E' stato pubblicato il documento del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro riguardante le indicazioni per la corretta gestione e la vigilanza del rischio stress lavoro-correlato.
Il Documento è scaricabile qui
Rappresenta sicuramente, anche per come è stato scritto, un punto di riferimento irrinunciabile per i medici competenti e tutti i soggetti impegnati nelle atività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Di seguito gli autori: Coordinatore: Fulvio d'Orsi1
Antonia Ballottin2, Rodolfo Buselli3, Pietro Bussotti4 Maria Pia Cancellieri5, Francesco Chicco1,
Domenico Cocomazzi6, Marco Crema7, Giovanni Galli3 , Raffaele Latocca8, Maria Gabriella
Mavilia9, Franco Pugliese10, Marco Renso2, Graziano Rocco11, Domenico Sallese3, Luciano Sani4,
Dimitri Sossai9, Enzo Valenti1.
1 Regione Lazio; 2 Regione Veneto; 3 Regione Toscana; 4 Regione Umbria; 5 Regione Marche; 6 Regione Abruzzo;
7 Regione Sicilia; 8 Regione Lombardia; 9 Regione Liguria; 10 Regione Emilia-Romagna; 11 Regione Campania.
Pubblichiamo solo l'introduzione. Il resto del documento è scaricabile in formato pdf
Introduzione
Dal 31 dicembre 2010 è in vigore per tutte le aziende italiane l'obbligo di valutare il rischio da
stress correlato al lavoro, introdotto in forma esplicita all'interno dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Dall'emanazione del Testo Unico si sono succeduti documenti scientifici e atti di indirizzo che
hanno concorso a definire il concetto di stress lavoro-correlato e a sviluppare metodi e strumenti di
valutazione. Le Regioni hanno contribuito attivamente a tale percorso. Inizialmente indicazioni
operative sono state formulate in Lombardia, Toscana e Veneto. Alcune di queste esperienze hanno
trovato una sede di confronto nell'ambito del "Network nazionale per la prevenzione del disagio
psicologico nei luoghi di lavoro", coordinato dall'ISPESL, fornendo un importate contributo alla
"Proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro-correlato" (marzo 2010). In seguito il
Coordinamento tecnico interregionale P.I.S.L.L. ha istituito un sottogruppo di lavoro che ha
realizzato la "Guida operativa sulla valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato" (marzo
2010), proposta alla Commissione consultiva permanente come base di discussione. Infine le
Regioni hanno partecipato ai lavori della Commissione consultiva e alla predisposizione delle
indicazioni metodologiche pubblicate con la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 18 novembre 2010. Alcuni operatori di istituzioni regionali, già presenti nel
Network, hanno successivamente partecipato alla predisposizione del manuale del Dipartimento di
medicina del lavoro dell'INAIL ex ISPESL (maggio 2011) che integra la proposta metodologica del
Network e del Comitato Tecnico Interregionale con il modello Management Standards adattandoli
alle indicazioni della Commissione consultiva.
Tutti questi documenti hanno concorso in maniera via via più stringente a definire l'oggetto della
valutazione, mettendo al centro della stessa non il benessere o il malessere dei lavoratori, ma
l'organizzazione del lavoro. In tal modo viene riaffermato con forza che il fine del processo di
valutazione non è solo la pesatura del rischio, ma gli interventi correttivi e le azioni di
miglioramento, cioè le misure di prevenzione che devono essere attuate per evitare che la situazione
di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori.
Il Coordinamento Interregionale P.I.S.L.L. ha ravvisato comunque la necessità, successivamente
alle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva, di rinnovare il mandato al
sottogruppo di lavoro per "Formulare indicazioni per la corretta gestione del rischio da stress
lavoro-correlato e per l'attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali". Il sottogruppo ha aperto i lavori il 14 giugno
2011 e li ha conclusi a dicembre con l'approvazione del presente documento che riguarda, in
attuazione del mandato, i requisiti minimi che le valutazioni devono soddisfare, i criteri per
l'individuazione delle azioni correttive, i criteri per il controllo delle aziende da parte degli organi di
vigilanza; nonché alcune indicazioni sul ruolo dei Servizi di prevenzione e sicurezza, le risorse
professionali e la formazione degli operatori.
La scelta di impostare il documento sotto forma di FAQ (Frequently Asked Questions) ha
l'obiettivo di fornire risposte puntuali e sintetiche ai numerosi interrogativi che sono sorti in
relazione all'attuazione pratica delle indicazioni della Commissione consultiva.
Dopo l'emanazione di tali indicazioni vi è stato un accesso dibattito sulla validità dell'approccio
valutativo proposto, che non prevede obbligatoriamente la raccolta della percezione soggettiva da
parte dei lavoratori. In realtà metodiche di valutazione dello stress lavoro correlato di tipo oggettivo
o più correttamente "osservazionali" sono sempre esistite e la loro validità scientifica non è mai
stata messa in discussione. Si tratta di metodi che prendono in esame fenomeni quali assenteismo,
infortuni, turnover, misurano i carichi di lavoro, analizzano le caratteristiche dell'organizzazione
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del lavoro, ecc. Generalmente sono metodi altamente specifici nell'individuare il tipo di carenze di
un'organizzazione del lavoro deficitaria e suggerire possibili soluzioni mirate, ma possono a volte
risultare meno sensibili dei metodi soggettivi, se descrivono l'organizzazione del lavoro come è
formalmente e non come è percepita dai lavoratori.
In un documento del 2010 dell'OMS si afferma che il modo più accurato ed obiettivo di valutare lo
stress lavoro-correlato è una combinazione di più strumenti tra cui misure oggettive del carico di
lavoro e osservazioni delle condizioni di lavoro, confrontate con le informazioni provenienti dai
lavoratori. (WHO, 2010).
Il modello introdotto dalle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva prevede,
pertanto, l'utilizzo di strumenti e metodi di valutazione scientificamente corretti. Ha inoltre il
merito di porre al centro del processo l'adozione delle misure di prevenzione, secondo un approccio
al rischio coerente con il D.Lgs. 81/08. Dovendo, tuttavia, fornire indicazioni concretamente
attuabili per tutte le aziende di qualsiasi dimensione e per qualsiasi tipo di attività, le indicazione
della Commissione definiscono un livello minimo dell'obbligo basato su due fasi della valutazione:
la prima obbligatoria di tipo osservazionale, la seconda eventuale di tipo soggettivo. Questo
approccio sottintende una gerarchia, per cui nel caso in cui la valutazione oggettiva osservazionale
non dimostri una situazione di stress lavoro-correlato, il processo si può concludere senza passare
alla fase soggettiva. E' importante, pertanto, che, nell'ambito della verifica biennale da parte della
Commissione consultiva, sia previsto uno studio della validità del metodo, con particolare riguardo
alla possibilità che tale approccio determini falsi risultati negativi.
Inoltre le indicazioni della Commissione rinforzano la centralità dei soggetti aziendali della
prevenzione quali protagonisti della valutazione preliminare, condotta con metodi osservazionali,
nella lettura di elementi propri dell'organizzazione del lavoro, senza richiedere l'apporto di
professionalità esterne. In questo modo, non essendo indispensabile il ruolo di un consulente
esterno che dovrebbe essere indipendente, risulta estremamente importante il coinvolgimento dei
lavoratori, per evitare che la valutazione sia "viziata" da una visione unilaterale.
In sintesi i due elementi irrinunciabili del processo di valutazione per ogni tipo di azienda sono: la
chiara indicazione delle misure di prevenzione in essere o da attuare allo scopo di contrastare i
fattori stressogeni presenti sul lavoro e il coinvolgimento dei lavoratori nell'analisi del rischio e
nell'individuazione delle soluzioni.
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