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Sorveglianza sanitaria per aziende con polveri di cereali o farine??

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 5042 volte.

berluti_leonardo

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  • Sorveglianza sanitaria per aziende con polveri di cereali o farine??
  • (14/12/2005 17:51)

Ho letto che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per quei lavoratori sottoposti a rischio di inalazione di polveri di farine, cereali ecc.
Questo vi risulta come corretto? opp. dipende dai casi particolari, e se sì quali sono questi casi?

Grazie mille

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Sorveglianza sanitaria per aziende con polveri di cereali o farine??
  • (14/12/2005 18:48)

D.Lgs. 626/94, titolo VII.-bis, art. 72-ter. In cmobinato disposto con Decreto Min.Lav. 27 aprile 2004, Allegato, gruppo 4, voce n. 20.
Consulente commerciale, I suppose.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

vtr

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50
  • Re: Sorveglianza sanitaria per aziende con polveri di cereali o farine??
  • (16/12/2005 18:18)

Forse più che citare l'art. 72 ter ed il decreto 27/04/2004 sarebbe più costruttivo chiarire il problema a monte ed in particolare rifacendosi all'art. 4 C 1 D.lgs 626/94 come sostituito dall'art.21 legge 1° marzo 2002 n° 39 e cioè che il datore di lavoro "valuta TUTTI i rischi"; quindi è chiaro che la domanda in oggetto ricada nell'ambito di una valutazione di rischio chimico e comunque più in generala debba far parte integrante del documento di valutazione dei rischi, ma indicare la necessità di sorveglianza sanitaria come tale senza valutarne prima l'effettivo rischio per la salute mi sembra affrettato, anche se la polemica sulle sostanze sensibilizzanti è sicuramente viva nel definire a priori un rischio chimico come non moderato (vedi applicabilità di algoritmi o meno) e comunque dovrà essere sempre il datore dilavoro in collaborazione con il medico competente ed il serviziodi prevenzione e protezione a quantificare un rischi.
Grazie

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Sorveglianza sanitaria per aziende con polveri di cereali o farine??
  • (16/12/2005 21:57)

caro vtr, è esattamente ciò che intendevo dire :
Art. 72 ter
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'Allegato VIII ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'Allegato VIII quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
...quindi, come si vede, davo il richiamo alle definizioni di agenti chimici, tra i quali ci sono anche quelli in sè non pericolosi (spero proprio di cuore che farine e cereali non lo siano!), alla definizione di pericolo, a quella di rischio e non ultima alla sorveglianza sanitaria intesa come valutazione del singolo lavoratore in funzione del luogo di lavoro. Ho poi citato l'elenco delle malattie di sicura, probabile o possibile natura tecnopatica con lo specifico riferimento alle uniche voci applicabili, per fornire alla domanda "quali sono questi casi" una chiave di risposta teorica. Immagino che una persona che posta un quesito su questo forum conosca se non a menadito almeno per sommi capi l'art. 4: che peraltro non aveva necessità, a mio parere, di essere integrato con la dicitura "tutti", giacchè prima da nessuna parte c'era scritto "qualcuno" o "in parte". L'innovazione nell'articolo non è il vocabolo tutti, bensì il richiamo al lay out, sempre secondo il mio parere personale.
Cordialità.

Nofer
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La Redazione

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per aziende con polveri di cereali o farine??
  • (16/12/2005 23:12)

Nofertiri, è sempre un piacere leggerti. Grazie per i puntuali interventi e per il modo in cui intervieni. La Redazione ti nomina "Redattore ad honorem".

La redazione di MedicoCompetente.it

billi

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per aziende con polveri di cereali o farine??
  • (18/12/2005 07:44)

Che ci siano professionisti seri, che sanno navigare in mezzo alla confusione totale delle leggi fa piacere: il problema e' far capire queste leggi a coloro che dovrebbero applicarle. Avvoccati e Magistrati in prima fila... Penso che, sentenze assurde che hanno fatto rumore siano ben note. Sarebbe bello invece realizzare una raccolta delle assurdita' sentite in corso di processi per cosi' dire minori. Ma come ci si puo' difendere in questi casi anche quando la logica viene messa da parte?

vtr

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per aziende con polveri di cereali o farine??
  • (19/12/2005 11:48)

Cara nofer se volevo leggermi l'art. prendevo un codice e lo facevo, comunque grazie della risposta. L'innovazione nell'art. 4 e la relativa sanzione all'Italia risiede invece propio nel termine TUTTI anche perchè ciò ha sgomberato l'orizzonte dalle malsane interpretazioni di rischi tabellati , non tabellati, sorveglianza si sorveglianza no... Grazie ancora ed un augurio di Buon Natale. Un saluto a Docorru, Claudiog.

GANDALF IL GRIGIO

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  • Re: Sorveglianza sanitaria per aziende con polveri di cereali o farine??
  • (20/12/2005 09:24)

Il problema della valutazione dei rischi per problematiche similari è vecchio quanto la 626, come è vecchio il problema della scarsa qualità di molti consulenti. Sia chiaro le leggi ci sono, possono essere buone o cattive, scritte con la testa o con i piedi, ma il vero problema è quello delle loro reale applicazione senza ricorrere ai sotterfugi (leggi autocertificazioni, deroghe, dispense papali, etc), Nello specifico dell’argomento credo che non ci siano dubbi: il rischio va valutato, con la collaborazione del mc, magari con qualche bel campionamento ambientale, e successivamente si imposta, se necessaria come spesso accade in questo settore, la sorveglianza sanitaria. Punto. Sono perfettamente poi d’accordo con billi quando lamenta la scarsa qualità e competenza di molti settori della magistratura su argomenti specifici di medicina del lavoro. Faccio una timidissima considerazione/proposta (che immagino scatenerà un putiferio..): vista la rilevanza del problema, con sentenze che fanno notizia e che comunque diventano dei precedenti, la estrema specificità degli argomenti e considerato che di magistrati illuminati che si occupano del problema (leggi Guariniello) ce ne sono pochi, non sarebbe il caso di creare anche delle sezioni dedicate alla legislazione sulla prevenzione e sicurezza del lavoro all’interno delle procure italiane?

Sergio Truppe
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