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Specificazione del ruolo e una diversa forma di retribuzione per il medico del lavoro: la realtà svizzera, un modello che contiene elementi che potremmo utilizzare anche in Italia - Giugno 2013

Specificazione del ruolo e una diversa forma di retribuzione per il medico del lavoro: la realtà svizzera, un modello che contiene elementi che potremmo utilizzare anche in Italia

Il ruolo sempre più di consulente globale e sempre meno di semplice erogatore di visite mediche che il mandato dell'attuale presidenza della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale sta proponendo come modello professionale del medico competente mal si attaglia alle modalità di retribuzione attualmente praticate che si basa sulle tariffe e sul numero delle singole prestazioni da effettuare.

Consulente globale si sposa bene con retribuzione forfettaria, così' come succede in genere per gli altri consulenti in materia di salute e sicurezza.

Una previsioni della tipologia di lavoro da svolgere (una sorte di art. 25 D.Lgs 81/08) e una modalità di retribuzione diversa è prevista dalle norme e dalle direttive della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro -CFSL- una sorta di Commissione Consultiva o meglio di Agenzia Nazionale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svizzeri.

Nella legge sull'assicurazione contro gli infortuni e nell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svizzere il legislatore ha concesso alla CFSL la facoltà di emanare direttive. Queste direttive non hanno cogenza normativa ma rappresentano un aiuto per il datore di lavoro e la loro osservanza comporta una presunzione di conformità (un po' come una Linea Guida) (http://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=200 .

Una di queste direttive riguarda gli specialisti per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fra cui il medico del lavoro, il suo ruolo nelle varie fasi dell'attività di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le modalità di riconoscimento del tempo che deve impiegare per svolgere le attività individuate (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-UIL/LAINF/direttiva_MSSL.pdf ).

La direttiva prevede i casi in cui il datore di lavoro deve far ricorso ai vari specialisti per la salute e sicurezza del lavoro ed anche al medico del lavoro (da subito e non come in Italia solo nel caso ci siano rischi, che altri accertano, che diano origine alla sorveglianza sanitaria!).

Questi casi sono modulati sulla base della tipologia dei rischi e della dimensione dell'azienda.

Secondo la legge svizzera (OPI, art.11e) i compiti degli specialisti della sicurezza (medici del lavoro, ingegneri, igienisti del lavoro) sono i seguenti:

1) Gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno, in particolare, le seguenti funzioni:

a. procedono, in collaborazione con il datore di lavoro e dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda nonché i superiori competenti, alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b. consigliano il datore di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e lo

informano in particolare su:

1. i provvedimenti riguardanti l'eliminazione dei difetti e la diminuzione dei rischi,

2. l'acquisto di nuove installazioni e nuove attrezzature di lavoro nonché l'introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuovi mezzi d'esercizio, materiali e sostanze chimiche,

3. la scelta di installazioni di protezione e di DPI,

4. l'istruzione del lavoratore riguardo ai pericoli professionali ai quali è esposto e all'utilizzazione delle installazioni di protezione e dei DPI nonché ad altri provvedimenti da prendere,

5. l'organizzazione in materia di primo soccorso, dell'assistenza medica in caso d'emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi;

c. sono a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda per le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro e li consigliano.

2) I medici del lavoro procedono agli esami medici necessari per adempiere ai loro compiti.

Possono inoltre, su incarico dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

(INSAI), effettuare le visite profilattiche nell'ambito della medicina del lavoro, conformemente

agli articoli 71-77.

3) Il datore di lavoro delimita le competenze dei diversi specialisti della sicurezza sul lavoro

nella sua azienda e fissa per scritto i compiti e le competenze dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in virtù dell'articolo 6a.

L'allegato 2 della direttiva CFSL specifica voce per voce i principali ambiti di interesse per gli specialisti ed è interessante notare che il medico del lavoro è implicato nelle più importanti fasi preventive, dalla valutazione dei rischi, alla consulenza per la pianificazione e il miglioramento di posti di lavoro dal punto di vista dell'igiene e della medicina del lavoro, alla formazione, alla riabilitazione fino naturalmente alla sorveglianza sanitaria.

Nell'allegato 3 della direttiva è riportata una tabella che quantifica, per aziende con pericoli particolari secondo il punto 2 della direttiva, la durata di intervento stabilita in generale per medici del lavoro, igienisti del lavoro e specialisti della sicurezza.

L'indicazione si basa sul tasso di premio medio assicurativo e sulla durata in per ore per lavoratore impiegato e per anno di impegno del professionista.

Si va da 2,25 a 11 ore per lavoratore e per anno.

Si tratta di un metodo che contiene elementi potrebbero essere molto utili anche in Italia, per far ricomprendere nell'attività del medico competente tutte quelle a suo carico previste dalla normativa, proprio come si dovrebbe fare per un consulente che si trova ad agire in una realtà lavorativa che necessita di tutte le sue competenze e non solo di quelle più strettamente "mediche".

L'applicazione di norme che salvaguardino la qualità del lavoro del medico competente sarebbe molto utile anche per evitare lo sconcio delle gare al ribasso e le tariffe vergognose che vengono proposte e che alcuni colleghi accettano, determinando giocoforza, una notevole perdita di qualità e una svalutazione della dignità e del ruolo del medico competente.

L'altra partita che meriterebbe di essere giocata è quella della eventuale collocazione della figura del medico competente in una struttura "terza" rispetto al datore di lavoro (come da modello "francese"), cosa che permetterebbe più autonomia e sicuramente più qualità al mc che oggi si trova spesso compresso fra gli interessi del datore di lavoro (che spesso vengono recriminati con la minaccia di rescissione del contratto) e norme di tipo penale con numerosi adempimenti burocratici spesso inutili. Ma di questo ne riparleremo in seguito.

Alfonso Cristaudo

  • Prof. Alfonso Cristaudo, Medico del Lavoro - Direttore U.O. Medicina Preventiva del Lavoro - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

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