrizioni devono essere inserite in apposito processo verbale firmato dal funzionario che lo compila, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta al momento della visita e al quale viene consegnata una copia che deve essere conservata sul luogo di lavoro ed esibita, a richiesta, nelle successive visite ispettive. L’interessato ha diritto di far inserire le dichiarazioni che crede convenienti nel suo interesse. In caso di rifiuto a firmare il verbale l’operatore preposto all’attività di vigilanza ne fa menzione indicando le ragioni e trasmette d’ufficio il verbale.
3. Il Servizio Igiene Ambientale trasmette all’Autorità giudiziaria il verbale entro 10 giorni con raccomandata ricevuta di ritorno.
4. Gli operatori preposti all’attività di vigilanza devono determinare e verbalizzare:
a) la natura del fatto con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo;
b) le norme alle quali si è contravvenuto e tutti gli elementi necessari per il giudizio.
5. Nel verbale è fissato un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile dal Servizio Igiene Ambientale a richiesta del soggetto inadempiente per la particolare complessità e per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento. In nessun caso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al soggetto inadempiente determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del soggetto inadempiente, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi con provvedimento motivato.
6. Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nei termini indicati nella prescrizione.
7. Allorquando un illecito penale non sia connesso a reato di lesioni a seguito di infortunio sul lavoro e vi sia l’esatta osservanza delle prescrizioni nel termine stabilito dal Servizio Igiene Ambientale per l’esecuzione, il giudice applica, in luogo della pena edittale, la pena della multa a giorni dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l’estinzione del reato mediante l’oblazione volontaria di cui all’articolo 69 del Codice Penale.
8. Nell’ipotesi prevista al comma precedente il Servizio Igiene Ambientale deve inviare all’autorità giudiziaria il processo verbale ed il verbale del nuovo sopralluogo di cui al presente articolo.
Art.23
(Potere di disposizione)
1. Il Servizio Igiene Ambientale in attuazione di quanto previsto dalla presente legge, quando esista la comprovata urgenza di intervenire a difesa della salute e della integrità fisica dei lavoratori, emana disposizioni tecniche immediatamente esecutive.
Art.24
(Ricorsi)
1. Avverso le disposizioni del Servizio Igiene Ambientale è ammesso ricorso a norma della Legge 28 giugno 1989 n.68.
Art.25
(Informazione, assistenza e incompatibilità)
1. Il Servizio Igiene Ambientale e il Servizio della Protezione Civile, in accordo con la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Segreteria di Stato per il Lavoro e le altre Segreterie di Stato competenti svolgono attività di informazione e indirizzo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in materia di incidenti rilevanti, in particolare nei confronti:
a) delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese;
b) delle associazioni dei datori di lavoro;
c) delle associazioni dei lavoratori.
L’attività di informazione e indirizzo, nel caso in cui sia rivolta ad una specifica impresa, non può configurarsi come consulenza per l’esecuzione di quanto definito nell’articolo 6, comma secondo e terzo, articolo 12 e articolo 16.
2. E’ fatto divieto a qualunque soggetto che svolge attività di controllo e di vigilanza di prestare attività di consulenza.
Art.26
(Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali)
1. Il Servizio Igiene Ambientale riceve dall’Ufficio Prestazioni Economiche dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e dal Presidio di Polizia Civile presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato comunicazione degli infortuni dei lavoratori, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.
2. I criteri di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio sul lavoro sono individuati dalle norme CEN e UNI del settore.
3. I criteri di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da malattie professionali, o in generale da forme patologiche connesse al lavoro, sono definiti da apposito decreto reggenziale.
4. Il Servizio Igiene Ambientale elabora e pubblica annualmente, nella Relazione sulla Sanità, un rapporto sullo stato della salute e della sicurezza sul lavoro nella Repubblica di San Marino.
5. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, sentita la Segreteria di Stato per il Lavoro, indice una conferenza con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per dibattere i temi e i dati contenuti nei rapporti di cui al comma quarto. Tale conferenza avrà una cadenza almeno triennale.
TITOLO VIII
disposizioni settoriali
Art.27
(Ambiente di lavoro)
1. Gli ambienti di lavoro devono essere progettati, realizzati e mantenuti secondo modalità tali da garantire lo stato di salute e di sicurezza dei lavoratori e della popolazione.
2. A tal fine, in fase di progettazione, realizzazione, manutenzione e pulizia degli ambienti di lavoro, i fattori di rischio fisici, chimici, biologici, psicofisici di cui al presente titolo devono essere rimossi o quanto più possibile contenuti.
3. Il datore di lavoro provvede a garantire in ogni luogo di lavoro, in relazione alle specificità dei cicli produttivi:
- adeguate protezioni contro gli agenti atmosferici;
- adeguato stato della pavimentazione ai fini della protezione contro caduta e scivolamenti;
- adeguato stato dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti ai fini della possibilità di mantenere condizioni igieniche mediante loro pulizia;
- adeguato numero, disposizione e funzionalità dei servizi igienici;
- adeguato stato di funzionalità e di diffusione dei presidi sanitari di pronto intervento;
- accessi agevolati e sicuri;
- adeguate vie ed uscite di sicurezza per garantire una rapida e sicura evacuazione di tutti i posti di lavoro da parte dei lavoratori;
- adeguate postazioni di lavoro per quanto concerne la conformazione dei sedili, la visibilità e la disposizione dei comandi, la fruibilità delle attrezzature e le condizioni microclimatiche;
- adeguata illuminazione e ventilazione naturale di tutti i luoghi di lavoro salvo deroghe imposte dalle particolari tipologie di lavoro;
- vie di circolazione, comprese scale, scale fisse, banchine e rampe di carico, utilizzabili facilmente ed in piena sicurezza;
- locali adibiti a spogliatoio adeguati per capacità e condizioni igieniche quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali;
- condizioni di sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione dei macchinari.
4. I parametri di riferimento di cui ai commi precedenti sono definiti da uno o più decreti reggenziali.
5. Tali decreti potranno prevedere l’attuazione delle disposizioni del presente articolo anche mediante prescrizioni.
Art.28
(Fattori fisici)
1. Il datore di lavoro provvede affinché la presenza di inquinanti fisici negli ambienti di lavoro sia mantenuta entro i limiti massimi di accettabilità previsti da appositi decreti reggenziali.
2. In particolare devono, in ogni caso, essere rispettati i limiti di accettabilità per quanto concerne:
- rumore (ivi compresi infrasuoni e ultrasuoni);
- vibrazioni;
- radiazioni ionizzanti (raggi x, sostanze radioattive, campi magnetici ad alta frequenza);
- radiazioni non ionizzanti (ultraviolette, infrarosse, luminose, laser, campi magnetici ad alta frequenza);
- temperature, umidità, velocità e flusso dell’aria.
3. Le norme dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l’udito, la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro, tenuto anche conto dei principi fissati dalla direttiva 86/188/CEE, sono stabilite con decreto reggenziale entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori un’informazione e formazione adeguata per tutte le attività che possono comportare un’esposizione agli inquinanti fisici suddetti.
5. L’accesso agli ambienti di lavoro inquinati da fattori fisici è consentito solo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e previa adozione dei sistemi protettivi individuali e collettivi previsti dalle disposizioni vigenti.








Art.29
(Fattori chimici)
1. Il datore di lavoro provvede affinché la presenza di inquinanti chimici negli ambienti di lavoro sia quanto più possibile contenuta e comunque non superiore ai limiti massimi di cui ad apposito decreto reggenziale.
2. Il datore di lavoro provvede affinché, nella produzione e nell’impiego di sostanze e preparati chimici pericolosi, siano evitati o limitati quanto più possibile i rischi connessi al loro uso mediante l’adozione di idonee misure di carattere tecnico, organizzativo o gestionale.
3. In particolare, il datore di lavoro provvede a:
a) prendere misure specifiche di protezione per le operazioni che comportano un rischio elevato di esplosione, incendio e diffusione nell’ambiente di sostanze tossiche;
b) sostituire, quando tecnicamente possibile, le sostanze e i preparati pericolosi con altri meno pericolosi per i lavoratori e l’ambiente;
c) ricorrere al ciclo chiuso e a processi tecnologici che escludono o riducono al minimo possibile l’esposizione dei lavoratori e della popolazione in generale;
d) adottare sistemi di abbattimento e captazione tali da consentire il contenimento degli inquinanti chimici nei limiti di ammissibilità di cui al comma primo;
e) prendere provvedimenti e precauzioni tali da evitare la combinazione di sostanze chimiche diverse suscettibili di produrre reazioni incontrollabili o preparati pericolosi.
4. Il responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 91/155/CEE in materia, deve fornire all’utilizzatore, al più tardi al momento del primo acquisto, una scheda di sicurezza conforme a quanto stabilito dalla suddetta direttiva e contenente le informazioni significative riguardo la sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente. Tali schede devono essere redatte in lingua italiana.
5. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
6. L’accesso ad ambienti di lavoro inquinati da fattori chimici è consentito solo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e previa adozione di adeguati sistemi protettivi collettivi ed individuali.
Art.30
(Fattori biologici)
1. Il datore di lavoro provvede affinché l’esposizione dei lavoratori ad inquinanti biologici sia eliminato o almeno mantenuto entro limiti massimi di accettabilità.
2. Le norme per la tutela dei lavoratori dall’esposizione ad inquinanti biologici sono dettate da appositi decreti reggenziali, tenendo anche conto della direttiva 90/679/CEE.
Art.31
(Fattori psicofisici)
1. Il datore di lavoro provvede affinché sia almeno mantenuta entro limiti massimi di accettabilità la presenza negli ambienti di lavoro di rischi di natura psicofisica derivanti da:
- eccessivo affaticamento fisico;
- sovraccarico di informazioni, segnalazioni o mansioni tali da provocare uno stato di stress psicologico.
2. Le norme relative alle attività che comportano una movimentazione manuale dei carichi, tenuto anche conto dei principi fissati dalla Direttiva 90/269/CEE, sono contenute in appositi decreti reggenziali.
3. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori un’informazione e formazione adeguata per le attività che comportano una movimentazione manuale dei carichi, con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
Art.32
(Altri fattori)
1. Il datore di lavoro provvede affinché negli ambienti di lavoro sia limitata o comunque ridotta entro limiti di accettabilità la presenza di altri fattori di rischio, oltre a quelli elencati negli articoli precedenti, con particolare riferimento a:
a) condizioni iperbariche o ipobariche;
b) adeguata illuminazione diurna, notturna e di emergenza negli ambienti di lavoro, nei percorsi di transito e nelle vie ed uscite di emergenza;
c) adeguata segnalazione ed informazione sull’uso delle macchine e degli impianti;
d) affidabilità dei dispositivi di sicurezza e dei mezzi di protezione;
e) efficacia o efficienza dei circuiti elettrici, idraulici e pneumatici tali da garantire l’affidabilità o la messa in sicurezza in caso di guasto.
2. I riferimenti tecnici relativi ai fattori di cui al comma precedente sono definiti con uno o più decreti reggenziali. Tali decreti potranno anche prevedere l’attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante prescrizioni per le materie per le quali non siano definibili parametri uniformi.
Art.33
(Mezzi personali di protezione)
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori mezzi personali di protezione adeguati, li mantiene in efficienza e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
2. I mezzi personali di protezione devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi e procedimenti di organizzazione del lavoro. Tali mezzi non possono costituire misure permanenti sostitutive di quelle tecniche o ambientali.
3. I lavoratori, anche tramite il rappresentante per la sicurezza, sono informati di tutte le misure da adottare in materia di sicurezza e salute in caso di impiego di mezzi di protezione personale sul luogo di lavoro.
4. I mezzi di protezione personali impiegati devono essere conformi alle relative disposizioni comunitarie concernenti la progettazione e la costruzione in materia di sicurezza e sanità.
5. Con apposito decreto reggenziale tenuto anche conto dei principi fissati dalla Direttiva 89/656/CEE sono disciplinati i mezzi personali di protezione.
Art.34
(Segnaletica di sicurezza)
1. Tutte le volte e nella misura in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, il datore di lavoro utilizza una segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro conforme alle disposizioni della Direttiva 92/58/CEE.
2. Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una informazione e formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, relativamente al significato della segnaletica di sicurezza e/o salute impiegata sul luogo di lavoro.
3. Con apposito decreto reggenziale sono stabilite ulteriori prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro per tutti i settori di attività pubblica o privata di cui all’articolo 2 della presente legge.


TITOLO IX
sanzioni
Art.35
(Sanzioni applicabili al datore di lavoro))
1. E’ punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire di minimo 3.000.000 (tremilioni) il datore di lavoro che:
a) non elabora nei termini prescritti il documento di cui all’articolo 6 comma secondo riguardante la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’individuazione delle misure di prescrizione e il relativo programma di attuazione;
E’ punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire di minimo 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) il datore di lavoro che:
b) omette di aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e alla evoluzione tecnologica;
c) non predispone le misure da adottare in caso di emergenza e di pericolo;
d) non mette a disposizione dei lavoratori i mezzi personali di protezione;
e) non provvede alla designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico del lavoro e dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle procedure di emergenza e di pronto soccorso;
f) non provvede all’informazione e formazione di cui all’articolo 6 comma sesto e dell’articolo 16;
g) omette di dare comunicazione di cui all’articolo 6 comma terzo al Servizio di Protezione Civile.
2. E’ altresì punito con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilionecinquecentomila) o con la multa a giorni di secondo grado il datore di lavoro che viola l’articolo 11 comma secondo.
3. E’ punito con la sanzione amministrativa da 1 (uno) a 5 (cinque) milioni di lire il datore di lavoro che viola le disposizioni di cui all’articolo 15 comma primo e secondo.
4. Le incombenze di cui al presente articolo ad eccezione delle lettere c) d) ed f) non possono essere delegate a terzi.
Art.36
(Sanzioni applicabili al datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti)
1. Sono puniti con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilionecinqucentomila) o con la multa a giorni di secondo grado, nell’ambito delle rispettive incombenze, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti i quali:
a) omettono di far indossare ai lavoratori i mezzi di protezione personale;
b) non limitano ai soli lavoratori istruiti l’accesso alle zone pericolose;
c) richiedono ai lavoratori di svolgere la attività in situazioni di pericolo grave ed immediato;
d) non informano i lavoratori di un pericolo grave ed immediato e non danno le conseguenti istruzioni;
e) non procedono agli obblighi di cui all’articolo 7 comma terzo e quarto;
f) salvo che il fatto costituisca più grave reato rifiutano o comunque non consentono agli operatori del Servizio Igiene Ambientale l’accesso per l’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.
2. Sono puniti con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilionecinquecentomila) o con la multa a giorni di secondo grado i dirigenti e i preposti i quali non impartiscono ai lavoratori la formazione di cui all’articolo 16 comma secondo.
3. Sono altresì puniti con la sanzione amministrativa di L.1.000.000 (unmilione) i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che non tengono i registri degli infortuni.
Art.37
(Sanzioni applicabili ai lavoratori)
1. Sono puniti con la multa a lire di massimo £.2 .000.000 (duemilioni) o la multa a giorni di primo grado i lavoratori che non osservano gli obblighi di cui all’articolo 8 comma secondo lettere a), b), c) d) ed e).
Art.38
(Sanzioni)
1. E’ punito con l’arresto di terzo grado o con la multa a lire di minimo £.2.000.000 (duemilioni) chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 9.
Art.39
(Sanzioni applicabili al medico del lavoro)
1. Il medico del lavoro è punito:
a) con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilionecinquecentomila) o con l’arresto di secondo grado per la violazione dell’articolo 17 comma terzo lettera b) e c);
b) con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilionecinquecentomila) o con la multa a giorni di secondo grado per la violazione dell’articolo 17 comma terzo lettera f);
c) con la sanzione pecuniaria amministrativa da £.3.000.000 (tremilioni) a £.5.000.000 (cinquemilioni) per la violazione dell’articolo 17 comma terzo lettere d) e g).
Art.40
(Sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo)
1. Il datore di lavoro che senza giustificato motivo non dà esecuzione alle prescrizioni e disposizioni disciplinate dagli articoli 22 e 23 è punito con la multa a lire o l’arresto di secondo grado. In caso di recidiva o di fatti di particolare gravità si applica anche l’interdizione di primo grado dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere.
2. La persona giuridica assume veste di responsabile civile per l’esecuzione della pena pecuniaria e l’adempimento dell’obbligazione di cui agli articoli 140 e 146 del Codice Penale quando si proceda penalmente nei confronti del suo rappresentante legale.
3. La sospensione condizionale della pena viene disposta se ricorrano le condizioni stabilite dall’articolo 62 del Codice Penale.
4. Nello stesso caso e sempre che l’infrazione risulti particolarmente lieve ai sensi degli articoli 88-89-90 del Codice Penale, il Giudice può applicare soltanto la pena della multa a giorni di terzo grado ed ammettere l’oblazione a norma dell’articolo 69 stesso codice.




Art.41
(Sanzioni per violazioni delle disposizioni contenute nei decreti reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni contenute nei decreti reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII della presente legge è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 (tremilioni) a lire 5.000.000 (cinquemilioni).
TITOLO X
modifiche al sistema sanzionatorio previsto dalle leggi 2 luglio 1969, n.40 e 2 luglio 1969, n.41
Art.42

1. L’articolo 146 della Legge 2 luglio 1969 n.40 è sostituito dal seguente:
"Art.146
Sanzioni applicabili ai datori di lavoro e ai dirigenti
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con la multa a lire di minimo di £.2.500.000 (duemilionicinquecentomila) o con la prigionia di primo grado per l’inosservanza degli articoli 3 e 128;
b) con la multa a lire di minimo £.1.500.000 (unmilionecinquecentomila) o l’arresto o la multa a giorni di secondo grado per l’inosservanza degli articoli 9, 15, 23, 29, 31, 39, 40, 41, 46, 47, 55, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 76, 81, 119, 121, 124, 125, 126 e 127;
c) con l’arresto o la multa a giorni di II grado per la violazione dell’articolo 34 comma primo;
d) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 (tremilioni) a lire 5.000.000 (cinquemilioni) per l’inosservanza delle altre norme della presente legge.
Nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), in caso di recidiva o di fatti di particolare gravità si applica anche l’interdizione di primo grado dall’esercizio di arti e professioni o la decadenza da ogni autorizzazione o licenza amministrativa e dei diritti da esse derivanti".
Art.43

1. L’articolo 148 della Legge 2 luglio 1969 n.40 è sostituito dal seguente:
"Art.148
Sanzioni applicabili ai preposti
I preposti sono puniti:
a) con l’arresto o la multa a giorni di secondo grado per la violazione dell’articolo 34, commi secondo e terzo;
b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 (unmilione) a lire 3.000.000 (tremilioni) per l’inosservanza dell’articolo 3, lettera c).".
Art.44
1. L’articolo 149 della Legge 2 luglio 1969 n.40 è sostituito dal seguente:
"Art.149
Sanzioni applicabili ai lavoratori
I lavoratori sono puniti:
a) con la multa a lire da massimo £.2.000.000 (duemilioni) o la multa a giorni di primo grado per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, lettera b), d) ed e);
b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 2.000.000 (duemilioni) per la inosservanza delle altre norme della presente legge.".
Art.45
1. L’articolo 74 della Legge 2 luglio 1969, n.41 è sostituito dal seguente:
"Art.74
Sanzioni applicabili ai datori di lavoro ed ai dirigenti

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con la multa a lire di minimo £.2.000.000 (duemilioni) o l’arresto o la multa a giorni di secondo grado per la violazione degli articoli 10, 13, 15, 22 primo comma, 25 primo comma, 27 quarto comma, 38, 46 secondo comma, 53 primo comma, 54 primo e secondo comma, e 64 primo e secondo comma. In caso di recidiva o di fatti di particolare gravità si applica anche l’interdizione di primo grado dall’esercizio di arti o professioni ovvero la decadenza da ogni autorizzazione o licenza amministrativa e dai diritti da essi derivanti;
b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3.000.000 (tremilioni) a lire 5.000.000 (cinquemilioni) per l’inosservanza di tutte le altre norme.".
Art.46
1. L’articolo 75 della Legge 2 luglio 1969, n.41 è sostituito dal seguente:
"Art.75
Sanzioni applicabili ai preposti

I preposti sono puniti:
a) con l’arresto o con la multa a giorni di secondo grado per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 13, 33 ultimo comma, 34 primo e secondo comma, nonché per non aver esercitato, ai sensi dell’articolo 2, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l’osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell’articolo seguente. Nei casi di maggiore gravità si applica la multa a lire;
b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 2.000.000 (duemilioni) per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 terzo e quinto comma, 15, 36 secondo e quinto comma, 43, 45, 49 terzo ed ultimo comma, 50 primo, secondo ed ultimo comma, 51, 70 secondo e terzo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell’articolo 2, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l’osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell’articolo seguente.".
Art.47
1. L’articolo 76 della Legge 2 luglio 1969, n.41 è sostituito dal seguente:
"Art.76
Sanzioni applicabili ai lavoratori
I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto o la multa a giorni di secondo grado per l’inosservanza delle norme di cui all’articolo 44. Nei casi di maggiore gravità, si applica la multa a lire;
b) con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 2.000.000 (duemilioni) per l’inosservanza delle norme di cui all’articolo 8 primo comma, 16, 35 secondo e terzo comma, 51 quarto comma, 54 quinto comma, 57 ultimo comma, 59 primo comma, 70 terzo comma".
TITOLO XI
disposizioni finali
Art.48
(Tempi di attuazione)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, articolo 10 comma quarto, articolo18 comma primo e secondo, entreranno in vigore:
a) entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge per le grandi imprese e per le imprese a rischio di incidente rilevante;
b) entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge per tutte le altre.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma primo, devono essere osservate per la prima volta entro un mese dalle scadenze di cui al comma primo del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 16, commi secondo e terzo, devono essere osservate entro 6 mesi dalle scadenze di cui al comma primo del presente articolo.
Art.49
(Abrogazioni)
1. Sono espressamente abrogati gli articoli 6 e 147 della Legge del 2 Luglio 1969 n.40, la Legge del 17 Marzo 1987 n.40 e l’articolo 11 commi 1,2,3,4 della Legge 30 Marzo 1993 n.53. Sono espressamente abrogati dalla data di entrata in vigore dei decreti reggenziali che andranno a disciplinare la medesima materia i Decreti Reggenziali n. 122, 123, 124 e 125 del 1991.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
Art.50
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 19 febbraio 1998/1697 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Luigi Mazza - Marino Zanotti
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari
ALLEGATO 1
Attività implicanti rischi di incidente rilevante
Art. 1
(Criteri di appartenenza)
1. Ai fini di quanto previsto nell’art. 6 comma terzo, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Servizio della Protezione Civile le informazioni di cui alla scheda riportata nell’art. 2 del presente Allegato qualora possano essere immagazzinate in qualunque momento nel proprio stabilimento le seguenti sostanze e preparati in quantità superiore a quelle indicate nel comma secondo e nel comma terzo del presente articolo.
2. Per le sostanze (o gruppo di sostanze) elencate nel presente comma ed incluse anche nel comma terzo, si applicano le quantità di seguito indicate:
Sostanze o gruppi di sostanze Quantità
(Tonnellate)
1. Acrilonilrile 20
2. Ammoniaca 50
3. Cloro 10
4. Biossido di zolfo 25
5. Nitrato di ammonio (1) 350
6. Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2) 1.250
7. Clorato di sodio 25
8. Ossigeno (liquido) 200
9. Triossido di zolfo 15
10. Cloruro di carbonile (fosgene) 0,750
11. Idrogeno solforato 5
12. Acido fluoridrico 5
13. Acido cianidrico 5
14. Solfuro di carbonio 20
15. Bromo 50
16. Acetilene 5
17. Idrogeno 5
18. Ossido di etilene 5
19. Ossido di propilene 5
20. 2 Propenai (Acroleina) 20
21. Formaldeide (conc. > 90%) 5
22. Monobromometano (bromuro di metile) 20
23. Isocianato di metile 0,150
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile 5
25. 1.2 Dibromoetano (bromuro di etilene) 5
26. Acido cloridrico (gas liquefatto) 25
27. Diisocianato di difenilmetano (MDI) 20
28. Toluen diisocianato 8TDI) 10
(1) Include sia il nitrat

carlitos way

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  • Re: Salute e Sicurezza a San Marino
  • (22/09/2005 11:16)

leggendo l'articolo 3 lettera "d"...mi chiedo: è stato promulgato il decreto reggenziale circa la figura del medico del lavoro e i titolo specifici che deve possedere...fatemi sapere grazie.

eleonora.c

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  • Re: Salute e Sicurezza a San Marino
  • (22/09/2005 13:59)

Decreto 19 Maggio 1998-n. 68 Sorveglianza sanitaria e medico del lavoro: Art.4!!


Visto l’art.17 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31;
Vista la Delibera del Congresso di Stato n.104 del 4 maggio 1998;
valendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:


Art. 1
(Definizione. di Sorveglianza Sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria si prefigge, attraverso la valutazione periodica dei lavoratori, l'obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori e prevenire le malattie correlate al lavoro.

2. La sorveglianza sanitaria si esplica attraverso:
a) la valutazione dei rischi professionali attraverso una analisi dei fattori di rischio e della modalità di esposizione;
b) accertamenti sanitari comprendenti visite mediche, esami clinici e biologici, indagini diagnostiche;
c) l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici;
d) l'approfondimento epidemiologico con l'elaborazione dei dati risultanti dagli accertamenti sanitari, in applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 18 Febbraio 1998, n. 31.

3. Il medico del lavoro dopo aver considerato i risultati della valutazione dei rischi e gli idonei controlli ambientali orienterà gli accertamenti sanitari tenendo in giusta considerazione le eventuali ipersensibilità individuali, i rischi multifattoriali presenti a livelli espositivi modesti e gli effetti a lungo termine, valutando anche l'opportunità di effettuare gli accertamenti sanitari per esposizioni al di sotto del limite previsto.


Art. 2
(Modalità di effettuazione della Sorveglianza Sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 17 della Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dal medico del lavoro, nei casi previsti dai Decreti Reggenziali e da effettuarsi in territorio.


2. I protocolli da adottare per la sorveglianza sanitaria in relazione ai diversi rischi espositivi sono contenuti in Decreti Reggenziali.

3. Il medico del lavoro comunica periodicamente al Servizio Igiene Ambientale i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti attraverso riepiloghi di dati anonimi collettivi.

4. E' vietato ogni uso delle informazioni raccolte durante gli accertamenti sanitari preventivi e periodici difforme dalle finalità di tutela delle condizioni di benessere fisico e psichico dei lavoratori.


Art. 3
(Idoneità al lavoro)

1. Al fine di una maggior tutela dei lavoratori l'Istituto per la Sicurezza Sociale istituisce un adeguato Servizio Specialistico di medicina del lavoro per fornire. prestazioni a pagamento al datore di lavoro.

2. Il medico del lavoro del Servizio Specialistico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale esegue gli accertamenti prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro tesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica cui i lavoratori sono destinati ed in seguito ad ogni cambio di settore di appartenenza.



Art., 4
(Medico del lavoro)

1. Medico del lavoro: è medico in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in clinica del lavoro,

b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei laboratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

Possono altresì esercitare le funzioni di medico del lavoro:
- per i primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i medici sammarinesi iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla lettera a).
Coloro che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a completare il corso di specializzazione suddetto, continuando nel contempo a svolgere la funzione di medico del lavoro. In tale caso è fatto obbligo al medico del lavoro di sottoporre all'approvazione del Servizio Igiene Ambientale le scelte relative alla sorveglianza sanitaria operate nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. All'interno della stessa azienda chi svolge le funzioni di medico del lavoro non può essere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'articolo 10 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31 .






Art. 5
(Provvedimenti medico legali)

1. Nel caso in cui un lavoratore venga ritenuto affetto da una malattia professionale che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa, il medico provvede alla denuncia ai sensi delle leggi vigenti, curando la trasmissione, alla Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali, delle informazioni utili a motivare il giudizio sullo stato di salute del lavoratore dandone altresì comunicazione al datore di lavoro e al Servizio Igiene Ambientale.

2. Il Servizio Igiene Ambientale provvede ai sensi del Titolo VII della Legge 18 Febbraio 1998, n. 31.

3. E' fatto obbligo a tutti i medici, pubblici e privati che ne vengono a conoscenza di denunciare al Servizio Igiene Ambientale sospette patologie correlabili con il lavoro.


Art. 6
(Elenco medici abilitati)

1. Presso il Servizio Igiene Ambientale è istituito un apposito elenco pubblico dove dovranno essere iscritti coloro che sono abilitati ad esercitare le funzioni di medico del lavoro.


Art. 7
(Verifiche)

1. Dopo 24 mesi dall'entrata in vigore dei presente decreto dovrà essere svolta una verifica fra le Parti sociali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 maggio 1998/1697 d.F.R.

Saluti.

Socrate:“O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore”.

carlitos way

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  • Re: Salute e Sicurezza a San Marino
  • (22/09/2005 14:22)

Dopo aver ringraziato eleonora per l'approfondimento circa i requisiti dei medici del lavoro per la tutela della salute nei luoghi dio lavoro nella Repubblica di San Marino, cari amici, a tutti i Medici del Lavoro, non ci resta che migrare tutti a San Marino.....dove l'art. 1 bis non è penetrato......San Marino il nostro Eldorado....w San Marino e w la medicina del lavoro.

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