Ai fini del presente Codice, l'espressione "operatori di Medicina del Lavoro" si intende riferita a tutti coloro i quali di professione svolgono attività di sicurezza e salute dei
lavoratori, forniscono servizi di medicina del lavoro o svolgono la pratica della Medicina del Lavoro, anche occasionalmente. La Medicina del Lavoro coinvolge un largo spettro di discipline in
quanto, trovandosi tra tecnologia e salute ha aspetti tecnici, medici, sociali e legali.
Tra gli operatori di Medicina del Lavoro vi sono medici e paramedici, ispettori, igienisti e psicologi, specialisti in ergonomia, nella prevenzione degli incidenti, nel miglioramento dell'ambiente
lavorativo, nonchè ricercatori in medicina e sicurezza del lavoro. Vi è una generale tendenza ad inquadrare le competenze di questi operatori di Medicina del Lavoro in un approccio
multidisciplinare che, talora, prende la forma concreta di un gruppo multidisciplinare.
Molti altri specialisti di varie discipline quali chimici, tossicologi, ingegneri, radioprotezionisti, epidemiologi, igienisti industriali, sociologi ed insegnanti possono essere coinvolti in vario
modo nella pratica della medicina del lavoro. Inoltre, funzionari delle autorità competenti, datori di lavoro o loro rappresentanti e personale di primo intervento hanno un ruolo essenziale
ed una responsabilità diretta nella gestione degli interventi e dei programmi di Medicina del Lavoro, sebbene essi non siano operatori di Medicina del Lavoro, di professione.
Infine, molti altri specialisti come avvocati, architetti, artigiani, designers, specialisti in analisi e organizzazione del lavoro, docenti delle scuole professionali, delle università e di
altre istituzioni didattiche, nonchè operatori dell'informazione, giocano un ruolo importante nel miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro.
L'obiettivo della Medicina del Lavoro è quello di proteggere la salute dei lavoratori e di promuovere l'adeguamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo presente il loro
stato di salute. Una netta priorità deve essere data ai gruppi particolarmente vulnerabili ed alle popolazioni lavorative sottosviluppate.
La Medicina del Lavoro è soprattutto preventiva e deve perciò aiutare i lavoratori, sia come individui che come gruppo, a salvaguardare la loro salute nello svolgimento del lavoro. In
questo senso deve collaborare con l'impresa nell'assicurare le condizioni e l'ambiente siano sani e sicuri, criteri, questi, di gestione efficiente propri delle imprese ben dirette.
Il campo della Medicina del Lavoro è ampio e copre la prevenzione di tutte le alterazioni dovute all'attività lavorativa, agli infortuni sul lavoro e alle malattie correlate al
lavoro, quali le malattie professionali e tutti gli aspetti relativi alle interazioni tra lavoro e salute. Gli operatori di medicina del lavoro devono essere consultati, ogni qualvolta sia
possibile, nella messa a punto dell'equipaggiamento, dei metodi e delle procedure di salute e sicurezza e devono incoraggiare la partecipazione anche dei lavoratori.
Gli operatori di Medicina del Lavoro hanno un ruolo importante nel promuovere la salute dei lavoratori e devono aiutare i lavoratori ad ottenere e mantenere il posto di lavoro anche se di salute
cagionevole o handicappati.
La parola "lavoratori" viene qui usata in senso lato e indica tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti ed i lavoratori autonomi.
L'approccio della Medicina del Lavoro è multidisciplinare e integrato. Esiste una vasta gamma di obblighi e di complessi rapporti tra gli interessati. È importante perciò
definire il ruolo degli operatori di medicina del lavoro ed i loro rapporti con altri specialisti, con altri operatori sanitari e con le parti sociali nell'ambito delle scelte e dello sviluppo
economico, sociale e sanitario. Ciò sta alla base dell'esigenza di chiarezza sull'etica degli operatori di medicina del lavoro come pure dei loro standard professionali.
Generalmente compiti e doveri sono definiti per regolamento di statuto. Ciascun datore di lavoro ha la responsabilità della salute e sicurezza dei propri lavoratori dipendente. Ciascuna
professione ha le proprie responsabilità che sono legate ai compiti che ad essa sono attribuiti. Quando specialisti diversi lavorano assieme in maniera multidisciplinare, è
fondamentale che la loro azione si svolga sulla base di comuni principi etici e che essi conoscano doveri, responsabilità e standard professionali gli uni degli altri.
Gli aspetti etici devono essere considerati con articolare cura, specialmente quando sono in gioco diritti contrastanti quali diritto all'occupazione ed alla protezione della salute, diritto
all'informazione ed alla confidenzialità, diritti individuali e collettivi.
Alcuni protocolli di comportamento degli operatori di medicina del lavoro e le modalità operative dei servizi di medicina del lavoro sono spesso definiti in regolamenti di statuto. Uno dei
requisiti base per svolgere una valida medicina del lavoro è quello di mantenere la piena indipendenza professionale, e cioè che gli operatori devono godere della propria indipendenza
nell'esercizio delle loro funzioni, così da essere in grado di fare valutazioni e dare suggerimenti per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle
loro mansioni secondo scienza e coscienza.
Esistono delle regole-base nello svolgimento della pratica della medicina del lavoro; tali regole di condotta sono talora precisate nelle normative nazionali e, in particolare, comprendono il
libero accesso all'ambiente di lavoro, la possibilità di raccogliere campioni e valutare l'ambiente di lavoro, di analizzare le mansioni e partecipare agli accertamenti a seguito di
incidenti, nonchè la facoltà di consultare l'autorità competente circa l'attuazione di specifici provvedimenti per la salute e sicurezza sul lavoro.
Gli operatori di Medicina del Lavoro devono essere forniti di una adeguata disponibilità finanziaria che permetta loro di svolgere le proprie funzioni ad un buon livello e secondo i massimi
standard professionali. Ciò comprende un numero sufficiente di collaboratori, formazione e aggiornamento adeguati, disponibilità ed accesso all'informazione necessaria e ad
appropriati livelli di gestione.
Il presente Codice stabilisce principi etici generali per la pratica della medicina del lavoro. Indicazioni più dettagliate su aspetti particolari possono essere trovate nei codici o
regolamenti etici nazionali di specifiche professioni. Alcuni riferimenti bibliografici di documenti sull'etica della Medicina del Lavoro sono elencati alla fine di questo documento.
Le indicazioni del presente Codice vogliono essere una guida per tutti coloro i quali svolgono attività di Medicina del Lavoro e collaborano al miglioramento delle condizioni ambientali e di
lavoro. Il suo obiettivo è quello di contribuire, per quanto riguarda l'etica ed il comportamento professionale, allo sviluppo di regole comuni per il lavoro di gruppo ed un approccio
multidisciplinare in Medicina del Lavoro.
La stesura di questo Codice etico è stata discussa dal Consiglio dell'ICOH a Sidney nel 1987. Una bozza fu distribuita ai membri del Consiglio a Montreal ed è stata oggetto di
consultazioni alla fine del 1990 e all'inizio del 1991. Il Codice Etico per gli Operatori di Medicina del Lavoro è stato approvato dal Consiglio dell'ICOH il 29 novembre 1991.
Il presente documento sarà riveduto periodicamente. Commenti per migliorarne il contenuto possono essere inviati al Segretario Generale della International Commission on Occupational Health.
Principi base
I tre paragrafi seguenti riassumono i principi etici su cui si basa il Codice Etico Internazionale per gli Operatori di Medicina del Lavoro steso dalla International Commission on Occupational
Health (ICOH).
L'esercizio della Medicina del Lavoro deve essere svolto ai massimi standard professionali secondo i più alti principi etici. Gli operatori di medicina del lavoro devono impegnarsi per la
salute ed il benessere sociale dei lavoratori, sia individualmente che collettivamente. Essi contribuiscono inoltre alla salute dell'ambiente e della comunità.
Gli obblighi degli operatori di Medicina del Lavoro includono la protezione della vita e della salute dei lavoratori, nel rispetto della dignità umana e nel mantenimento dei più alti
principi etici durante l'attuazione delle strategie e dei programmi di medicina del lavoro. L'integrità nella condotta professionale, l'imparzialità e la protezione del segreto
professionale e della vita privata dei lavoratori fanno parte di questi obblighi.
Gli operatori di Medicina del Lavoro sono esperti che devono godere della massima indipendenza professionale nello svolgimento delle loro funzioni. Essi devono acquisire e mantenere la competenza
necessaria ai loro compiti e richiedere le condizioni che permettano loro di svolgere il proprio lavoro con alta professionalità e secondo elevati principi etici.
Doveri e compiti degli operatori di Medicina del Lavoro
- 1. L'obiettivo primario della pratica della Medicina del Lavoro è salvaguardare la salute dei lavoratori e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e non nocivo. Nel perseguire tale
obiettivo, gli operatori di medicina del lavoro (OML) devono far uso di metodi di valutazione del rischio validati, devono proporre misure preventive efficaci e devono seguirne l'applicazione. Gli
operatori di medicina del lavoro devono consigliare con competenza il datore di lavoro su come adempiere alle sue responsabilità nell'ambito della sicurezza e della salute sul lavoro e
devono istruire con competenza ed onestà i lavoratori su come proteggere e promuovere la loro salute in rapporto all'attività lavorativa. Essi devono mantenere un contatto diretto coi
comitati di sicurezza e salute, ove essi esistono.
- 2. Gli OML devono sforzarsi continuamente di essere ben informati sul ciclo e sull'ambiente di lavoro oltre che di migliorare le proprie competenze ed aggiornare le proprie conoscenze
tecnico-scientifiche, quelle sui fattori di rischio professionali e sulle misure più efficaci per eliminare o ridurre i rischi relativi. Gli OML devono, con regolarità e ove possibile
a scadenza preordinata, visitare i luoghi di lavoro e consultare i lavoratori, i tecnici e i responsabili sul lavoro svolto.
- 3. Gli OML devono rendere edotti la direzione e i lavoratori sui fattori presenti nell'impresa che potrebbero compromettere la salute dei lavoratori. La valutazione dei fattori di rischio
professionali deve portare all'attuazione di una strategia per la sicurezza e la salute sul lavoro e di un programma di prevenzione adeguato ai bisogni dell'impresa. Gli OML devono proporre tale
strategia sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili oltre che delle loro conoscenze dell'ambiente di lavoro. Gli OML devono collaborare alla stesura di un programma di
prevenzione che deve essere adeguato ai rischi presenti nell'impresa ed includere appropriata misure per il controllo dei fattori di rischio della salute e della sicurezza, per il loro monitoraggio
e per ridurre al minimo le conseguenze in caso di incidenti.
- 4. Particolare cura va data alla rapida applicazione di misure di prevenzione semplici che siano economiche, tecnicamente valide e di facile applicazione. Indagini successive devono verificare
se tali misure siano efficaci e, quando necessario, una soluzione più completa deve essere raccomandata. Qualora vi siano dubbi sulla gravità di un fattore di rischio, bisogna
prendere immediatamente prudenti misure cautelative.
- 5. In caso di rifiuto o non volontà di provvedere adeguatamente a rimuovere un rischio eccessivo o di rimediare ad una situazione che sia manifestamente pericolosa per la salute o la
sicurezza, gli OML devono esprimere immediatamente per iscritto la loro preoccupazione al dirigente responsabile, sottolineando la necessità di prendere in considerazione le conoscenze
scientifiche e di applicare gli appropriati standard di Protezione, inclusi i limiti di esposizione, e richiamando gli obblighi del datore di lavoro ad applicare la legge ed i regolamenti e a
proteggere la salute dei propri dipendenti. Ogni qualvolta si renda necessario, i lavoratori ed i loro rappresentanti nell'impresa devono essere informati e l'autorità competente deve essere
contattata.
- 6. Gli OML devono contribuire ad informare i lavoratori sui fattori di rischio professionali, cui possono essere esposti, in maniera obiettiva e prudente che non ometta alcun fatto e che
sottolinei le misure preventive. Essi devono collaborare col datore di lavoro ed assisterlo nell'adempiere ai suoi obblighi di fornire adeguata informazione ed addestramento sulla sicurezza e la
salute ai dirigenti ed ai lavoratori, circa il grado di certezza sul sospetto fattore di rischio raggiunto.
- 7. Gli OML non devono rivelare segreti industriali o commerciali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività. Tuttavia, essi non possono celare informazioni necessarie
a proteggere la sicurezza o la salute dei lavoratori o della comunità. Quando necessario, gli OML devono consultare l'autorità competente responsabile di vigilare sull'applicazione
delle leggi in materia.
- 8. Gli obiettivi ed i dettagli della sorveglianza sanitaria devono essere chiaramente definiti ed i lavoratori devono essere informati. La validità di tale sorveglianza va verificata ed
essa va svolta da parte di un operatore approvato dall'autorità competente e col consapevole consenso del lavoratore. Le possibili conseguenze positive e negative della partecipazione a
programmi di monitoraggio o di sorveglianza sanitaria devono essere discusse coi lavoratori interessati.
- 9. I risultati degli accertamenti espletati nell'ambito della sorveglianza sanitaria devono essere spiegati ai lavoratori interessati. La valutazione dell'idoneità per un lavoro
specifico deve basarsi sulla valutazione dello stato di salute del lavoratore e su di una buona conoscenza della mansione e del posto di lavoro. I lavoratori devono essere informati della
possibilità di fare ricorso contro conclusioni circa la loro idoneità al lavoro che essi ritengano contrarie al loro interesse. A questo riguardo deve essere istituita una procedura
d'appello.
- 10. I risultati degli accertamenti previsti da leggi o regolamenti nazionali devono essere trasferiti alla direzione esclusivamente in termini di idoneità al lavoro specifico o di
limitazioni nell'assegnazione ad una mansione o nell'esposizione a fattori di rischio che si rendano necessarie sulla base di una valutazione medica. Informazioni di carattere generale
sull'idoneità al lavoro o in relazione alla salute od ai possibili e probabili effetti dei fattori di rischio possono anche essere date col consapevole consenso del lavoratore interessato.
- 11. Qualora le condizioni di salute del lavoratore e la natura del lavoro svolto siano tali da mettere in pericolo la sicurezza di altri, il lavoratore deve essere chiaramente informato della
situazione. Nel caso di circostanze particolarmente pericolose, anche la direzione e, se richiesto da regolamenti nazionali, l'autorità competente devono essere informati sulle misure
necessarie a salvaguardare i terzi.
- 12. Esami biologici ed altri accertamenti devono essere scelti sulla base della loro validità nel proteggere la salute del lavoratore interessato, tenendo conto della loro
sensibilità, specificità e valore predittivo. Gli OML non devono fare uso di esami o accertamenti inaffidabili o che non hanno sufficiente valore predittivo in rapporto alle
caratteristiche del lavoro svolto. Quando sia possibile ed opportuno scegliere, i metodi non-invasivi e gli accertamenti che non comportano pericolo per la salute del lavoratore interessato vanno
sempre preferiti.Un esame invasivo o che comporta un rischio per la salute del lavoratore può essere richiesto solo dopo averne valutato i benefici ed i rischi e non è giustificato
sulla base solo di richieste assicurative. Tale esame è condizionato al consenso consapevole del lavoratore e deve essere eseguito secondo i più alti standard professionali.
- 13. Gli OML devono contribuire alla salute pubblica in vario modo, ed in particolare mediante partecipazione ad attività di istruzione, promozione e controllo sanitari. Nel partecipare a
questi programmi gli OML devono coinvolgere, nella programmazione ed attuazione degli stessi, la partecipazione sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Essi devono inoltre proteggere la
riservatezza delle informazioni sanitarie personali dei lavoratori.
- 14. Gli OML devono essere consapevoli del loro ruolo della protezione della comunità e dell'ambiente. Essi devono promuovere e collaborare, secondo le loro competenze,
all'identificazione, valutazione e prevenzione dei rischi ambientali derivanti o che potrebbero derivare da attività o processi lavorativi dell'impresa.
- 15. Gli OML devono riferire con obiettività alla comunità scientifica circa fattori di rischio lavorativi nuovi o sospetti e relative misure di prevenzione. Gli OML impegnati
nella ricerca devono programmare e svolgere la loro attività su solide basi scientifiche con piena indipendenza professionale e seguire i principi etici propri della ricerca medica, compresa
una valutazione da parte di un comitato etico indipendente, quando necessario.
Condizioni dello svolgimento delle funzioni degli operatori di Medicina del Lavoro
- 16. Gli OML devono agire sempre, quanto a priorità, nell'interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli OML devono basare i loro giudizi sulla conoscenza scientifica e
sulla competenza tecnica e richiedere consiglio specialistico agli esperti, se necessario. Essi devono trattenersi dall'esprimere giudizi, pareri od azioni che possono compromettere la fiducia
nella loro integrità ed imparzialità.
- 17. Gli OML devono osservare la piena indipendenza professionale ed osservare le regole della riservatezza nell'adempimento delle loro funzioni. Essi, nell'esprimere giudizi o affermazioni, non
devono in nessun caso lasciarsi influenzare da conflitti d'interesse, soprattutto quando si tratta di informare il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti nell'impresa su fattori di
rischio o situazioni che mostrano evidenza di pericolo per la salute o la sicurezza.
- 18. Gli OML devono instaurare un rapporto di fiducia, confidenza ed equità con coloro per i quali essi prestano i loro servizi. Tutti i lavoratori vanno trattati allo stesso modo senza
alcuna forma di discriminazione per età, sesso, stato sociale, etnia, opinioni politiche, ideologiche o religiose, tipo di malattia o ragioni che hanno portato alla consultazione degli OML.
Bisogna instaurare e mantenere una chiara via di comunicazione tra OML e dirigenti d'impresa responsabili al livello più alto delle decisioni relative alle condizioni e all'organizzazione
del lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa, o col Consiglio dei dirigenti.
- 19. Qualora si renda opportuno, gli OML devono richiedere che venga inserita nel loro contratto di lavoro una clausola sugli aspetti etici. Tale clausola dovrebbe contenere, in particolare, il
diritto degli OML ad applicare gli standard ed i principi etici professionali. Gli OML non devono accettare condizioni di pratica professionale che non permettano alle loro funzioni di raggiungere
gli standard ed i principi etici desiderati. I contratti di lavoro devono contenere indicazioni sulla posizione legale, contrattuale ed etica in particolare in materia di conflitto, accesso ai dati
e riservatezza. Gli OML devono far sì che il loro contratto di lavoro non contenga condizioni che possano limitare la loro indipendenza professionale. Nei casi dubbi, i termini del contratto
devono essere controllati di concerto con l'autorità competente.
- 20. Gli OML devono conservare la documentazione con un adeguato livello di riservatezza al fine di individuare problemi di medicina del lavoro nell'impresa. Tale documentazione comprende dati
relativi alla sorveglianza dell'ambiente di lavoro, dati personali quali la storia lavorativa e dati sanitari quali la storia dell'esposizione lavorativa, risultati del monitoraggio personale
dell'esposizione a fattori di rischio lavorativi e certificati di idoneità. I lavoratori devono avere accesso alla propria documentazione.
- 21. I dati sanitari individuali ed i risultati degli accertamenti sanitari devono essere registrati in cartelle sanitarie riservate che vanno conservate sotto la responsabilità del
medico del lavoro o del personale paramedico competente.
L'accesso alla cartella sanitaria, la sua trasmissione o rilascio e l'uso delle informazioni in essa contenute sono regolati da leggi o regolamenti nazionali e da codici etici per i medici curanti.
- 22. Quando non sia possibile l'identificazione individuale, informazioni sanitarie di gruppi di lavoratori possono essere date alla direzione ed ai rappresentanti dei lavoratori nell'impresa o
ai comitati per la salute e la sicurezza, ove essi esistono, al fine di aiutarli nella loro azione tendente a proteggere la salute e la sicurezza dei gruppi di lavoratori esposti a rischio. Gli
infortuni e le malattie professionali devono essere denunciati alle autorità competenti secondo le leggi ed i regolamenti nazionali vigenti.
- 23. Gli OML non devono chiedere informazioni personali che non siano mirate alla protezione della salute dei lavoratori in rapporto al lavoro. Tuttavia, il medico del lavoro può chiedere
ulteriori informazioni mediche al medico curante o al personale medico ospedaliero, col consenso consapevole del lavoratore e al fine di proteggere la salute. Nel fare ciò il medico del
lavoro deve avvertire il medico curante del lavoratore o il personale medico ospedaliero del proprio ruolo e del motivo per cui l'informazione medica viene richiesta. Col consenso del lavoratore,
il medico del lavoro o il personale paramedico competente può, se necessario, fornire al medico curante del lavoratore informazioni sanitarie o sui rischi, o sull'esposizione o su
coercizioni nel lavoro che comportino un particolare rischio a causa del preesistente stato di salute del lavoratore.
- 24. Gli OML devono collaborare con gli altri operatori sanitari per la protezione della riservatezza dei dati medico-sanitari riguardanti i lavoratori. Qualora sorgano problemi di una certa
importanza gli OML devono informare l'autorità competente di eventuali procedure o pratiche in uso che siano, secondo loro, contrarie ai principi etici. Ciò riguarda in particolare la
riservatezza medica, inclusi i commenti verbali, la conservazione della cartella e la protezione della riservatezza nell'archiviazione e nell'uso di informazioni mediante computer.
- 25. Gli OML devono favorire la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni circa la necessità di una piena indipendenza professionale ed evitare ogni
contrasto con la riservatezza medica al fine di conservare il rispetto della dignità umana e di aumentare l'accettabilità e l'efficacia della Medicina del Lavoro.
- 26. Gli OML devono cercare il consenso dei datori di lavoro dei lavoratori e delle loro organizzazioni, come pure delle autorit& agrave; competenti al fine di applicare nella medicina del
lavoro i più alti standard etici. Essi devono istituire un programma di verifica professionale delle loro stesse attività in modo da garantire che standard adeguati sono stati
fissati, che questi vengono raggiunti e che eventuali difetti vengono individuati e corretti.
Tratto da: Med. Lav. 1993; 84, 4.
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