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Sorveglianza Sanitaria e Scuola

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 3483 volte.

Mauro4TS

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Trieste
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Rls
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1
  • Sorveglianza Sanitaria e Scuola
  • (25/02/2006 20:24)

Salve, approfitto di questo prezioso spazio di discussione per porre un quesito inerente la Sorveglianza Sanitaria in ambito scolastico, specificatamente nei confronti del personale Collaboratore Scolastico (ex bidelli).
Come noto, il Collaboratore Scolastico, per la natura delle sue mansioni, non rientra di norma tra i soggetti sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, e quindi alle valutazioni/prescrizioni del Medico Competente. Gli eventuali accertamenti sanitari vanno difatti richiesti al Collegio Medico dell'Azienda Sanitaria Locale che esprime il giudizio di inidoneità, idoneità, ovvero di idoneità parziale e/o con prescrizioni.
Purtroppo la locale ASL, in assenza di un preciso mansionario del profilo desumibile dal CCNL Scuola, spesso non rilascia certificazioni mirate, limitandosi ad esprimere un criptico giudizio di “parziale idoneità con permanente esclusione dei lavori particolarmente gravosi”, rimandando quindi all’Istituto scolastico l’onere di “concordare” direttamente con il lavoratore le attività residuali compatibili, in quanto il MC incaricato, sebbene sensibilizzato della questione, non esprime giudizi in merito dichiarando l’insussistenza di fattori di rischio e quindi dell’obbligo di Sorveglianza Sanitaria.
Personalmente ritengo non condivisibile la posizione assunta dal MC, in quanto la sussistenza di una patologia certificata a carico di un determinato lavoratore comporta per determinate mansioni, che certamente non risultano oggettivamente morbigene per la “collettività”, un fattore di rischio specifico per quel “singolo” lavoratore, che quindi dovrebbe giocoforza rientrare nella sfera di applicazione della Sorveglianza Sanitaria.
In sostanza, la domanda è la seguente: un lavoratore in possesso di certificazione sanitaria probante ha diritto di accedere alle prescrizioni del MC pur non essendo formalmente sottoposto all’obbligo di sorveglianza sanitaria?
Cordiali saluti.

ex utente da milano

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Provenienza
Milano
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Medico del Lavoro
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148
  • Re: Sorveglianza Sanitaria e Scuola
  • (26/02/2006 16:17)

Caro Mauro, é un quesito che mi posi anche io per un caso analogo e pertanto ti rispondo volentieri. Ammesso che sia il lavoratore a richiedere la visita di idoneità, altrimenti vale, come da te citato, l'art. 5 dello statuto dei lavoratori, credo che debba essere il mc ad effettuare la visita rifacendosi all'art. 17, comma 1, lettera i. del d.l. 626/94. Infatti in questo articolo si specifica che il mc effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora correlate a rischi professionali. L'art. usa la parola "lavoratore" e non "lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria prevista dalla legge". Pertanto, personalmente, procedo ad effettuare la visita di idoneità specifica. Provo ad interpretare la decisione del vostro mc. Per prima cosa deve essere il lavoratore a richiedere la visita di idoneità specifica: il fatto che il lavoratore consegni una certificazione non corrisponde sempre alla sua volontà di sottoporsi alla visita con il mc. Oppure il vostro mc non ha ritenuto che la richiesta sia correlata a rischi professionali. Personalmente incontro comunque il lavoratore per capire il tipo di problema. Se devo essere sincero non condivido neppure la posizione dell'asl nell'indicare di concordare direttamente con il lavoratore le attività residuali generanti da un giudizio di idoneità "generico" quale quello da te citato. Nei casi di ricorso al mio giudizio di idoneità effettuati da lavoratori di aziende che seguo nessuno é mai uscito per valutare i compiti lavorativi effettivi del lavoratore e pertanto é stato valutato solo lo stato clinico del lavoratore ma non la compatibilità con i compiti svolti. Insomma un giudizio di idoneità "monco" della specificità che dovrebbe invece possedere. Dopo questo mio sproloquio che infastidisce un po' anche me....figurati!!!!! vorrei dirti che nell'applicazione delle leggi, sono convinto si debba sempre applicare la logica e prendere delle posizioni equilibrate. Pertanto personalmente visiterei il lavoratore (sempre che la visita sia richeista da lui) ed gli segnalerei la possibilità dell'eventuale ricorso, sottolineando la percezione del ricorso come strumento di ulteriore "normale" conferma o integrazione o invalidazione o modifica del giudizio di idoneità. Spero di esserti stato di aiuto e ti saluto caramente. C.Ravalli

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