Il comma 1 lettera a) dell'articolo 25 del D.Lgs.81/08 prevede l'obbligo per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alle attività di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Il mancato adempimento è pesantemente sanzionato dall'articolo 58 del D.Lgs. citato: con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) con riferimento alla valutazione dei rischi.
La norma ha così stabilito una precisa funzione, senza specificare le concrete modalità, i contenuti minimi e le procedure attraverso le quali il medico competente possa assolvere tale obbligo. Tale situazione, in assenza di linee-guida o protocolli operativi emessi da parte di organi istituzionali, ha disorientato i singoli professionisti determinando modalità di comportamento non univoche sul territorio nazionale e sfociando, in alcuni casi, in contenziosi con gli Organi di Vigilanza e, addirittura, in procedimenti penali nei confronti del medico competente.
L'intero articolo è scaricabile qui: http://www.medicocompetente.it/documenti/624/Articolo-del-mese-settembre-2012.htm
Contributo al 74° Congresso Nazionale SIMLII pubblicato su G Ital Med Lav Erg 2011; 33:3, Suppl, 187-191 © PI-ME,Pavia 2011. http://gimle.fsm.it
Autori: Ernesto Ramistella, Alfonso Cristaudo, Azelio De Santa, Pier Franco Canalis
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti