Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Altra sentenza della Cassazione

Questo argomento ha avuto 10 risposte ed è stato letto 4099 volte.

RodolfoBuselli

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
La Spezia
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
11
  • Altra sentenza della Cassazione
  • (24/01/2006 15:11)

Mi è arrivata con data 23/01/06 da un servizio di news mediche la notizia di una sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Penale riguardante una interpretazione della normativa vigente, in ordine alla obbligatoria nomina del medico competente secondo la quale “occorre motivatamente accertare se, nel caso ad es. di attivita' di lavorazione del ferro, si tratti o meno di lavori che espongono a sostanze cancerogene o comportano movimentazione manuale dei carichi, non essendo sufficiente ritenere come obbligatoria la tale nomina solo perchè detta attivita' da origine a polveri e rumori pericolosi. Infatti gli artt. 4, comma 4, lett. c) e 16 D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, prescrivono la nomina del medico competente soltanto per le aziende che esercitano lavorazioni "a rischio" tassativamente determinate dalla legge, solo per le quali è disposta la sorveglianza sanitaria obbligatoria….”. L’argomento sembra interessante ma per come è stato riferito non del tutto chiaro. Qualcuno ha qualche informazione più precisa in merito al contenuto della sentenza?

billi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ragusa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
645
  • Re: Altra sentenza della Cassazione
  • (24/01/2006 18:45)

Questo e' il testo della sentenza. Mah, a me sembra di essere in piena schizofrenia interpretativa delle leggi. La morale e': povero chi incappa ( e non sempre sono i peggiori!)

- Nella interpretazione della normativa vigente, in ordine alla obbligatoria nomina del medico competente, occorre motivatamente accertare se , nel caso ad es. di attivita' di lavorazione del ferro, si tratti o meno di lavori che espongono a sostanze cancerogene o comportano movimentazione manuale dei carichi, non essendo sufficiente ritenere come obbligatoria la tale nomina solo perchè detta attivita' da origine a polveri e rumori pericolosi. Infatti gli artt. 4, comma 4, lett. c) e 16 D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, prescrivono la nomina del medico competente soltanto per le aziende che esercitano lavorazioni "a rischio" tassativamente determinate dalla legge, solo per le quali è disposta la sorveglianza sanitaria obbligatoria.(centro studi di diritto sanitario - https://www.dirittosanitario.net)



Sentenza - sez penale- n. 12333 del 01-04-2005
omissis


Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 30.1.2004 il tribunale monocratico di Palermo, sezione dispaccata di Monreale, ha dichiarato C.B., quale titolare dell'omonima ditta individuale di lavorazione del ferro, colpevole dei seguenti reati:
a) artt. 328 e 389, u.c., DPR 547/1955, per non aver esibito l'autodenuncia dell'impianto di messa a terra nonchè il calcolo probabilistico circa l'autoprotezione del capannone metallico aziendale dalle scariche elettriche atmosferiche;
b) artt. 4 comma 4 lett. c) e 89, comma 2, lett. b) D.Lgs. 626/1994, per aver omesso di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria (in lavori che comportavano esposizione a cancerogeni e rischio da movimentazione);
c) artt. 39, comma 1, e 58 D.P.R. 303/1956, per aver omesso di disporre presso i luoghi di lavoro locali di riposo, spogliatoi e docce, gabinetti e lavabi con acqua corrente: accertati in Monreale il 14.10.1999.
Il giudice ha condannato il Balsano alla pena di E. 1.200,00 di ammenda.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con due motivi violazione di legge e difetto di motivazione.
Col primo lamenta la insussistenza del reato sub b), perchè il giudice non ha accertato se si trattava di lavori per i quali eraobbligatoria la sorveglianza sanitaria. Col secondo sostiene che non è stato accertato il presupposto dei reati accertati e cioè l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il B. e i tre soggetti trovati nel laboratorio al momento della ispezione.

Motivi della decisione
3 - Il primo motivo di ricorso appare fondato, giacchè il giudice non ha motivatamente accertato che si trattasse di lavori che esponevano a sostanze cancerogene o comportavano movimentazione manuale dei carichi (come contestato nel capo di imputazione).
Ha solo ritenuto obbligatoria la nomina del medico perchè l'attività di lavorazione del ferro dava origine a polveri e rumori pericolosi.
Ma così facendo ha ignorato o erroneamente interpretato la normativa vigente, la quale, con gli artt. 4, comma 4, lett. c) e 16 D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, prescrive la nomina del medico competente soltanto per le aziende che esercitano lavorazioni "a rischio" tassativamente determinate dalla legge, solo per le quali è disposta la sorveglianza sanitaria obbligatoria. Orbene, allo stato della legislazione vigente sono lavorazioni "a rischio" per le quali è prescritta la sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente:
a) quelle previste dall'art. 33 del D.P.R. 19.3.1956 n. 303, che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettive o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al decreto;
b) quelle previste dall'art. 34 del medesimo D.P.R. 303/1956, ovverosia: 1) lavorazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella, che tuttavia, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,espongano a rischi della medesima natura; 2) lavorazioni diverse da quelle indicate in tabella, che tuttavia espongano a rischi della medesima natura, quando siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della legge 15.11.1952 n. 1967, semprechè a giudizio dell'Ispettorato del Lavoro risultino particolarmente pregiudizievoli per la salute dei lavoratori;
c) quelle con esposizione a piombo, amianto o rumore contemplate nell'art. 1 e nei capi 2^, 3^ e 4^ del D.Lgs. 15.8.1991 n. 277;
d) le attività contemplate nel titolo 5^ (che comportano movimentazione manuale dei carichi), nel titolo 6^ (uso di videoterminali), nel titolo 6^ bis (che comportano esposizione ad agenti chimici), nel titolo 7^ (che comportano esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni) e nel titolo 8^ (che comportano esposizionead agenti biologici) del più volte citato D.Lgs. 626/1994.
La sentenza andrebbe quindi annullata con rinvio affinchè il giudice di merito accerti se l'attività di lavorazione del ferro esercitata dal Balsano comportava la movimentazione manuale dei carichi o l'esposizione ad agenti cancerogeni, come contestato nel capo di imputazione, ovvero, previa immutazione della imputazione, implicava uno degli altri rischi tassativamente previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia entrambi i reati contestati sono ormai estinti per prescrizione, giacchè sono stati accertati in due visite ispettive del 14.10.1999 e del giugno 2000, sicchè il periodo prescrizionale massimo, comprese le interruzioni, è maturato nel dicembre 2004. La sentenza va quindi annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005

luke70

luke70
Provenienza
Roma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
172
  • Re: Altra sentenza della Cassazione
  • (25/01/2006 17:47)

Mi era giunta anche a me la notizia però non vi trovo nulla di strano perchè se vedete bene alla fine cita tutte le leggi in materia di sicurezza sul lavoro e tra queste la 277/91, quindi viè contemplato anche il rumore tra i rischi che presuppongono la nomina del Medico Competente. Mi sembra abbastanza chiara la sentenza o la leggo male io?
Saluti

billi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ragusa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
645
  • Re: Altra sentenza della Cassazione
  • (25/01/2006 19:50)

Certo che e' chiara, oserei dire adamantina. Ma come: e' stata fatta una segnalazione perche nelle lavorazioni dei metalli chiaramente si produce rumore e poi si dice che per la nomina del medico competente bisogna rispettare le norme della 277... Se non sono contraddizioni queste..

PREVEMP

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Pisa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
100
  • Re: Altra sentenza della Cassazione
  • (26/01/2006 09:15)

La Cassazione pone due questioni giuridiche, l'una generale, l'altra attinente ai criteri di interpretazione delle norme di prevenzione.
La prima si può così sintetizzare: il giudice non ha indicato in sentenza le prove che fanno ritenere sussistenti, nelle lavorazioni, attività a rischio (nel caso di specie, MMC ed esposizione ad agenti cancerogeni) per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
La seconda è più delicata, perché dà dell'obbligo di sorveglianza sanitaria (e quindi di normina del medico competente) un'interpretazione restrittiva ai soli casi nei quali una norma lo prescriva esplicitamente. Tali norme sono elencate in sentenza (vedi testo nel forum) in 5 punti, da a) a e).

L'interpretazione può non piacere, soprattutto se letta nella finalità di tutela della salute che persegue la sorveglianza sanitaria, ma questo il limite della previsione di sanzioni penali: se da un lato possono costituire un potenziale deterrente, obbligano dall'altro il giudice ad un'interpretazione restrittiva dell'ambito della norma, intesa in questo senso come incriminatrice.
In altre parole, il nostro ordinamento è garantista e rifugge da un'interpretazione estensiva dei reati (principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale), anche per quelli meno gravi.

billi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ragusa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
645
  • Re: Altra sentenza della Cassazione
  • (26/01/2006 10:57)

Peccato che in altre sentenze ben note la Cassazione ha condannato colleghi rei di non aver effettuato la sorveglianza sanitaria a lavoratori cui colava il naso .. ( vedasi famosa sentenza del lavoratore cui faceva male il braccio)

RodolfoBuselli

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
La Spezia
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
11
  • Re: Altra sentenza della Cassazione
  • (26/01/2006 17:13)

La mia perplessità era dovuta al fatto che secondo molte interpretazioni della 626, comprese quelle delle linee guida sulla sorveglianza sanitaria, di alcuni giudici e della stessa Cassazione, la sorveglianza sanitaria può essere attivata anche per rischi non esplicitamente precisati da normativa purchè questi siano giudicati dannosi per il lavoratore dal documento di valutazione dei rischi. Non mi sembra che questa sentenza della Cassazione vada nella stessa direzione. Effettivamente queste contrastanti interpretazioni non facilitano di certo l’operato di noi medici competenti.

billi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ragusa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
645
  • Re: Altra sentenza della Cassazione
  • (26/01/2006 18:31)

Era quello che volevo fare notare: le contraddizioni della nostra attivita'! Chi dice che possiamo farla sempre e comunque e chi solo nei casi previsti dalla legge.. Non vi e' niente di peggio della incertezza del diritto.. si sbaglia sempre e comunque ( o si ha sempre ragione..)

maxmd

maxmd
Provenienza
Ancona
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
329
  • Re: Altra sentenza della Cassazione
  • (27/01/2006 09:20)

concordo appieno con il collega buselli...se mi è concessa una battuta, a mio giudizio il vero scandalo è la multa: 1200 euro a un datore di lavoro che- da quanto letto- se ne frega bellamente della legge (ninte MDL, ninte valutazioner, niente di niente...) mi sembra davvero una barzelletta.
Cordialità

PREVEMP

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Pisa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
100
  • Re: Altra sentenza della Cassazione
  • (27/01/2006 11:17)

Per essere precisi, nel caso della "dolenzia al braccio" citato dal collega il medico competente fu assolto.
La sentenza può essere consultata, ad es., all'indirizzo: http://www.infoius.it/sentenze/cass_2001/33751.asp

Cass., I sez. penale, 17 settembre 2001, n.33751 ( Pres. B. Rossi - Rel. A. Franco)
SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. N. 626/1994 - DOVERI DI INFORMAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, in data 1° marzo 2000, emise decreto penale di condanna nei confronti del dott. A. F. per il reato di cui agli artt. 17, terzo comma, e 92 del d. lgs. n. 626/1994, per avere, in qualità di medico della s.p.a. (omissis), omesso di informare il direttore dello stabilimento A. M. di (omissis) ed il dipendente M. G. di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro di quest'ultimo.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato al dott. F. non è previsto dalla legge come reato.
(omissis)
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Anche nelle motivazioni della stessa sentenza si ritrova il ragionamento da me proposto, in quanto principio di civiltà: un'ipotesi di condanna non è proponibile "...a meno di non violare - come esattamente osserva la difesa - i fondamentali e costituzionali principi di legalità, di tassatività, di determinatezza, di divieto di analogia in malam partem, sanciti dallo stesso art. 25, secondo comma, Cost., e specificati dagli artt. 1 cod. pen. e 14 disp. prel. cod. civ.".
Il giudice purtroppo è chiamato ad applicare le leggi così come sono: il problema del come scriverle, soprattutto in modo che siano coerenti con le finalità che si propongono (nel nostro caso, la prevenzione e la tutela delal salute), investe piuttosto il legislatore.

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti