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Linee guida del coordinamento delle regioni sul rischio chimico - Novembre 2002

Linee guida del coordinamento delle regioni sul rischio chimico

La produzione delle LINEE GUIDA per il Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94 (protezione da agenti chimici) da parte del coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome continua l'esperienza già a suo tempo realizzata per il decreto legislativo 626.

Tale attività di produzione di linee guida caratterizza l'esperienza tecnico istituzionale del nostro paese rispetto ad altri paesi europei: è figlia del mix di federalismo e centralismo del sistema di prevenzione pubblico e privato, della collocazione di competenze tecniche e funzioni sia di controllo che di attività di prevenzione e promozione nel sistema regionale di salute.

A fronte di normative di attuazione di direttive europee che nel nostro paese hanno richiesto uno sforzo di applicazione e anche di interpretazione, negli ultimi casi, come per il D.Lgs. 25/02, tale sforzo di interpretazione è risultato ancora più marcato.

Vorrei rifuggire da un percorso perverso che porti a "interpretare le interpretazioni" o meglio a elaborare delle "linee guida alle linee guida" ma rappresentare le linee guida per quello che contribuiscono a orientare: l'occasione recente per queste essenziali riflessioni, anche per il coivolgimento personale diretto con altri nella sua organizzazione, è stata una convention-seminario degli operatori della prevenzione delle ASL della Regione Toscana durante il quale le linee guida sono state illustrate in prima battuta e che successssivamente troveranno specifici momenti per le parti sociali.

Come per le linee guida per il 626, le linee guida per il rischio chimico , ma ricordiamo anche quelle per il rischio cancerogeno e quelle per le polveri di legno, sono utili sia al sistema di prevenzione e controllo sia per tutti i soggetti dei sistemi di prevenzione delle aziende.

Le linee guida hanno il pregio e l'onere di essere un primo valido e forte sforzo di commento e orientamento e per questo hanno ricevuto delle osservazioni che in molti casi possono trovare la prima motivazione in una tendenza a vedere soddisfatte delle aspirazioni per contenuti che nel D.Lgs. 25 non ci sono: teniamo presente che le linee guida - qualunque sia il soggetto che le produce - non sono lo strumento per eventualmente cambiare la norma ma devono attenersi al testo della norma medesima.

Va citato ad esempio il dibattito sul ruolo delle figure del sistema di prevenzione nelle aziende, per intendersi se sia più importante questa o quella figura questo o quell'aspetto di tutto il percorso applicativo.

La norma attuale dei servizi alle imprese per la prevenzione è un capitolo di normativa al quale porre mano e anche un vulnus del sistema attuale figlio della Direttiva quadro e delle direttive ad essa collegate come recepite nel nostro paese prevenzione.

I servizi alle imprese e la loro caratteristica: singoli professionisti? oppure un sistema di priofessionisti e in questo caso quali requisiti numerici e qualitativi minimi di questo pool di professionisti - medico del lavoro, tecnico di prevenzione, psicologo ergonomo igienista industriale e via dicendo?

Per altri paesi Europei, nel caso della Spagna, esiste un obbligo di un accreditamento istituzionale di servizi polidisciplinari.

Il sistema pubblico sta lavorando presso l'ISPESL ad un ulteriore sforzo per linee guida del rischio chimico: crediamo che le linee guida del Coordinamento delle Regioni saranno la base oltremodo indispensabile per questo sforzo messo in cantiere.


Pregi e virtù delle linee guida

Gli allegati sono strumenti utili, e partiamo volutamente da questi:

  • A - Riferimenti per la classificazione di agenti chimici pericolosi
  • B - Alcuni siti web per le informazioni sugli agenti chimici pericolosi

Sono cassette degli attrezzi che devono essere consultati per misurasi adeguatamente con lo sforzo che la norma impone.

Ambiti di contributi forniti dalle linee guida

Campo di applicazione e definizioni: veramente ampio e strettamente correlati sia gli aspetti di sicurezza che di Igiene del lavoro.

Valutazione del rischio quali-quantitativa preceduta dalla completa e preliminare identificazione dei "pericoli".

La raccomandazione di norme tecniche che possono rendere meno ideologico il dibattito sul rischio moderato e la traduzione impropria dei termini del testo della direttiva europea.

Sorveglianza sanitaria ad esposti a piombo metallico e suoi composti: D.Lgs. 277/91 e D.Lgs. 25/02

Le linee guida si rapportano al testo della norma, che in quanto tale contiene delle criticità ma il dibattito va orientato alle modifiche della norma: in questo caso le competenze e le conoscenze del mondo scientifico e delle parti sociali si devono dispiegare al meglio per arrivare a delle necessarie modifiche come fu a suo tempo per il 626.

Un forum ampio su questo tema è non solo giusto, ma necessario.


Le Linee Guida sono reperibili online sul sito web dell'associazione "Ambiente e Lavoro".

  • Dr. Domenico Taddeo, Direttore UF Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro - ASL 5 di Pisa

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