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Una proposta concreta di modifica legislativa dell'art. 40 e dell'allegato 3B del D.Lgs. 81/08 - Ottobre 2013

Una proposta concreta di modifica legislativa dell'art. 40 e dell'allegato 3B del D.Lgs. 81/08

In occasione dell'ultimo congresso nazionale tenutosi a Giardini-Naxos (ME), l'assemblea dei soci SIMLII ha espresso la sua posizione in merito alla ormai annosa questione relativa all'articolo 40 del D.Lgs. 81/08 e al conseguente Allegato 3B. Facendo seguito a quel dibattito e allo stesso documento, si è ritienuto opportuno tradurre quanto stabilito in un vero e proprio emendamento legislativo, da inserire in un prossimo decreto o in una Legge in discussione in Parlamento per la sua rapida approvazione da parte delle forze politiche più sensibili all'argomento.

Questo emendamento, in effetti, riprende una proposta già presentata al Senato della Repubblica con Ordine del Giorno G32.202 nel corso del dibattito per la conversione in legge del Decreto 69/2013 (cosiddetto "decreto del Fare"), proposizione accolta favorevolmente dal Governo che si era impegnato ad affrontare e risolvere la problematica rappresentata.

Inoltre, è importante ricordare che è già attivo il tavolo tecnico congiunto di confronto e dialogo tra i Ministeri interessati (Salute e Lavoro) e le Regioni con la Società di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale e con altre associazioni di medici competenti, finalizzato a valutare l'opportuna modifica delle disposizioni contenute all'articolo 40 del D.Lgs. 81/2008 allo scopo di eliminare quelle incombenze burocratiche per i medici competenti dalle quali non discendono effettivi miglioramenti della Prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, in assenza di un intervento legislativo che modifichi l'articolo 40 entro il 31 dicembre 2013, a causa delle disposizioni ministeriali intercorse nel 2012 e nel 2013, l'anno prossimo i medici competenti si ritroveranno a fronteggiare una situazione immodificata rispetto a quanto denunciato nel corso di quest'anno.

Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene indispensabile dover sollecitare un intervento legislativo urgente che corregga l'attuale situazione, anche per dare il tempo necessario al tavolo tecnico congiunto di modificare nel modo più ragionevole e completo il rapporto dei medici competenti con il Servizio Sanitario Nazionale e il costituendo Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), previsto dall'art. 8 dello stesso D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Le modifiche proposte intendono rafforzare il rapporto di collaborazione del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale, assicurando il tempo necessario a a rivedere complessivamente l'importante contributo che il medico competente può apportare al SINP, approfondendone le modalità e i tempi, i metodi, gli scopi e i risultati con l'apporto delle Società scientifiche del settore.

Rilevante fare presente che le modifiche proposte non determinano alcun onere per le finanze pubbliche. Al riguardo, invece, è stato invece stimato che l'applicazione dell'attuale obbligo di legge comporterebbe un impiego notevole di risorse, umane ed economiche, del settore pubblico e del mondo delle imprese, che sarebbe opportuno evitare nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il nostro Paese.

Si propone, quindi, che l'articolo 40 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i venga modificato come segue:

Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.

Allo stesso tempo, per quanto già detto prima, si propone di eliminare la sanzione prevista per il medico competente per il mancato adempimento a quanto previsto dalla precedente stesura dell'art. 40, di cui è stata già riportata la modifica, riducendone inoltre l'importo [Art. 58 Sanzioni per il medico competente, comma 1 - lettera e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e dell'articolo 41, commi 3, 5 e 6-bis]

Infine, in considerazione di quanto già detto a proposito dell'art. 40, l'allegato IIIB (Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori) diventa superfluo e di conseguenza se ne propone l'abolizione.

Auspichiamo che questo emendamento, che presentiamo a tutte le forze politiche e istituzionali interessate, possa venire rapidamente approvato per consentire di continuare l'auspicato processo di revisione legislativa dell'intero D.Lgs. 81/08, con le proposte che abbiamo già fatto e che continueremo a fare per quanto riguarda l'attività professionale del medico del lavoro.

Ernesto Ramistella - Coordinatore GdL MeLC SIMLII

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