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Esposto delle Società Scientifiche e delle Associazioni Nazionali di Medicina del Lavoro - Gennaio 2002

Esposto delle Società Scientifiche e delle Associazioni Nazionali di Medicina del Lavoro

Esposto

  • al Presidente del Consiglio, On. Silvio Berlusconi
  • al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Roberto Maroni
  • al Ministro della Salute, Prof. Girolamo Sirchia

presentato congiuntamente dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.), dall'Associazione Universitaria di Medicina del Lavoro "Bernardino Ramazzini" (A.U.M.L.), dall'Associazione Nazionale dei Medici d'Azienda e Competenti (A.N.M.A.), dall'Associazione Italiana di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità (A.I.M.P.L.S.), dall'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (A.I.R.M.), dall'Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici (A.N.ME.L.P.), dal Coordinamento Nazionale Specialisti in Medicina del Lavoro (C.N.S.M.L.) e dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P.) che riunisce tutte le associazioni mediche e non mediche competenti in tema di prevenzione negli ambienti di lavoro.

Oggetto

richiesta di cancellazione dell'art 1-bis dell'atto del Senato n.824: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", approvato dal Senato della Repubblica in data 12/12/2001 e dalla Camera dei Deputati in data 19/12/2001.


I rappresentanti delle sopra indicate società e associazioni scientifiche e professionali che riuniscono i circa 17 mila medici del lavoro ed altri operatori della prevenzione italiani, unanimemente presentano al Presidente del Consiglio, On. Silvio Berlusconi, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Roberto Maroni, e al Ministro della Salute, Prof. Girolamo Sirchia, il presente esposto per chiedere l'annullamento dell'art. 1-bis dell'atto del Senato n.824: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", approvato dal Senato della Repubblica in data 12/12/2001 e dalla Camera dei Deputati in data 19/12/2001.

Detto emendamento modifica in termini sostanziali l'articolo 2 del D.Lgs. 626/94, comma 1 lettera d) punto 1, estendendo agli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e a quelli in Medicina Legale e delle Assicurazioni la facoltà di svolgere i compiti di "medico competente" ai sensi del suddetto D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 242/96. Il presente esposto è motivato dai seri vizi di forma e di sostanza del provvedimento stesso.

Nella fattispecie, l'emendamento presenta i seguenti vizi di forma:

  1. Esso è palesemente in contrasto con le direttive europee in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro recepite sia dal citato D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 242/96, che da altre norme di recepimento precedenti e successive, le quali, per lo svolgimento dell'attività di "medico competente", individuano esclusivamente lo specialista in Medicina del Lavoro, le cui competenze ed il cui curriculum didattico sono a tal fine armonizzati a livello europeo.
  2. L'emendamento presenta vizio di forma in quanto è di contenuto diverso da quello del D.Lgs. in cui è stato inserito e, pertanto, lo modifica sostanzialmente. Detto decreto legge (D.Lgs.) è, infatti, interamente dedicato a disporre misure urgenti per risolvere la carenza di personale infermieristico, problema totalmente distinto dall'applicazione dei D.Lgs. 626/94 e 242/96 e dalla figura del "medico competente". Tale vizio era già stato segnalato in data 17/12/2001 dal Comitato per la Legislazione, cui il Disegno di legge di conversione del D.Lgs. n.402 era stato sottoposto, come segue:

    [...] sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto: siano soppressi il comma 11-bis e l'articolo 1-bis, in quanto le relative disposizioni risultano non omogenee rispetto al contenuto del decreto legge.

    Ed infatti il comma 11-bis, che riguardava i biologi, è stato stralciato, a differenza dell'art. 1-bis.
  3. L'emendamento disattende quanto previsto dallo stesso art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 242/96, che recita:

    d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro ([...]) o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica".

  4. La figura dello specialista in Medicina del Lavoro ed il corrispondente percorso formativo sono stati rispettivamente riconosciuti e definiti a livello europeo, anche al fine di assicurare la libera circolazione nell'Unione di questi professionisti. Al contrario, i curricula formativi dello specialista in Igiene e Medicina Preventiva e di quello in Medicina Legale e delle Assicurazioni non sono stati normati allo stesso modo dall'Unione Europea e, pertanto, questi professionisti possono operare nel solo ambito nazionale.

Riteniamo, inoltre, l'emendamento del tutto inaccettabile anche nei contenuti per i seguenti motivi:

  1. L'inserimento di Igienisti e Medici Legali quali "medici competenti" per l'applicazione del D.Lgs. 626/94, che recepisce le principali direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, si pone in contrasto con le direttive stesse e rischia di portare nuovamente l'Italia davanti alla Corte Europea. Detto inserimento presuppone, infatti, competenze specifiche che non vengono fornite dai corsi di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nè da quelli in Medicina Legale e delle Assicurazioni (vedi statuti attuali, precedenti e quelli in via di modificazione presentati al CUN per adeguamento alle direttive dell'Unione Europea). Non fa parte, tuttavia, neppure marginalmente, del curriculum dell'igienista, nè di quello del medico legale, la conoscenza delle tecnologie, degli specifici fattori di rischio professionali, e dei criteri e metodi per la loro valutazione, della tossicologia occupazionale e del monitoraggio biologico, della clinica e delle patologie da lavoro o ad esso correlate, dell'inserimento/reinserimento dei lavoratori in attività a rischio, ed altre ancora, irrinunciabili per il "medico competente". L'inserimento di specialisti privi della necessaria e specifica formazione clinica, tossicologica e tecnica richiesta dalle direttive comunitarie e dal D. Lgs 626/94, quali sono quelli in igiene e in medicina legale, esporrebbe l'Italia a censure da parte della Corte di Giustizia Europea, come già accaduto recentemente a proposito di altre figure professionali previste dallo stesso D.Lgs. 626/94; esso, inoltre, penalizzerebbe tra i lavoratori, quelli che venissero seguiti da medici formalmente "competenti" ma non in grado, di fatto, di garantire la competenza richiesta, con prevedibili azioni legali da parte dei lavoratori e conseguenti responsabilità per i datori di lavoro. Cio' è tanto vero che in qualsiasi sede concorsuale pubblica le tre discipline non trovano alcuna equipollenza tra loro.
  2. Il riconoscimento, quali "medici competenti", degli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva od in Medicina Legale e delle Assicurazioni è stato già proposto alcuni anni fa, argomentando una possibile carenza di specialisti in Medicina del Lavoro. Tale proposta è stata accantonata a seguito di numerose audizioni dei presidenti e di rappresentanti di queste e di altre Associazioni scientifiche e professionali e di responsabili di Assessorati alla Sanità regionali e dei Sindacati, presso le commissioni del Consiglio Superiore di Sanità e quelle parlamentari appositamente istituite. A tal proposito vale la pena citare le conclusioni dell'indagine conoscitiva espletata dall'11a Commissione Permanente di Camera e Senato circa la adeguatezza quantitativa e qualitativa dei medici competenti ai fini della piena attuazione del D.Lgs. 626/94, comunicate alla Presidenza del Consiglio il 27/4/1999. Tali conclusioni sono riportate in un corposo volume di 1034 pagine che raccoglie tutti i documenti di rilevanza, come gli atti di indagini conoscitive per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 626/94, comprendenti relazioni di missioni in Finlandia, Svezia e Danimarca, e quelli di documentazioni acquisite e di audizioni tenute con istituzioni pubbliche, associazioni scientifiche e professionali, datori di lavoro e sindacati. Si cita dalla pagina 1027, comma 3:

    In realtà, tutti i soggetti sentiti dalla commissione hanno concordato, senza esitazioni, sulla piena adeguatezza quantitativa dei medici competenti attualmente disponibili in Italia (...) concordemente, era stato rilevato che il numero dei medici competenti era già sufficiente, ma che su di esso ha inciso positivamente l'aumento dei posti di specializzazione in medicina del lavoro, realizzato in questi ultimi anni, con effetto trascinante anche ai fini della creazione di ulteriori posti in base a convenzioni a livello regionale e locale (...) una simile conclusione chiude sostanzialmente ogni discorso relativo all'incremento numerico dei medici competenti. Non solo, infatti, esso non sarebbe necessario nè utile, ma anzi potrebbe incidere assai negativamente sui livelli qualitativi; il che è da evitare nel modo più assoluto, come già questa commissione ha avuto occasione di rilevare anche in precedenti Documenti.

  3. c) Numerosi documenti nazionali, europei ed internazionali sanciscono indiscutibilmente la necessità delle specifiche competenze di medicina del lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:
    • Convenzioni N. 161 e 171 dell'International Labour Office (ILO).
    • Codice Etico Internazionale delle figure professionali impegnate nella tutela della salute dei lavoratori dell'International Commission on Occupational Health (I.C.O.H.), 1996.
    • Raccomandazione della Commissione Europea in tema di medicina del lavoro nelle imprese (GU 31.8.1962).
    • Raccomandazioni conclusive dell'indagine conoscitiva sulla qualità ed efficacia dei servizi di medicina del lavoro dell'Unione, commissionata dall'UE e pubblicata nel 2001.
  4. L'emendamento costituisce un gravissimo precedente perchè senza alcuna motivazione e senza alcuna valutazione dei differenti iter formativi, stabilisce equipollenze tra specializzazioni che hanno obiettivi specifici diversi e richiedono conoscenze e competenze diverse. Esso inoltre vanifica le iniziative che i medici del lavoro hanno già intrapreso per il miglioramento della qualità professionale attraverso la formazione continua e l'accreditamento periodico degli specialisti in medicina del lavoro.
  5. L'emendamento, infine, costituisce un grave pregiudizio al prestigio della Medicina del Lavoro italiana, disciplina con antiche tradizioni ed un ruolo di primo piano nel contesto internazionale. L'Italia ha dato i natali a Bernardino Ramazzini, universalmente riconosciuto come il padre della medicina del lavoro. Nel 1910 a Milano è stata inaugurata la prima Clinica del lavoro del mondo. Il nostro paese è coinvolto da protagonista in innumerevoli programmi di ricerca e collaborazione con altri paesi sviluppati (principalmente Europa e Stati Uniti) e di cooperazione con paesi dell'America Latina, dell'Africa e di altre regioni in via di sviluppo.

In conclusione, le Società e Associazioni che sottoscrivono questo documento manifestano viva preoccupazione

  1. per le ripercussioni negative sulla salute e sicurezza dei lavoratori in Italia;
  2. per le responsabilità, anche penali, che potrebbero derivare ai datori di lavoro;
  3. per le possibili censure per il nostro paese da parte della Corte di Giustizia Europea;
  4. perchè vanificherebbe l'impegno della Medicina del Lavoro italiana per il miglioramento della qualità degli operatori medici attraverso un processo di formazione continua e di accreditamento.

Esse pertanto, all'unanimità, chiedono che venga cancellato l'articolo 1-bis di modifica al D.Lgs. 626/94 di cui all'atto del Senato n.824 relativo alla conversione in legge del D.Lgs. 12/11/2001 n. 402: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", approvato dal Senato della Repubblica in data 12/12/2001 e dalla Camera dei Deputati in data 19/12/2001.

Roma, 4 Gennaio 2002


  • Per la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.)
    Il Presidente, Prof. Luigi Ambrosi.
  • Per l'Associazione Universitaria di Medicina del Lavoro "Bernardino Ramazzini" (A.U.M.L.)
    Per il Presidente. Prof. Innocente Franchini, il Prof. Maurizio Manno.
  • Per l'Associazione Nazionale dei Medici d'Azienda e Competenti (A.N.M.A.)
    Per il Presidente, Dr. Briatico Vangosa, il Dr. Tommaso Remondelli.
  • Per l'Associazione Italiana di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità (A.I.M.P.L.S.)
    Per il Presidente, Prof. Bruno Saia, il Prof. Giovanni Battista Bartolucci.
  • Per l'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (A.I.R.M.)
    Il Presidente, Dott. Giorgio Trenta.
  • Per l'Associazione Nazionale Medici del Lavoro Pubblici (A.N.ME.L.P.)
    Per il Presidente, Dr. Valentino Patussi, il Dr. Giovanni Moro.
  • Per il Coordinamento Nazionale Specialisti in Medicina del Lavoro (C.N.S.M.L.)
    Il Presidente, Dott. Sergio Fantini.
  • Per la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (C.I.I.P.)
    Il Presidente, Prof. Vito Foà.
  • Associazioni Scientifiche e Professionali Italiane di Medicina del Lavoro

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