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La vaccinazione nei lavoratori della sanità tra obbligo e possibilità - Febbraio 2004

La vaccinazione nei lavoratori della sanità tra obbligo e possibilità

Gli articoli 1, 32, 35 e 41 della Costituzione giustificano il principio che la salute del lavoratore non è un bene disponibile per il singolo ma tutelato nell'interesse della collettività. Derivano da questo principio gli articoli 2087 del codice civile, che pone in capo all'imprenditore la responsabilità della tutela della salute dei lavoratori e la presenza di una tutela privilegiata per i lavoratori rappresentata dalla tutela INAIL.

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Sempre sulla base di questi principi è fatto obbligo al lavoratore di tutelare la propria ed altrui salute, obbligo esplicitamente previsto nel D.Lgs. 626/1994 all'art. 5. la violazione da parte dei lavoratori di tale obbligo, in particolare dell'osservanza delle disposizioni impartite per la protezione collettiva e individuale (comma 2) sono sanzionate con l'arresto fino a 1 mese o l'ammenda da 206 a 619 €.

Art. 5: (Obblighi dei lavoratori).

  1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  2. In particolare i lavoratori:
    • a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
    • b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
    • c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
    • d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    • e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    • f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
    • g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
    • h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il principio era tra l'altro già presente, anche se in modo meno tassativo ed esplicito fin dal DPR 303/1956 che, sempre all'articolo 5 recita:

Art. 5: (Obblighi dei lavoratori).

I lavoratori devono:

  • a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
  • b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
  • c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
  • d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione.

Che l'obbligo della sicurezza sia da intendersi come tassativo è confermato inoltre dall'articolo 4 del DPR 303/1956 che prevedeva l'obbligo del datore di lavoro di disporre ed esigere da parte dei singoli lavoratori l'osservanza delle norme di sicurezza.

Art. 4. (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti).

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

  • a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
  • b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
  • c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
  • d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Il datore di lavoro ha il potere/dovere di predisporre ed esigere l'adozione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori anche in forza degli effetti economici che il loro comportamento determina.

Un aspetto infatti, poche volte considerato, è legato agli effetti che il comportamento del lavoratore ha nei confronti del datore di lavoro ed agli obblighi che tale comportamento contrae per il datore di lavoro. Un primo aspetto riguarda indubbiamente gli aspetti economici legati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale assicurazione è obbligatoria e copre tutti gli infortuni e malattie professionali, indipendentemente dal fatto che tali infortuni siano avvenuti per colpa od errore del lavoratore, con l'esclusione del dolo. A questo proposito sono esplicite le disposizioni degli articoli 64, 65, 67 e 11 del DPR 1124/1965.

Art. 64.

L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli artt. 692 e seguenti del cod. proc. civ. ed all'art. 231 del cod. proc. pen.

Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.

Art. 65.

L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.

Art. 67.

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.

Art. 11.

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. [...]

L'istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Più oltre, all'articolo 114 è riaffermata, come già evidenziato precedentemente, la indisponibilità da parte del lavoratore della propria salute e delle conseguenze che il lavoro può provocare su essa. Non è quindi possibile prevedere alcun "esonero di responsabilità" per il datore di lavoro, né tale "esonero" potrebbe avere alcun effetto sugli obblighi per legge gravanti sul datore di lavoro.

Art. 114.

È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la misura stabilita nel presente titolo.

Le transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla misura di essa non sono valide senza l'omologazione del tribunale del luogo dove si è effettuata la transazione stessa. All'omologazione il tribunale provvede in Camera di Consiglio.

L'oggetto dell'assicurazione riguarda tutti gli infortuni (art. 2) che causino inabilità al lavoro per più di tre giorni, essendo i primi tre giorni e quello in cui è avvenuto l'infortunio a completo carico del datore di lavoro.


Art. 2.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi la astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali (1).

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 226 del 17 Giugno 1987, ha dichiarato illegittima questa norma, nella parte in cui essa non ricomprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali. Con la stessa sentenza é stata dichiarata, altresì, l'illegittimità degli artt. 16, L. 22 giugno 1933, n. 851; 329, comma primo, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 2, comma secondo, parte seconda, R.D. 17 Agosto 1935, n. 1765.

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000, n. 38.


L'unico effetto che l'assicurazione ha nei confronti del datore di lavoro è l'esonero della responsabilità civile, tranne quando l'infortunio sia stato determinato dal comportamento penalmente rilevante del datore di lavoro o di soggetti preposti al controllo delle disposizioni del datore di lavoro (articoli 10, 11) in questo caso l'Istituto si può rivalere nei confronti del responsabile per le somme corrisposte.

Art. 10.

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma dell'art. 66 e seguenti.

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11.

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolata in base alle tabelle di cui all'art. 39.

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

L'istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.


L'onere assicurativo è a completo carico del datore di lavoro (art. 27) ed il premio è calcolato in base agli impegni economici che derivano all'INAIL (art. 39, 40 e 41)).

Art. 27.

La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 619.

Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.

Art. 39.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Art. 40.

Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'art. 127 è determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.

La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.

Art. 41.

Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.

I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.


Il valore del premio assicurativo è rapportato all'andamento del fenomeno infortunistico aziendale (art. 3 D.Lgs n. 38/2000) ed è calcolato in base ad un'articolata procedura, prevista dal DM 12/12/2000, in misura percentuale sul totale delle retribuzioni erogate dal datore di lavoro.

Art. 3. (Tariffe dei premi).

  1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
  2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
  3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.
  4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Inail, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
  5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'Inail in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 Dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
  6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.
  7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della L. 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Effetti del fenomeno infortunistico sul premio assicurativo si manifestano anche a carico delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art 25 del D.Lgs n. 276/2003 (Riforma Biagi) anche se appare prematuro valutarne l'impatto.

Art. 25. (Norme previdenziali).

  1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
  2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
  4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

È evidente come in aziende che occupano migliaia di lavoratori piccole oscillazioni delle percentuali di premio assicurativo si traducano in cifre di elevata entità, all'esborso delle quali il datore di lavoro non può in alcun modo opporsi, se non impedendo che l'oscillazione del premio si concretizzi. Parimenti piccole oscillazioni in riduzione del premio si traducono in notevoli risparmi di gestione.

Essendo la vaccinazione contro l'epatite B una vaccinazione altamente efficace, tanto da essere diventata obbligatoria per tutti i nuovi nati, ed essendo il rischio di contrarre l'epatite B elevato negli operatori sanitari, tanto da potersi invocare la presunzione legale semplice, non essendo più necessario identificare il turno di lavoro in cui sia avvenuto il contatto con l'agente biologico, in operatori sanitari che effettuino attività in cui ci possa essere l'esposizione a materiale biologico, la vaccinazione rappresenta un fattore di protezione determinante cui il lavoratore non può sottrarsi, pena vedersi negata l'idoneità all'effettuazione della mansione. Non è possibile prevedere inoltre alcun "scarico di responsabilità" in quanto questo non è nella disponibilità del lavoratore.

Analizzate le conseguenze economiche generali del fenomeno infortunistico, vediamo ora più specificamente l'aspetto legato al problema dell'esposizione non deliberata dei lavoratori ad agenti biologici, come può avvenire in ambito sanitario.

Il D.Lgs. 626/1994 dedica l'intero titolo VIII alla protezione dei lavoratori dagli agenti biologici. Non v'è dubbio che, in base all'art. 73, l'ambito sanitario ricada nel campo di applicazione del titolo VIII almeno in termini generali.

Art. 73. (Campo di applicazione).

  1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
  2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 Marzo 1993, n. 91, è soppresso.

Sembra, a mio parere, potersi escludere che le attività sanitarie ricadano nel campo di applicazione dell'art. 76 relativo alla autorizzazione o comunicazione all'organo di vigilanza, anche se qualche dubbio può sorgere dalla lettura dell'art. 77.

Art. 76. (Comunicazione).

  1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
    • a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
    • b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
  2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
  3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
  4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
  5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del D.Lgs. 3 Marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
  6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

Art. 77. (Autorizzazione).

  1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della Sanità.
  2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
    • a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
    • b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
  3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
  4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della Sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
  5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
  6. Il Ministero della Sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della Sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

Qualche dubbio interpretativo può sorgere in relazione al documento di valutazione del rischio ed alle caratteristiche che deve avere; in ogni caso, in base al comma 4 ed all'allegato 9; le lavorazioni sanitarie ricadono indubbiamente nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 626/1994.

Art. 78. (Valutazione del rischio).

  1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
    • a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo pr la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
    • b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
    • c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
    • d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
    • e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
    • f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
  2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
  3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
  4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
  5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
    • a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
    • b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
    • c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
    • d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
    • e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
  6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Il datore di lavoro ha quindi l'obbligo di adottare tute le misure per prevenire l'esposizione dei lavoratori, adottando, tra l'altro, le misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione (comma 2 lettera d). La violazione di quest'obbligo è sanzionata per il datore di lavoro ed i dirigenti con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 1549 a 4131€, per i preposti con l'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 258 a 1032 €.

Art. 79. (Misure tecniche, organizzative, procedurali).

  1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
  2. In particolare, il datore di lavoro:
    • a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
    • b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
    • c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
    • d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
    • e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
    • f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
    • g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
    • h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
    • i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
    • l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
    • m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

Qualche perplessità sorge nell'interpretazione delle misure igieniche, ed in particolare se tutte le misure igieniche previste siano da adottarsi obbligatoriamente anche nelle strutture sanitarie (vedi separazione abiti civili e da lavoro); in caso affermativo, e cioè che la struttura sanitaria sia da considerarsi globalmente luogo in cui vi è rischio di esposizione, va valutato l'impatto del comma 2 relativo al divieto di assunzione di cibi, bevande e, in maniera particolare, di fumo. La violazione della predisposizione delle norme igieniche è sanzionata per il datore di lavoro ed i dirigenti con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 1549 a 4131€, per i preposti con l'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 258 a 1032 €. La violazione del divieto di fumare o assumenre cibi o bevande è sanzionata per chiunque la violi con la sanzione amministrativa da 51 a 154 €.

Art. 80. (Misure igieniche).

  1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
    • a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
    • b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
    • c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
    • d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
  2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.

Per le strutture sanitarie inoltre è previsto che, in caso di materiali o rifiuti con possibile presenza di agenti biologici, la loro manipolazione debba avvenire senza rischi per l'operatore. Anche in questo caso la sanzione prevista per il datore di lavoro ed i dirigenti è l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 1549 a 4131€, per i preposti l'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 258 a 1032 €.

Art. 81. (Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie).

  1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
  2. In relazione si risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
  3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.

Previsioni specifiche di tutela ambientale sono previste per i laboratori.

Art. 82. (Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari).

  1. Fatto salvo quanto specificamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
  2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
    • a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
    • b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
    • c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
  3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
  4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
  5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della Sanità, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

I lavoratori sono coinvolti nella prevenzione dell'esposizione a rischio biologico in quanto sono tenuti a segnalare tutti gli incidenti, indipendentemente dalla loro pericolosità o dimensione. Anche questa violazione è sanzionata per i lavoratori con l'arresto fino ad un mese o l'ammenda da 206 a 619€.

Art. 84. (Misure di emergenza).

  1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
  2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
  3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

L'informazione e la formazione sono alla base della prevenzione, anche se non è chiaro come tale attività si esplichi in ambito sanitario, dove la quasi totalità del personale è selezionata in base ad un percorso formativo specifico. Infatti, tra il personale di assistenza, solo gli ausiliari non sono selezionati in base ad una specifica preparazione professionale, certificata da organismi quali l'Università o la Regione per il tramite delle Aziende Sanitarie. Un datore di lavoro deve dare per scontata che l'attività di formazione ed informazione generale sia stata già acquisita e deve, eventualmente fornire le nozioni relative alla specifica lavorazione, o deve ripetere tale adempimento e curarne la ripetizione quinquennale?

Art. 85. (Informazioni e formazione).

  1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
    • a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
    • b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
    • c) le misure igieniche da osservare;
    • d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
    • e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
    • f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
  2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
  3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
  4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

Punto cruciale, come in tutta la normativa prevenzionale, è la sorveglianza sanitaria affidata al Medico Competente che interviene sia a livello collettivo che individuale.

La vaccinazione viene offerta, ma indubbiamente non imposta, nei soggetti non immuni (comma 2 lettera a), la sorveglianza sanitaria deve controllare l'assenza di segni di esposizione o contatto con agenti biologici nei lavoratori sorvegliati (comma 2 bis), inoltre il Medico Competente è esplicitamente incaricato di formare/informare il lavoratori sull'efficacia ed i pericoli della vaccinazione. L'omissione della segnalazione di anomalie legate agli agenti biologici è sanzionata per il Medico Competente con l'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 516 a 3098€

Art. 86. (Prevenzione e controllo).

  1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
  2. Il datore di lavoro, su conforme parere del Medico Competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
    • a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente;
    • b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8, D.Lgs. 15 Agosto 1991, n. 277.
  3. Bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il Medico Competente ne informa il datore di lavoro.
  4. Ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78.
  5. Quater. Il Medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Qualche problema interpretativo si pone nell'interpretazione dei soggetti da iscriversi nel registro degli esposti. Una rigida lettura della norma potrebbe portare alla conclusione che tutti i lavoratori dei laboratori di microbiologia, dove venga fatta diagnosi di malattie legate ad agenti di gruppo 3 o 4 (TBC, HBV, HCV, HIV, ecc) siano da iscriversi nel registro degli esposti.

Art. 87. (Registri degli esposti e degli eventi accidentali).

  1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
  2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il Medico Competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
  3. Il datore di lavoro:
    • a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
    • b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e sull'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
    • c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto Superiore di Sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
    • d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
    • e) tramite il Medico Competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
  4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
  5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
  6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della Sanità e del Lavoro e della Previdenza Sociale sentita la commissione consultiva permanente.
  7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della Sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

Nessun dubbio invece negli obblighi di segnalazione dei casi di infortunio da agente biologico che hanno dato origine a malattie, anche se non è al momento prevista alcuna sanzione per l'omissione di tale obbligo.

Art. 88. (Registro dei casi di malattia e di decesso).

  1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
  2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
  3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
  4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

Non v'è dubbio quindi che il datore di lavoro debba provvedere, come per altre vaccinazioni obbligatorie, alla predisposizione della vaccinazione anche per l'epatite B nei lavoratori sanitari; la vaccinazione inoltre risulta altamente protettiva, tanto che i nuovi schemi vaccinali, come riportati dal DM 20/11/2000, prevedono che, completato i l° ciclo vaccinale e ottenuta una risposta anticorpale, non si proceda ad alcun controllo successivo.

All. al DM 20/11/2000. Protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite B

[...]

4. Personale sanitario:

È indicata la valutazione della risposta anticorpale a distanza di almeno un mese dal completamento del ciclo primario della vaccinazione contro l'epatite virale B.

È parimenti indicato un controllo anticorpale al momento dell'inizio dell'attività di operatore sanitario per coloro che avessero ricevuto precedentemente un ciclo primario di vaccinazione.

Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario [...] e che presentino positività per anti HBs al controllo anticorpale, non è necessaria lacuna dose di richiamo né ulteriori controlli dello stato immunitario.

Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario [...] e che vengono riscontrati negativo al controllo anticorpale, va somministrata una quarta dose di vaccino contro l'epatite virale B, con ulteriore valutazione anticorpale a distanza di almeno un mese da questa.

Nei soggetti non vaccinati, qualora si dovesse fare ricorso a profilassi post esposizione, oltre alla somministrazione delle immunoglobuline, è indicata l'esecuzione di un ciclo completo di vaccinazione contro l'epatite virale B secondo le modalità descritte al punto 6, paragrafo 1, e la determinazione dell'anti HBs a distanza si almeno un mese dal completamento del ciclo primario (3° dose).

Nei soggetti vaccinati e riscontrati anti HBs negativi (non responders) la profilassi post esposizione va effettuata mediante somministrazione di immunoglobuline specifiche.

[...]

6. Trattamento post esposizione:

Per i soggetti non vaccinati si segue lo schema accelerato di immunizzazione contro l'epatite virale B con somministrazione delle dosi di vaccino ai tempi: 0, 1, 2 mesi e successiva somministrazione di una dose di rinforzo a distanza di 6-12 mesi dalla terza. Contemporaneamente alla somministrazione della prima dose di vaccino è opportuna la somministrazione di immunoglobuline specifiche, in sede corporea diversa da quella utilizzata per l'inoculazione del vaccino contro l'epatite virale B. Le immunoglobuline specifiche vanno somministrate entro il 7° giorno ed il ciclo di vaccinazione per il trattamento post-esposizione va iniziato entro il 14° giorno dal contatto potenzialmente infettante. Per i soggetti pur vaccinati in precedenza, di cui non si conosca la risposta anticorpale al ciclo di immunizzazione primaria, è indicata la somministrazione di immunoglobuline specifiche insieme ad una dose di vaccino e lesecuzione di un test per la ricerca degli anticorpi anti-HBs a distanza di almeno un mese.


Conclusione

In conclusione, non vi è alcun dubbio che nelle operazioni che possono comportare esposizione ad agenti biologici, in particolare in una struttura sanitaria, la vaccinazione contro l'epatite B sia da considerarsi la prima misura di protezione dei lavoratori. È altresì indubbio che in caso di rifiuto immotivato da parte del lavoratore (ovvero non basato su cause oggettive quali allergie, disturbi immunologici ecc.) rappresenta un fattore che deve influenzare il giudizio di idoneità alle mansioni da parte del Medico Competente.

A fronte di un rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione, dopo aver esplorato tutte le possibilità di convincimento del lavoratore, non resta che limitare la sua possibilità di effettuare mansioni che possano rappresentare un rischio di esposizione ad agenti biologici superiore a quello presente nella vita di tutti i giorni anche in ambito extralavorativo.

  • Dr. Pierpaolo Boccalon, Medico del Lavoro Competente - Azienda Ospedaliera di Careggi

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