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Rischio elettivo nelle malattie professionali? Ma mi faccia il piacere…come diceva Totò - Marzo 2015

Rischio elettivo nelle malattie professionali? Ma mi faccia il piacere…come diceva Totò
L'autore, già Sovrintendente Medico Generale Inail esamina una sentenza della Corte di Appello di Genova - aggravamento di una malattia in costanza di esposizione al rischio - partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.46/2010 - in cui si insinua la presenza di un "rischio elettivo" per il comportamento del lavoratore, al fine di far decadere il diritto alla prestazione, in quanto si ipotizza che l'assicurato si sia sottratto alla previsione di cui all'art. 131 del T.U non avendo abbandonato l'esposizione al rischio consapevolmente. Dissente integralmente da tale posizione e ritiene che un aggravamento di una malattia professionale in costanza di esposizione è, eventualmente - in comprovata non rispondenza dei comportamenti posti in essere dei soggetti titolari della tutela della salute al dettame normativo sulla prevenzione - responsabilità del Medico Competente e del Datore di Lavoro, e non potrà mai essere considerato un "rischio elettivo" cui si è sottoposto il lavoratore tale da invalidare l'indennizzo.

Riassunto

Viene commentata una sentenza della Corte di Appello di Genova - aggravamento di una malattia in costanza di esposizione al rischio - partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.46/2010 - in cui si insinua la presenza di un "rischio elettivo" per il comportamento del lavoratore, al fine di far decadere il diritto alla prestazione, in quanto si ipotizza che l'assicurato si sia sottratto alla previsione di cui all'art. 131 del T.U non avendo abbandonato l'esposizione al rischio consapevolmente.

Dissente integralmente da tale posizione e ritiene che un aggravamento di una malattia professionale in costanza di esposizione è, eventualmente - in comprovata non rispondenza dei comportamenti posti in essere dei soggetti titolari della tutela della salute al dettame normativo sulla prevenzione - responsabilità del Medico Competente e del Datore di Lavoro, e non potrà mai essere considerato un "rischio elettivo" cui si è sottoposto il lavoratore tale da invalidare l'indennizzo.

La nota sentenza n.46/2010 della Corte Costituzionale ha statuito che la protrazione dell'esposizione al rischio, dopo la costituzione della rendita, allorché comporta un aggravamento delle condizioni cliniche manifestatesi oltre l'ultimo termine revisionale, comporta che detto aggravamento debba essere considerato come una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, e come tale deve essere tratttato.

Dopo l'uscita di questa suggestiva interpretazione ci si è spesi, in più riprese, in una disamina analitica di detta fattispecie con tutte le eventuali ricadute, affrontando le varie tematiche sottese, soffermandosi anche su alcuni gravi incongruenze - dopo aver analizzato tutto l'iter della causa nei diversi e plurimi gradi di giudizio per giungere ad una compiuta definizione - sia da parte della Corte Costituzionale, che dei diversi giudici di merito, che delle parti, attrice e resistente, che non hanno saputo ben interpretare compiutamente l'applicazione del nuovo e "audace" principio.

In uno dei tanti commenti ci soffermavamo anche sulla problematica, singolarmente ignorata, legata ad una mancata attività prevenzionale al fine di evitare un possibile, quasi certo, aggravamento legato alla prolungata esposizione anche dopo la manifestazione della malattia professionale, e sulle responsabilità connesse alle prerogative (obblighi) sia del Datore di lavoro che del Medico competente ai fini della tutela della salute del lavoratore.

Nel commento a caldo della sentenza, nel marzo 2010,si concludeva il contributo affermando che

"..la sentenza offre anche altri spunti sul piano prevenzionale relativamente alla tutela effettiva della salute del lavoratore laddove il giudizio di idoneità alla mansione specifica, da parte del Medico Competente, abbia mancato di evitare quella stessa esposizione al rischio che è stata causa di malattia professionale." aggiungendo che se è vero che "E' soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro che, consapevole dello stato di malattia del lavoratore con la sua residua capacità lavorativa continua ad adibirlo a mansioni, che sebbene corrispondenti alla sua qualifica, siano suscettibili - per la loro natura e per lo specifico impegno (fisico e mentale) - di aggravamento a seguito dell'attività svolta..." (Cass. sez. lav. 3 luglio 1997, n. 5961) la responsabilità non potrà che ricadere sul Medico Competente.

Infatti, come è noto, il Medico Competente deve attuare la sorveglianza sanitaria, con il relativo giudizio di idoneità, non solo in fase preventiva per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro da svolgere ma anche periodicamente onde evitare "un peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore a causa dell'attività lavorativa" come statuisce la normativa prevenzionale.

Anche se non vi è alcun divieto esplicito per lasciare un lavoratore esposto ad un rischio laddove a causa di detto rischio si sia manifestata la malattia professionale, purché detta attività venga svolta nel rispetto della normativa di riferimento - D-.lgs 81/2008 e s.m.i. - è ovvio che il principio cardine della tutela della salute del lavoratore deve essere prevalente e quindi con maggior cura valutare la possibilità o meno dell'ulteriore esposizione a soggetti già menomati come quelli che hanno già contratto la malattia, al fine di evitare che il proseguimento dell'esposizione possa comportare maggior danno.

Fermo detto principio siamo incappati, in materia similare - cioè aggravamento per la continuazione ad esposizione nociva - in una sentenza della Corte di Appello di Genova1 , che

francamente ci ha lasciati interdetti e assai perplessi in merito alla posizione tenuta da parte dell'Istituto assicuratore che avrebbe dovuto - visto anche la riforma del 2012 con l'affidamento allo stesso anche di specifiche competenze ai fini preventivi - essere un po' più cauto ed attento nel sostenere posizioni con interpretazioni a dir poco "fantasiose" della norma.

In concreto, rimandiamo alla lettura completa della sentenza allegata, trattavasi di un soggetto che si vedeva, in sede amministrativa, riconoscere un danno biologico per malattia professionale - "Ipoacusia da rumore" - sotto il minimo indennizzabile, quindi NON risultava contestato l'an ma il quantum, e che adiva il giudizio per vedersi riconoscere un maggior danno; il CTU, ben motivando, riconosceva dopo i necessari accertamenti un danno per ipoacusia da rumore del 9% (D.B.) dal 2008, atto della domanda, con un aggravamento successivo che quantificava, per il 2011, pari all'13%. Il giudice del Tribunale sposava integralmente detta posizione motivandone l'adesione

L'Istituto assicuratore proponeva appello - senza entrare nello specifico delle diverse e plurime motivazioni cui si rimanda - con due considerazioni che ci appaiono francamente singolari.

La prima laddove si contestava l' aggravamento avvenuto tra il 2008 ed il 2011, dato il breve lasso di tempo tra i due riscontri, sembrando ignorare che per legge in caso di malattia professionale il danno è rivedibile con scadenza annuale, il che statuisce, ope legis, che anche in un brevissimo lasso di tempo . un anno - vi può essere una modificazione della situazione, altrimenti non si comprende la specificità della visita di revisione annuale, motivazione di appello, quindi, quanto meno poco ortodossa.

Da segnalare, inoltre, che tale soggetto aveva continuato ad essere esposto ed "...è ampiamente noto in letteratura che persistendo l'esposizione a rischio sia possibile unaggravamento dell'ipoacusia professionale in relazione all'intensità ed ai tempi di esposizioneal rumore ambientale, l'ipoacusia potrà quindi aggravarsi estendendosi anche alle altrefrequenze acute per poi coinvolgere anche le frequenze medie." ma l'aggravamento può avvenire anche senza il protrarsi dell'esposizione per un fatto evolutivo progressivo, visto e considerato, che la revisione decorre dalla costituzione della rendita ed a nulla rileva il protrarsi o meno dell'esposizione che semmai potrà comportare un maggiore aggravamento.

La seconda, invero sconcertante, laddove ci si avventura nel sostenere che avendo l'assicurato continuato a svolgere - dopo il riconoscimento della malattia professionale - mansioni che lo esponevano rumore nocivo, "..si sarebbe esposto a rischio elettivo, cosi determinando l'interruzione del nesso di causalità tra il danno e l'esposizione al rischio..." in considerazione che l'assicurato essendo consapevole del riconoscimento della malattia professionale non si era sottratto volontariamente al rischio; il tutto veniva fondato su di una interpretazione che riteniamo "provocatoria" dell'art. 136, 1 comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, che recita "Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta."

A nostro avviso si ravvedono due grossolane forzature - giustamente respinte entrambe dalla Corte di Appello - uno sul concetto di rischio elettivo e l'altro in merito all'applicazione e rispetto della normativa prevenzionale che non può certo essere in capo al lavoratore ma ad altri soggetti preposti alla "prevenzione ed alla tutele della salute sui luoghi di lavoro".

In merito al rischio elettivo - "vivisezionato" è il caso di dire nel campo dell'infortunistica sul lavoro, per dare una compiuta ed esaustiva definizione di "occasione di lavoro, in primis sull'infortunio in itinere - mal si comprende come possa essere fatto riferimento al "rischio elettivo" per una malattia professionale in considerazione che, in quest'ultima fattispecie, il lavoro NON è occasione ma causa!

Come è noto la Corte di Cassazione2 più e più volte ha affermato che "...costituisce orientamento interpretativo acquisito di questa Suprema Corte che il rischio elettivo, quale limite alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli infortuni sul lavoro, (e di indennizzo da parte Inail ) è ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica ricorrente, solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito", ci sfugge quindi la ratio, essendo tacita detta interpretazione ormai UNIVOCA, come possa in qualche modo essere applicato alla malattia professionale il concetto di rischio elettivo dato che la M.P. è sempre da ricollegarsi al lavoro come causa e non come occasione.

E' ormai codificato che il "rischio elettivo" sia configurabile solo quando concorrano tre elementi nella condotta del lavoratore:

a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive;

b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali, il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive;

c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia se si vuole ipotizzare nel caso di specie.

Ci si domanda come potesse rispondere a detti requisiti il presunto comportamento del lavoratore per fare rientrare il tutto nel "rischio elettivo".

A meno che non si volesse far intendere che c'era un "dolo" per pervenire ad un aggravamento, perché solo se c'è il dolo si perde il diritto alla prestazione come recita l'art. 65 del T.U. , esteso anche alle M.P. , l'indennizzo non viene meno neanche per colpa grave, ma il "dolo" non ha nulla a che fare con il "rischio elettivo".

Singolare poi che questa particolare interpretazione del "rischio elettivo" viene svolta equivocamente con riferimento all'art.136 del T.U. - assai incauto - perché così vengono anche ribaltati i ruoli e le responsabilità di chi è obbligato a dare attuazione alla normativa di tipo preventivo, implicita in detto articolo, trascurando anche principi basilari scaturenti dal D.Lgs 81/2008 ed addossando la, eventuale, responsabilità al lavoratore.

La sentenza nel respingere anche questo addebito ha "sorvolato" su questo abbaglio, limitandosi a respingerla sotto il profilo giuridico dichiarando da una parte l'inammissibilità del motivo in considerazione che la questione veniva proposta per la prima volta in appello e dall'altra, con pienezza, ne definiva l'infondatezza, "..non essendo stata dedotta l'esistenza di un provvedimento che invitava il lavoratore ad abbandonare le lavorazioni morbigene..." facendo capire chiaramente che comunque erano altri che, eventualmente, si dovevano attivare in tal senso e nulla poteva essere addebitato, come responsabilità, al lavoratore.

Il DLgs 81/2008 - ma anche il precedente testo 626/1994 - ha ben delineato compiti e responsabilità dei diversi attori della prevenzione, in primis il Datore di Lavoro ed il Medico Competente e se nel caso di specie il soggetto ha continuato a svolgere la propria attività rimanendo esposto allo stesso rischio, l'eventuale responsabilità del successivo aggravamento non potrebbe mai esser addebitato a quest'ultimo ma semmai a chi ha "omesso" i dovuti controlli prima dell'adibizione nuovamente a detto rischio.

Crediamo, anzi siamo certi, che la posizione sostenuta in appello sia stato solo un equivoco, diciamo per troppa foga di difesa, perché è inimmaginabile ritenere detta posizione - anche solo latamente - condivisibile nel metodo e nel merito da chiunque lavori in campo assicurativo sociale ed in campo preventivo ed in chi abbia a cuore la tutela della salute del lavoratore

Rimane nello sfondo la problematica da cui eravamo partiti - esposizione allo stesso rischio dopo aver contratto la malattia professionale - ma la soluzione deve essere ritrovata all'interno della normativa di riferimento - senza artifizio alcuno - ed a noi pare già "risolta" in quanto è noto che il giudizio di idoneità deve essere espresso a seguito di visita medica dopo aver constatato ".. l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato...".

Non è di difficile comprensione il fatto che un soggetto già portatore di una malattia professionale meriti un'attenzione ancor più scrupolosa da parte del medico competente prima di dare il parere di idoneità, e che il Datore di Lavoro non può sottrarsi ad una scelta ponderata di tale figura limitandosi ad una scelta di convenienza economica nell'affidamento di detto compito.

E' uno specifico obbligo del Datore di lavoro - norma preventiva - quello di affidare i compiti ai lavoratori "..tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza" e, come detto, a quanto previsto dall'art.2087 al fine di "..tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro..", per il tramite del medico competente

Il dettame legislativo indica con chiara evidenza come il datore di lavoro, pur se responsabile debba essere sostenuto, nell'adempimento dell'obbligo, da figure specialistiche previste dalla norma stessa, ed in primis dal medico competente relativamente agli obblighi sanitari, in quanto solo il professionista medico può valutare "compiti", "capacità" e "condizioni" del lavoratore per l'adibizione al lavoro, ed è per questo che la scelta dello stesso è una responsabilità piena del Datore di Lavoro che non può limitarsi a chiedere quanto chiede il MC per lo svolgimento dell'attività e basare la sua scelta su un "risparmio", ma valutarne in qualche modo la professionalità per essere veramente garantito in caso di evento negativo.

Adriano Ossicini - Docente a contratto in Medicina Legale Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione degli ambienti di Lavoro - Università "La Sapienza" Roma

Bibliografia

  • Ossicini A. Miccio A. - "Aggravamento" o "Nuova Malattia" di una stessa patologia: una interpretazione suggestiva della Corte Costituzionale per superare i limiti posti dall'art.137 T.U. n.1124/65, revisione delle M.P. www.medicocompetente.it Articolo mese Marzo 2010

  • Ossicini A., A. Miccio A. - "Aggravamento o "Nuova malattia" epilogo di un caso dopo la sentenza 46/2010 della Corte Costituzionale:. quando la soluzione di un problema, cambia la natura del problema" ww.preventionandresearch.com on line 19 Sep. 2013, P&R Public. Anno 3, n.3

  • Ossicini A. - Miccio A. - L' Art. 80 DPR n.1124/1965 e la sua "incompatibilità" con il regime del danno biologico"- Notazione a margine della sentenza n.46/2010 della Corte Costituzionale www.medicocompetente.it Articolo Maggio 2014

  • Ossicini A. -Nuova malattia" professionale: Riflessioni medico-legali sulla sentenza della Corte Costituzionale n.46 del 12 febbraio 2010 - Atti X Convegno di Medicina Legale Previdenziale Inail Rimini 2014

Corte di Appello di Genova, Sez. Lav., 07 febbraio 2013

Malattia professionale ipoacusia da rumore

La Corte, in persona dei Magistrati XXXX nella pubblica udienza del 25 gennaio 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura deldispositivo la seguente

SENTENZA

sull'appello proposto da:(I.N.A.I.L.), XXXX CONTRO A.D. appellato

Fatto

Con ricorso innanzi il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, A.D. evocava ingiudizio IPSEMA per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennizzo in capitale (ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000) per la malattia professionale ipoacusia da rumore, che gli aveva asseritamente provocato undanno biologico del 9%.

La causa era interrotta a seguito della soppressione di IPSEMA.Riassunto il processo, il giudice del lavoro di Livorno dichiarava la propria incompetenzaterritoriale indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Genova, innanzial quale la causa era riassunta dall'A..

Si costituiva l'Inail, che sollecitava il rigetto della domanda.

Istruita la causa tramite l'espletamento di c.t.u. medica, il Tribunale di Genova emetteva lasentenza n. 1136/2012 con cui dichiarava tenuto e conseguentemente condannava l'Inail, inpersona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo ilcapitale nella misura prevista per un danno biologico del 9% dalla data della domandaamministrativa e del 13% dal 19 dicembre 2011, oltre alla maggior somma tra rivalutazionemonetaria ed interessi legali dal 121 giorno successivo alla data della domanda fino al saldo.

Poneva inoltre a carico dell'Inail il pagamento delle spese di lite.

Osservava il giudicante che doveva ritenersi pacifica la sussistenza del rischio giacché l'Inailaveva riconosciuto l'esistenza dei postumi per ipoacusia, seppure in misura inferiore al minimoindennizzabile. Ciò premesso, riteneva che la valutazione espressa dall'Istituto fosse errata,dovendo recepirsi l'esito dell'espletata c.t.u. - che aveva accertato nel ricorrente un dannobiologico da ipoacusia del 9% dalla data di presentazione della domanda amministrativa e del13% dalla data del tracciato audiometrico eseguito durante le operazioni peritali (19 dicembre2011). Secondo il Tribunale le conclusioni del C.T.U. meritavano di essere condivise in quantofondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione. Erano inveceritenute non condivisibili le osservazioni critiche formulate nella relazione sanitaria depositatadall'Inail, sulle quali peraltro il C.T.U. aveva controdedotto.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale le poneva a carico dell'Inail in forza del principio disoccombenza.

Avverso la sentenza proponeva appello I'Inail, in persona del legale rappresentante protempore, sulla base delle seguenti osservazioni critiche:

A) il peggioramento della ipoacusia valutato dal C.T.U. doveva ritenersi incoerente, risultandoinfatti dall'esame audiometrico effettuato dal predetto Consulente che, a fronte di unlunghissimo periodo di lavoro, il lavoratore avrebbe subito sino al dicembre 2008 un danno diminima entità e poi, dal dicembre 2008 al dicembre 2011, un peggioramento considerevole - eciò nonostante il fatto che dal 1996 fruisse dei mezzi di otoprotezione;

B) l'esame audiometrico del 19 dicembre 2011 (posto a base della valutazione formulata dalC.T.U.) non era stato eseguito né refertato da un medico specialista otorinolaringoiatra, adifferenza degli altri esami audiometrici presenti agli atti;

C) non era noto se l'esame audiometrico valutato dal C.T.U. fosse stato eseguito in situazionedi "riposo uditivo" - situazione che era, invece, attestata relativamente alla visita delmedicolegale effettuata l'11 dicembre 2008;

D) il C.T.U. non aveva considerato il possibile rapporto causale tra le alterazioni patologichedel cavo orale ("micro papule diffuse ragione geniena bilateralmente") con i risultati dell'esameaudiometrico;

E) il C.T.U. non aveva tenuto conto della particolare condizione ambientale che caratterizza illavoro marittimo in sala macchine, ove l'esposizione al rumore si verifica in modo variabile, néaveva confrontato la soglia uditiva del lavoratore esaminato con quella di un soggetto di parietà, non professionalmente esposto.

Richiamate dunque le osservazioni predette, l'Inail contestava le argomentazioni poste a basedell'impugnata sentenza affermando:

-) che il giudicante aveva fatto riferimento alla natura di "parte" di Ipsema -esaminando gli esitidegli accertamenti sanitari da questa effettuati sul lavoratore - senza però considerare chedetto Istituto era un soggetto tenuto istituzionalmente, come ogni pubblica amministrazione,all'imparzialità dettata dalla legge nella valutazione dei diritti vantati dagli assicurati;

-) che il Tribunale, laddove aveva affermato che non vi era ragione di ritenere che l'esameaudiometrico fosse stato effettuato dal C.T.U. in condizioni diverse dal riposo acustico, nonaveva valutato che l'assenza della condizione di riposo acustico poteva fornire una spiegazionelogica alle incongruenze rilevate da esso Istituto;

-) che, inoltre, se è vero che la patologia acustica (permanendo l'esposizione a rischio) puòsubire aggravamenti, non erano state, però, esaminate le censure da esso formulate circa latempistica e la misura degli aggravamenti indicati dal C.T.U.;

-) che, infine, a norma dell'articolo 136, 1 comma, del testo unico delle disposizioni perl'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvatocon D.P.R. n. 1124 del 1956: "Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza dimalattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo otemporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fucontratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita ècommisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebberidotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta Nel caso in esame,risultando che l'assicurato - consapevole, sin dal riconoscimento della malattia professionaleavvenuto con provvedimento IPSEMA del 23 ottobre 2008 - aveva continuato a svolgeremansioni che lo esponevano rumore nocivo, doveva ritenersi che egli si fosse esposto arischio elettivo, così determinando l'interruzione del nesso di causalità tra il danno el'esposizione al rischio.

Sulla scorta di tali considerazioni l'appellante chiedeva che, in totale riforma dell'impugnatasentenza, le domande di A.D. venissero rigettate.

Si costituiva in giudizio l'appellato il quale sollecitava il rigetto del gravame.

Affermava infatti che il giudizio di primo grado era stato istruito con una c.t.u. accurata,immune da errori di valutazione, e che le critiche ad essa mosse con il ricorso in appello eranogià state esaminate dal C.T.U., il quale aveva peraltro ribadito le proprie conclusioni.

Circa l'argomento difensivo incentrato sul rischio elettivo, l'appellato rilevava che la normativarichiamata dall'appellante aveva ad oggetto un'ipotesi (rifiuto del prestatore d'opera diabbandonare la lavorazione morbigena) nella fattispecie insussistente, in mancanza delprovvedimento di invito ad abbandonare la lavorazione morbigena. Quanto al rischio elettivo,l'appellato rilevava che si trattava di una nozione elaborata esclusivamente con riferimento agliinfortuni sul lavoro; in ogni caso, è ritenuto configurabile un siffatto rischio (secondo quantoaffermato dalla giurisprudenza formatasi in materia) allorquando vi sia un atto volontario edarbitrario, estraneo alle finalità produttive, diretto alla soddisfazione di impulsi meramentepersonali e manchi un nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa - casosicuramente non ravvisabile nella fattispecie in esame.

All'udienza del 25 gennaio 2013, ascoltate le conclusioni delle parti, questa Corte emetteval'allegato dispositivo, del quale era data lettura.

Diritto

L'appello va rigettato.

Si ricorda che le argomentazioni dell'appellante incentrate sulle critiche nei confronti dellaconsulenza tecnica d'ufficio sono state già prospettate dall'Inail nel giudizio di primo grado alC.T.U., il quale ha formulato, al riguardo, le proprie analitiche controdeduzioni ribadendo leproprie conclusioni. Anche il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha preso posizione sulleprincipali questioni controverse prendendo posizione sulle stesse affermando quanto segue:

" - (... ) del tutto ragionevolmente il C.T.U. attribuisce minor attendibilità all'esame audiometricoeffettuato dall'ex IPSEMA (cioè da una delle parti) tramite il proprio consulente, dott. XXXXX, rispetto agli esami audiometrici in atti effettuati presso strutture pubbliche ed inparticolare rispetto all'esame audiometrico eseguito presso il Ministero della Sanità (soggettoistituzionalmente competente per l'assistenza sanitaria dei marittimi) dal dott. B. in data 16giugno 2008 e rispetto all'esame audiometrico fatto eseguire appositamente dal CTU in data 19dicembre 2011 presso la Sezione di Medicina del Lavoro del DISSAL;

- (...) non sussiste agli atti elemento alcuno che consenta di affermare che l'esameaudiometrico del 16 giugno 2008 non sia stato effettuato nelle corrette condizioni ed inparticolare in assenza di riposo acustico;

- (... ) è principio comunemente acquisito dalla scienza medica quello per cui l'ipoacusia darumore può subire aggravamenti finché persista l'esposizione a rischio;

- (... ) del resto l'ipoacusia da rumore è e resta malattia tabellata per gli "addetti allaconduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi" (D.M. 9 aprile 2008). "

Ritiene questa Corte che le osservazioni suddette siano condivisibili. Va inoltre rilevato che ilC.T.U. ha fatto eseguire l'esame otoscopico ed audiometrico presso una struttura pubblicaspecializzata (la Sezione di Medicina del Lavoro del DISSAL), dando atto che in tale sede ilpaziente ha prestato una buona collaborazione e che quanto emerso dagli accertamenti svolti("membrane timpaniche nella norma e ipoacusia nEurosensoriale bilaterale, più evidente asinistra, per le medio-alte frequenze") è compatibile con una eziologia professionale dellamalattia. Quanto alla evidenziata incongruenza circa i dati riscontrati nei vari esamiaudiometrici, il C.T.U. ne ha preso atto, rilevando peraltro che gli esami audiometrici effettuatipresso strutture pubbliche avevano dato risultati compatibili (stante la rilevata "morfologiasostanzialmente sovrapponibile"), pur in presenza di un aggravamento del danno (tra il 2008ed il 2011), giustificabile stante la prosecuzione della medesima attività lavorativa. Trattasi diuna valutazione cui questa Corte ritiene di aderire - risultando, per contro, apodittical'affermazione dell'Istituto appellante secondo cui il peggioramento dovrebbe ritenersiinverosimile. Peraltro si ricorda che a questo riguardo il C.T.U. ha così argomentato: "Venendoinfine alla contestazione circa la possibilità di un aggravamento delle ipoacusia presentata dalSig. A. tra il giugno 2008 ed il dicembre 2011, ricordo che la ipoacusia da trauma acusticocronico è una ipoacusia neurosensoriale bilaterale, simmetrica, che in fase iniziale presentaun'incisura sui 4000 Hz con soglia audiometrica normale o subnormale sulle alte frequenze. E'ampiamente noto in letteratura che persistendo l'esposizione a rischio sia possibile unaggravamento dell'ipoacusia professionale in relazione all'intensità ed ai tempi di esposizioneal rumore ambientale, l'ipoacusia potrà quindi aggravarsi estendendosi anche alle altrefrequenze acute per poi coinvolgere anche le frequenze medie. Nel caso di specie ladichiarazione della UF Prevenzione Igiene e Sicurezza nel Luoghi di Lavoro della AUSL n. 6 diLivorno protocollo n. 84658 sembra attestare costanza di rischio per il ricorrente.". Va peraltroribadito che siamo di fronte a malattia tabellata e l'Inail non disconosce l'eziologia professionaledella malattia, contestandone unicamente l'entità.

Anche per quanto attiene al motivo di gravame basato sulle riscontrate "macro-papule diffuseregione geniena bilateralmente" (che avrebbero alterato, secondo la prospettazione dell' Inail, irisultati dell'esame audiometrico del 16 giugno 2008), le censure alla c.t.u. non possono esserecondivise -dovendosi infatti ritenere che il C.T.U. abbia compiutamente ponderato lacertificazione in atti ed abbia, dunque, consapevolmente escluso che l'ipoacusia percettivasimmetrica, sui toni medio-alti potesse essere determinata dal processo infiammatorio in corso.

Quanto al motivo di gravame che verte sull'articolo 136, 1 comma, del D.P.R. n. 1124 del1956 -richiamato dall'appellante persostenere che l'assicurato, continuando a svolgere (dopo il riconoscimento della malattiaprofessionale avvenuto con provvedimento IPSEMA del 23 ottobre 2008) mansioni che loesponevano rumore nocivo, si sarebbe esposto a rischio elettivo, cosi determinandol'interruzione del nesso di causalità tra il danno e l'esposizione al rischiose ne rileval'inammissibilità, trattandosi di questione proposta solo in appello, e, comunque, l'infondatezza,non essendo stata dedotta l'esistenza di un provvedimento che invitava il lavoratore adabbandonare le lavorazioni morbigene.

S'impone dunque il rigetto del gravame.....

P.Q.M.

Rigetta l'appello......

Così deciso in Genova, il 25 gennaio 2013. Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2013.

1 Corte di Appello di Genova, Sez. Lav., 07 febbraio 2013 - Malattia professionale ipoacusia da rumore

olympus.uniurb.it/index.php?...corte-di-appello-di-genova...febbraio -2013

2 Corte Cassazione n.16282/2007; n.19496/2009; n. 26624/2012; n.6725/2013; n.21647/2014

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