Cari Colleghi
Sottopongo alla vostra attenzione il caso di una infermiera professionale che, a seguito di vincita di pubbligo concorso, è stata sottoposta a visita medica preventiva, giudicata idonea con limitazioni (per MMC e posture incongrue prolungate)ed ad seguito di ciò si è vista negare l 'assunzione da parte del capo del personale dell 'azienda ospedaliera. La signora è invalida civile al 50% per problemi legati all 'apparato osteoarticolare. Ora, al prossimo concorso deve tacere forse la propria menomazione?
E comunque non è stata fatta forse oggetto di un sopruso? Cosa ne pensate?
Purtroppo esistono sentenze della Magistratura d 'Appello che danno ragione al comportamento dell 'Azienda (causa Gamba/Fiat) sostenendo - in ambito di aziende private - che l 'assunzione di un dipendente non per tutte le mansioni previste dalla qualifica ma solo per alcune compatibili con il suo precario stato di salute (si trattava di un lastroferratore inidoneo allo spostamento di pesi) sarebbe stato onere inesigibile per il datore di lavoro in quanto avrebbe vincolato la sua libertà e discrezionalità nella condotta dell 'impresa,anche ai sensi delle norme statuite nel codice civile.
Sarebbe evidentemente consigliabile in tali casi l 'assunzione mediante la aliquota prevista per gli invalidi, una volta certificato il grado di invalidità.
Si deve comunque osservare che in sentenze di grado inferiore (giudice monocratico ed ex Pretore) spesso i datori di lavoro sono stati invece obbligati ad assumere soggetti con modeste limitazioni (verificate alla visita del CTU) che risultavano compatibili con la maggior parte delle mansioni espletabili con la qualifica rivestita oppure (in qualche caso) se in Azienda vi era disponibilità di posti di lavoro "non gravosi".
Trattandosi presumibilmente di azienda pubblica e di procedure concorsuali , per rispondere al quesito occorrerebbe conoscere quali erano i termini del concorso e cioè se la visita medica e la conseguente idoneità era requisito essenziale per concorrere ;in tal caso l 'assunzione potrebbe essere legittimamente rifiutata e si potrebbe solo obiettare in sede di processo del lavoro che il soggetto non era inidoneo
Purtroppo esistono sentenze della Magistratura d 'Appello che danno ragione al comportamento dell 'Azienda (causa Gamba/Fiat) sostenendo - in ambito di aziende private - che l 'assunzione di un dipendente non per tutte le mansioni previste dalla qualifica ma solo per alcune compatibili con il suo precario stato di salute (si trattava di un lastroferratore inidoneo allo spostamento di pesi) sarebbe stato onere inesigibile per il datore di lavoro in quanto avrebbe vincolato la sua libertà e discrezionalità nella condotta dell 'impresa,anche ai sensi delle norme statuite nel codice civile.
Sarebbe evidentemente consigliabile in tali casi l 'assunzione mediante la aliquota prevista per gli invalidi, una volta certificato il grado di invalidità.
Si deve comunque osservare che in sentenze di grado inferiore (giudice monocratico ed ex Pretore) spesso i datori di lavoro sono stati invece obbligati ad assumere soggetti con modeste limitazioni (verificate alla visita del CTU) che risultavano compatibili con la maggior parte delle mansioni espletabili con la qualifica rivestita oppure (in qualche caso) se in Azienda vi era disponibilità di posti di lavoro "non gravosi".
Trattandosi presumibilmente di azienda pubblica e di procedure concorsuali , per rispondere al quesito occorrerebbe conoscere quali erano i termini del concorso e cioè se la visita medica e la conseguente idoneità era requisito essenziale per concorrere ;in tal caso l 'assunzione potrebbe essere legittimamente rifiutata e si potrebbe solo obiettare in sede di processo del lavoro che il soggetto non era inidoneo
Purtroppo esistono sentenze della Magistratura d 'Appello che danno ragione al comportamento dell 'Azienda (causa Gamba/Fiat) sostenendo - in ambito di aziende private - che l 'assunzione di un dipendente non per tutte le mansioni previste dalla qualifica ma solo per alcune compatibili con il suo precario stato di salute (si trattava di un lastroferratore inidoneo allo spostamento di pesi) sarebbe stato onere inesigibile per il datore di lavoro in quanto avrebbe vincolato la sua libertà e discrezionalità nella condotta dell 'impresa,anche ai sensi delle norme statuite nel codice civile.
Sarebbe evidentemente consigliabile in tali casi l 'assunzione mediante la aliquota prevista per gli invalidi, una volta certificato il grado di invalidità.
Si deve comunque osservare che in sentenze di grado inferiore (giudice monocratico ed ex Pretore) spesso i datori di lavoro sono stati invece obbligati ad assumere soggetti con modeste limitazioni (verificate alla visita del CTU) che risultavano compatibili con la maggior parte delle mansioni espletabili con la qualifica rivestita oppure (in qualche caso) se in Azienda vi era disponibilità di posti di lavoro "non gravosi".
Trattandosi presumibilmente di azienda pubblica e di procedure concorsuali , per rispondere al quesito occorrerebbe conoscere quali erano i termini del concorso e cioè se la visita medica e la conseguente idoneità era requisito essenziale per concorrere ;in tal caso l 'assunzione potrebbe essere legittimamente rifiutata e si potrebbe solo obiettare in sede di processo del lavoro che il soggetto non era inidoneo
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