Parlando con un collega qualche giorno fa, questi mi faceva notare come non essendo stato modificato l 'art. 3 comma 1 lett. c del D.lgs 277/91, negli ambienti di lavoro in cui vi sia un rischio per la salute dei lavoratori derivante da esposizione a rumore, piombo e amianto l 'unica specializzazione valida per essere nominati medici competenti è a tutt 'oggi quella in Medicina del Lavoro. Leggendo in combinato però, gli art. 1 8che stabilisce l 'applicabilità del 626 a tutti i settori di attività, pubblici e privati) e 98 (che stabilisce che tutte le norme in materia di igiene del lavoro, in quanto non espressamente modificate dal 626/94, rimangono in vigore) del D,lgs 626/94 a me pare che tale tesi non sia sostenibile. Tuttavia nel contratto di consulenza che ho con una grande azienda mi sono stati richiesti espressamente i requisiti di cui all 'art. 3 comma 1 lett. c del D.lgs 277/91 oltre che quelli di cui all 'art. 2 del 626/94. Dal momento in cui tale contratto è stato messo a punto da un avvocato, si tratta solo di una richiesta pleonastica, come a me sembra, o può avere una sua sostenibilità da un punto di vista giuridico?
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