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Sorveglianza sanitaria convenzionati

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 3390 volte.

ippocampo

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Salerno
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Medico Competente
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27
  • Sorveglianza sanitaria convenzionati
  • (30/11/2001 16:46)

Vorrei essere chiarito un dubbio:se vadano ,come credo,sottoposti a Sorveglianza Sanitaria i sanitari di un 'ASL,esposti a rischio specifico,che hanno un rapporto di convenzione(SAUT,Continuità assistenziale,specialisti ambulatoriali) con l 'Azienda.Sono essi da considerare lavoratori "subordinati"?

agomessi

agomessi
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Roma
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  • Re: Sorveglianza sanitaria convenzionati
  • (01/01/2002 03:53)

Come è noto, sia il DPR 303/56 prima sia il Dlgs 626/94 poi, normativa a cui si fa comunemente riferimento per l 'attuazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti in precedenza a rischi tabellati e di recente anche ad altri fattori di nocività, si applicano "in tutti i settori di attività privati e pubblici" salvo alcune eccezioni tra le quali non sono compresi i medici a raporto convenzionale.

Inoltre, all 'art.2 coma 1 lettera "a" del Dlgs 626/94 è specificato che rientrano tra i "lavoratori" coloro che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.Occorre quindi stabilire che se il medico convenzionato , ad esempio con contratto SUMAI, operi presso una ASL "alle dipendenze" di qualcuno (esempio : un Direttore di Distretto che gli impartisce disposizioni operative).In tal caso sarebbe a tutti gli effetti un lavoratore subordinato. Il quesito potrebbe avere ovviamente risposta diversa ove il medico comnvenzionato operi invece autonomamente presso il proprio ambulatorio, con ritmi e orari autoimposti espletando quindi attività assimilabile a tutti gli effetti a quella di un libero professionista con l 'unica eccezione - ad esempio - del pagamento della parcella. Cio ' premesso, una volta avvenuta la declaratoria di rischio o per tabellazione dello stesso o per inclusione del rischio nel documento di cui all 'art.4 del Dlgs 626/94, la sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata anche nei confronti dei medici convenzionati che operino all 'interno di strutture con mansioni ed attività assimilabili a quelle di un lavoratore dipendente.

Se vi fossero particoalri dubbi,il MC potrà invitare lo stesso DL a fornire charimenti interpretativi sulla specifica questione ricordando allo stesso DL gli obblighi che gli derivano dall 'attuazione del Dlgs 626/94

Sinhue

agomessi

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  • Re: Sorveglianza sanitaria convenzionati
  • (01/01/2002 03:53)

Come è noto, sia il DPR 303/56 prima sia il Dlgs 626/94 poi, normativa a cui si fa comunemente riferimento per l 'attuazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti in precedenza a rischi tabellati e di recente anche ad altri fattori di nocività, si applicano "in tutti i settori di attività privati e pubblici" salvo alcune eccezioni tra le quali non sono compresi i medici a raporto convenzionale.

Inoltre, all 'art.2 coma 1 lettera "a" del Dlgs 626/94 è specificato che rientrano tra i "lavoratori" coloro che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.Occorre quindi stabilire che se il medico convenzionato , ad esempio con contratto SUMAI, operi presso una ASL "alle dipendenze" di qualcuno (esempio : un Direttore di Distretto che gli impartisce disposizioni operative).In tal caso sarebbe a tutti gli effetti un lavoratore subordinato. Il quesito potrebbe avere ovviamente risposta diversa ove il medico comnvenzionato operi invece autonomamente presso il proprio ambulatorio, con ritmi e orari autoimposti espletando quindi attività assimilabile a tutti gli effetti a quella di un libero professionista con l 'unica eccezione - ad esempio - del pagamento della parcella. Cio ' premesso, una volta avvenuta la declaratoria di rischio o per tabellazione dello stesso o per inclusione del rischio nel documento di cui all 'art.4 del Dlgs 626/94, la sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata anche nei confronti dei medici convenzionati che operino all 'interno di strutture con mansioni ed attività assimilabili a quelle di un lavoratore dipendente.

Se vi fossero particoalri dubbi,il MC potrà invitare lo stesso DL a fornire charimenti interpretativi sulla specifica questione ricordando allo stesso DL gli obblighi che gli derivano dall 'attuazione del Dlgs 626/94

Sinhue

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