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FAQ ECM - 2016 - Dicembre 2016

FAQ ECM - 2016

Pubblichiamo, a fine anno, un breve testo riassuntivo delle caratteristiche principali del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) e delle peculiarità riguardanti i medici competenti e gli adempimenti obbligatori da mettere in atto all'inizio del prossimo anno. Si ringrazia per il contributo il coordinamento della sezione tematica AProMel SIMLII, che ha elaborato il testo.

Con l'occasione tutta la Redazione del sito invia ancora ai lettori e a tutti i colleghi i più cordiali auguri di uno splendido 2017

1. Cos'è il programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) ?

L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e al proprio sviluppo professionale.

2. Quando ha avuto inizio e come si articola il programma nazionale ECM ?

Il programma nazionale ECM è stato avviato nel 2002 (DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999, che avevano istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità) e dopo una iniziale fase "sperimentale" è stato successivamente articolato in cicli triennali.

3. Quale è cominciato l'ultimo ciclo triennale ?

L'ultimo ciclo triennale ha avuto inizio il 1° gennaio 2014 e si concluderà il 31 dicembre 2016.

4. L'obbligo di aggiornamento è valido per tutti i medici ?

Sì, tutti i medici (e, più in generale, tutti i professionisti sanitari) hanno l'obbligo deontologico di acquisire e mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile.

5. Quale è la differenza per i "medici competenti" (ex D.Lgs. 81/08) ?

I medici competenti, a differenza degli altri professionisti sanitari, ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 sono obbligati ad acquisire i crediti previsti per ogni programma triennale nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro". Il completamento di ciascun ciclo triennale è inoltre indispensabile per esercitare l'attività professionale e per essere inseriti nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.

6. Quanti sono i crediti da acquisire in ogni ciclo triennale ?

Fino ad ora i crediti da acquisire per ogni ciclo triennale sono stati fissati a 150. Recentemente, inoltre, è stato deciso che non sono più richiesti "range" minimi e massimi di crediti da acquisire ogni anno ma che è obbligatorio solamente acquisire il totale dei crediti per ogni ciclo triennale (determina Commissione ECM del 07 luglio 2016).

7. Ci sono limiti o differenze tra i crediti acquisiti con la partecipazione a eventi residenziali e quelli acquisiti con la Formazione A Distanza (FAD) ?

No, non esiste alcun limite o differenza tra le varie modalità di formazione.

8. Si possono riportare da un triennio all'altro i crediti in più maturati in precedenza ?

No. Per ogni triennio formativo valgono i crediti acquisiti in quell'intervallo temporale.

9. Per quanto riguarda il totale del triennio, ci sono dei "bonus" da poter considerare ?

Sì. Nel triennio 2014-2016 era possibile detrarre fino a 45 crediti in relazione al completamento del triennio precedente. Per il prossimo triennio 2017-2019 sono previste le seguenti detrazioni:

- 15 crediti se si sono conseguiti fino a 120 crediti nel triennio attuale;

- 30 crediti nel caso di conseguimento di 150 crediti.

In altri termini, tutti i sanitari che hanno raggiunto nel triennio attuale la quota di 150 crediti nel prossimo ciclo 2017-2019 dovranno acquisire solamente 120 crediti in totale (cioè 150 - 30 di bonus). Resta ferma, per i medici competenti, come già detto, la percentuale di almeno il 70% da acquisire nella disciplina Medicina del Lavoro (come prima riferito).

10. Ci possono essere altri casi di possibile minore acquisizione di crediti nel triennio ?

Sì, sono i cosiddetti casi di ESONERO e di ESENZIONE. Per esonero si intendono i periodi di formazione accademica (ad esempio frequenza a corsi di specializzazione o master); per esenzione si intendono, invece, i casi di interruzione dell'attività professionale dovuti a cause di forza maggiore (ad esempio gravidanza, malattie invalidanti etc.). In entrambi i casi viene stabilita una decurtazione nella misura di 4 crediti/mese (un mese = periodo compreso da 16 a 31 giorni).

11. I casi di esonero o esenzione sono riconosciuti automaticamente dal Ministero ?

No. In tutti i casi le decurtazioni da applicare vanno esplicitamente documentate e richieste dal singolo professionista.

12. Dove si può controllare la propria posizione, relativamente all'obbligo ECM ?

Ogni professionista sanitario può verificare la propria situazione e i crediti maturati attraverso il portale Internet di CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie - link http://www.cogeaps.it ), registrandosi al sito e accedendo alla pagina dell'anagrafe crediti personale.

13. Perché alcuni eventi non compaiono ?

Intanto occorre ricordare che i provider hanno 90 giorni di tempo per registrare i vari eventi formativi, per cui la partecipazione in questione potrebbe non essere stata ancora inserita. Inoltre esistono due sistemi di accreditamento, uno nazionale e uno regionale, che coesistono; il sistema nazionale raccoglie circa il 60% totale degli eventi, con più facile tracciabilità e rintracciabilità dei crediti acquisiti mentre per il sistema regionale potrebbero esserci effettive difficoltà. Per ovviare a questa problematica si rimanda a quanto detto al successivo punto 15.

14. Sebbene si sia medico competente uno o più eventi cui si è regolarmente partecipato non sono stati accreditati nella Disciplina "Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro": perché ?

Fino a qualche anno addietro gli eventi accreditati "per tutte le discipline" venivano automaticamente attribuiti dal provider alla disciplina di appartenenza per cui, ad esempio, i medici specialisti in Igiene - benché medici competenti - si vedevano attribuire l'evento per la specialità citata. Alcune volte questo è successo anche per convegni di Medicina del Lavoro o, addirittura, per il congresso nazionale SIMLII. In questi casi si suggerisce di scrivere al provider indicando di svolgere l'attività professionale di "medico competente" e, quindi, di rettificare la disciplina formativa attribuita, segnalando l'equivoco per conoscenza anche a CoGeAPS e all'Ordine dei Medici territorialmente competente.

15. Che fare se un evento cui si è partecipato non risulta nel sito MyECM ?

In questi casi è sempre possibile segnalare il disguido per via telematica attraverso lo stesso sito, inviando copia dell'attestato di partecipazione all'evento formativo. Inoltre dal 1 aprile 2017 gli Ordini dei Medici potranno certificare il triennio 2014/16 mediante esibizione delle documentazioni probanti, soprattutto di quelle non rintracciabili sul sito CoGeAPS perché accreditate a livello regionale, per errore del provider o qualsiasi altro motivo.

16. Si può certificare anche l'attività di formazione svolta in proprio ?

Sì. L'evidenza di lettura, consultazione, studio di testi e/o riviste e documenti affini alla propria disciplina, peraltro prevista sin dal 2011, può essere autocertificata e attestata dal locale Ordine dei Medici ma non può superare il 10% del debito formativo di ciascun professionista sanitario.

17. Sono previste anche altre modalità di acquisizione di crediti ECM ?

Sì. Nel prossimo ciclo triennale 2017-2019 potranno essere ottenuti crediti anche mediante attività di "tutoraggio" di uno o più specialisti con riconoscimento di 4 crediti/mese di attività (numero di giorni compresi tra 16 e 31), certificata dall'Ordine dei Medici di appartenenza. Altri crediti potranno essere conseguiti con pubblicazioni a stampa, ma solo come primo o secondo autore, o con attività di sperimentazione clinica documentata, con numero di crediti differenziati rispetto a ogni progetto di ricerca.

18. E per chi svolge attività di docenza ?

I professionisti che hanno svolto attività di docenza - esclusivamente nell'ambito di eventi accreditati al sistema ECM - possono acquisire fino al 50% del proprio debito formativo con tale modalità, evidenziando queste occasioni nel loro percorso formativo.

19. Cosa accade se non si sono conseguiti i crediti previsti nel triennio 2014-2016 ?

I professionisti sanitari che non hanno conseguito il totale dei crediti del triennio in questione entro il 31 dicembre 2016 potranno recuperare tale deficit entro e non oltre il 31 dicembre 2017 (DM 04/03/2009). La Commissione Nazionale ECM, nella riunione del 13/12/2016, ha deliberato di consentire il completamento dei crediti relativi al triennio 2014-2016 entro tale data (31/12/2017) nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Naturalmente tali crediti ECM, acquisiti nel corso dell'anno 2017 quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016 non saranno compresi nel computo del triennio 2017-2019.

Attenzione: i medici competenti che dovessero trovarsi in tale condizione non potranno essere iscritti nell'Elenco Nazionale fino al raggiungimento del totale dei crediti previsti per il trienni 2014-2016.

20. Per i medici competenti l'iscrizione e il rinnovo presso l'Elenco Nazionale avviene automaticamente ?

No. Il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2009 "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" prevede al comma 2 dell'art. 2 che "il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di ECM (...) previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., qualerequisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente comporta per l'interessato l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione". Quindi al compimento di ogni ciclo triennale, all'inizio dell'anno successivo all'ultimo anno del ciclo occorrerà inviare la relativa autocertificazione al Ministero della Salute e p.c. al locale Ordine dei Medici mediante raccomandata o via PEC (medicicompetenti@postacert.sanita.ite PEC dell'Ordine dei Medici di appartenenza). Si consiglia di inviare l'autocertificazione tempestivamente, nei limiti del possibile - per quanto riguarda il triennio formativo 2014-2016 - entro il 15 gennaio 2017.

21. E' necessario inviare anche, in allegato, la documentazione probante degli eventi cui si è partecipato nel triennio ?

No. Trattandosi di autocertificazione è obbligatorio allegare solo la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; si consiglia, eventualmente, di allegare la stampata della pagina del sito MyECM con il riepilogo degli eventi del triennio e con il totale del punteggio raggiunto.

22. Per i medici competenti sono previsti controlli ?

Sì. L'ufficio competente del Ministero della Salute può disporre controlli a campione sul possesso dei requisiti formativi di ciascun medico competente per verificare l'assolvimento degli obblighi di legge. Inoltre, in occasione delle attività ispettive degli Organi di Vigilanza preposti, può essere verificato l'assolvimento dell'obbligo ECM da parte del singolo medico competente (controllo dell'iscrizione all'Elenco Nazionale, richiesta di documentazione probante del possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08 etc.).

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