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Nuove tipologie contrattuali e sicurezza del lavoro - Aprile 2004

Il decreto legislativo n.276/2003, attuativo della legge n.30/2003, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro contiene previsioni di un certo interesse anche in tema di sicurezza del lavoro.

In queste note ne operiamo una prima ricognizione, individuando quelli che a nostro avviso appaiono i principali snodi problematici.

Il richiamo agli orientamenti comunitari

Si afferma innanzitutto che le disposizioni contenute nel decreto

si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare [...] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro [...]

(art.1, 1°comma).

Sul punto è da segnalare che obiettivo dell'Unione, secondo quanto deciso dal Consiglio europeo di Lisbona, del marzo 2000, è la creazione di un più ampio numero di posti di lavoro di migliore qualità, di cui certamente la salute e sicurezza costituiscono indicatori significativi. In tale contesto la flessibilità deve coniugarsi con la sicurezza, oltre che sul mercato del lavoro (sicurezza sociale/formazione), anche nel senso più tradizionale di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

La nozione di lavoratore

Altro aspetto innovativo è la definizione di "lavoratore" come "qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro" (art.2, 1°comma, lett.j). Ci si allontana dunque dal consueto riferimento al lavoro dipendente, in coerenza del resto con le materie trattate nel decreto.

Somministrazione di manodopera

Per la somministrazione di lavoro si richiama sostanzialmente la disciplina in vigore per il lavoro interinale. Ciò con riguardo:

  • ai requisiti giuridici del personale direttivo delle Agenzie del lavoro, che non deve aver riportato condanne penali, tra l'altro, "per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro" (art.5, 1°comma, lett.d);
  • al divieto del ricorso al contratto di somministrazione di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.4, del D.Lgs. n.626/1994 (art.20, 5°comma, lett.c);
  • all'indicazione della presenza di eventuali rischi e delle relative misure di prevenzione, tra gli elementi del contratto di somministrazione (art.21, 1°comma, lett.d);
  • al non computo del lavoratore, nel caso di contratto di somministrazione, "nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro" (art.22, comma 5);
  • alla ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore ed utilizzatore (art.23, 5°comma);
  • ai diritti sindacali, che il lavoratore può esercitare presso l'utilizzatore per tutta la durata della somministrazione (art.24);

È da rilevare che dei danni arrecati ai terzi dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni ne risponde l'utilizzatore (art.26).

Al riguardo è tuttavia da notare come l'ampia facoltà di ricorso alla somministrazione di lavoro nelle ipotesi previste dal decreto (ben al di là di quanto indicato nella delega - cfr. art.1, 2° comma, lett.m), punto 2, legge n.30/2003), attribuendo alla contrattazione collettiva un ruolo solo integrativo per la definizione di ulteriori casi (art.20, 3° comma, lett.i), in riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) o di mera individuazione di limiti quantitativi (art.20, 4° comma, in relazione alla somministrazione di lavoro a tempo determinato), non pare rispondente all'attuale disciplina del lavoro interinale. Quest'ultima affida infatti in primo luogo alla contrattazione collettiva non solo la determinazione dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura (art.1, 2° comma, lett.a), legge n.196/1997), ma anche le ipotesi di divieto "[...] con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi" (art.1, 4° comma, lett.a), legge n.196/1997), previsione tanto più necessaria in assenza, nel decreto in esame, di una espressa indicazione dei lavori particolarmente pericolosi per i quali non si dovrebbe comunque far ricorso al contratto di somministrazione (per il lavoro interinale cfr. l'elenco stabilito con d.m. 31 maggio 1999).

Il carattere sostitutivo della somministrazione di lavoro, ammessa anche a tempo indeterminato, rispetto al lavoro interinale (ai sensi infatti dell'art.85, 1° comma, lett.c) ed f) sono abrogate non solo le norme della legge n.1369/1960, sul divieto di intermediazione di manodopera, ma anche quelle sul lavoro interinale - artt. 1-11, legge n.196/1997) richiederebbe d'altro lato una più puntuale ripartizione degli obblighi di sicurezza tra fornitore ed utilizzatore, quanto meno in relazione agli aspetti più dibattuti sul piano applicativo; in particolare gli obblighi di informazione, di formazione e di sorveglianza sanitaria.

È infine da notare il non chiaro raccordo tra la generale esclusione dal campo di applicazione del decreto delle pubbliche amministrazioni e del loro personale (art.1, 2° comma), e la previsione secondo la quale nei confronti delle pubbliche amministrazioni "la disciplina della somministrazione di lavoro trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato" (art.86, 9° comma).

Lavoro intermittente

Per la sicurezza del lavoro intermittente, o "a chiamata", si riprendono alcune previsioni poste per il lavoro interinale, ora somministrazione di lavoro.

Così:

  • è vietato il ricorso al lavoro intermittente da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.4, D.Lgs. n.626/1994 (art.34, 3°comma, lett.c);
  • il contratto di lavoro intermittente deve riportare le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività da svolgere (art.35, 1° comma, lett.f);
  • è stabilito, come per la somministrazione, il principio di non discriminazione, in base al quale "il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte" (art.38, 1° comma). Sul punto è da chiedersi se la mera estensione formale della disciplina sia sufficiente ad assicurare ai lavoratori intermittenti, e più in generale, temporanei, stante la particolare situazione di disagio e di minori certezze legate al fatto di non far parte in modo stabile di una determinata collettività aziendale, l'effettiva applicazione degli obblighi di sicurezza.
    I maggiori rischi cui sono esposti tali categorie di lavoratori richiederebbero infatti l'adozione di disposizioni specifiche ed ulteriori rispetto a quelle disposte per la generalità dei lavoratori.

Si è d'altro lato opportunamente previsto, correggendo l'originaria formulazione, che il lavoratore intermittente sia computato "nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative e di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre" (art.39), dal momento che in tal caso, diversamente che nella somministrazione, siamo in presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con il soggetto utilizzatore.

Lavoro ripartito

Anche per il lavoro ripartito (unica obbligazione lavorativa tra due o più lavoratori) si precisa che "le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività "[...] debbono essere indicate nel contratto" (art.42, 1° comma, lett.c).

La partecipazione dei lavoratori alle decisioni concernenti l'ambiente di lavoro nonché la scelta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza pare nell'attuale formulazione (cfr. art.44 3° comma) maggiormente garantita che nella precedente. La materia potrà comunque essere più puntualmente regolata dalla disciplina contrattuale.

Part time

Per quanto riguarda la riforma del part time, ferma restando l'opportunità di promuovere l'utilizzo di tale tipologia di lavoro, specie per alcune fasce della popolazione lavorativa, è da interrogarsi se i significativi elementi di flessibilità introdotti, anche sulla base della sola contrattazione individuale (in tema di lavoro supplementare, per il part time orizzontale, di lavoro straordinario, per il part time verticale o misto, di clausole flessibili ed elastiche - cfr. rispettivamente art.46, 1° comma, lettere f), h), j), s)) non vengano a compromettere la stessa sicurezza della prestazione lavorativa.

Formazione

In merito alla revisione dei contratti a contenuto formativo è da condividere la scelta di differenziare l'apprendistato dal contratto di formazione lavoro. Il primo è confermato quale strumento per l'acquisizione di una qualificazione professionale, anche di tipo superiore; il secondo, trasformato in contratto di inserimento, è volto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, appunto l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone particolarmente svantaggiate.

In tale quadro una parte consistente dei contenuti dei percorsi formativi dovrebbe riguardare la materia della sicurezza sul lavoro. Gli enti bilaterali/organismi paritetici, ex art.20, D.Lgs. n.626/1994, nel rispetto degli standards generali fissati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre alla promozione ed, in taluni casi, alla gestione delle iniziative formative, dovrebbero peraltro svolgere un ruolo di controllo e certificazione dell'attività svolta, legando a quest'ultima l'erogazione dei benefici a favore delle imprese.

La formazione effettuata va poi registrata nel "libretto formativo del cittadino", da predisporre per ciascun lavoratore (art.2, 1° comma, lett.i), costituendo la qualifica conseguita credito formativo spendibile per successivi percorsi (art.51).

Collaborazioni coordinate e continuative

In relazione alle collaborazioni coordinate e continuative, ricondotte al "lavoro a progetto", il decreto pur riaffermandone l'assenza di un vincolo di subordinazione, ne prevede una più puntuale regolazione.

Tra gli elementi del contratto devono essere indicate anche "le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto [...]" (art.62, 1° comma, lett.e).

Di fondamentale rilievo è in particolare la previsione contenuta nell'art.66, 4° comma, che estende tra l'altro ai rapporti di lavoro a progetto "le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente [...]". Si pone così termine ad una situazione per certi versi paradossale secondo la quale la normativa prevenzionale ad oggi ha trovato applicazione finanche agli studenti o agli stagisti esposti a rischi particolari, in quanto espressamente equiparati ai lavoratori dipendenti (art.2, 1° comma, lett.a), 2° periodo, D.Lgs. n.626/1994), ma non anche ai collaboratori coordinati e continuativi, in quanto collocati nel lavoro autonomo, ancorchè, d'altro lato, considerati sul piano assicurativo (art.5, D.Lgs. n.38/2000).

Elementi di criticità sono tuttavia riscontrabili nel mancato riferimento a norme di tutela collettiva, in particolare riguardo ad una più puntuale determinazione della casistica del lavoro a progetto, al fine, tra l'altro, di evitare pratiche elusive. Rispetto all'iniziale stesura del decreto si è invece opportunamente ricondotto il limite di 5.000 euro, ai fini della distinzione dal lavoro occasionale, al compenso complessivamente percepito con lo stesso committente nel corso dell'anno solare.

Sicurezza nei cantieri

Ulteriori puntualizzazioni sono previste in materia di sicurezza nei cantieri. Con l'aggiunta di due lettere all'art.3, comma 8, del D.Lgs. n.494/1996, così come modificato dal D.Lgs. n.528/1999, si introduce infatti l'obbligo per il committente o il responsabile dei lavori, di chiedere alle imprese esecutrici un certificato di regolarità contributiva, che può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle casse edili. Il certificato unitamente ad altra documentazione ed al nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori, dovrà poi essere trasmesso all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività (art.86, 10° comma). La portata di tale previsione, volta a limitare il fenomeno del lavoro nero assai diffuso nel settore, è tuttavia sminuita dal fatto di non essere assistita da sanzioni penali per i casi di violazione (art.20, 1°comma. lett.b, D.Lgs. n.494/1996, come modificato dal D.Lgs. n528/1999).

Riordino delle funzioni ispettive

Il decreto delegato non contiene invece norme di attuazione dell'art.8, della legge n.30/2003, relativo alla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. Tra i criteri direttivi ivi riportati particolarmente significativo è quello della "razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale [...]" (art.8, 2° comma, lett.g), che alcune Regioni hanno considerato lesivo delle loro prerogative in materia, promuovendone ricorso davanti alla Corte Costituzionale. Si pone il problema se tale previsione riguardi anche l'attività di vigilanza sulla sicurezza del lavoro e le relative attribuzioni delle Asl. La tematica si collega peraltro, e dovrebbe trovare più propria soluzione, a quanto disposto dall'art.3, della legge sulla semplificazione ed il riassetto normativo, attributivo di una delega al Governo per l'emanazione, entro un anno dalla sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.


Tutti gli articoli del Seminario sono scaricabili dal sito web della snop.

Si ringrazia la Segreteria Scientifica del Seminario ed il Prof. Lai che hanno permesso la pubblicazione sul nostro sito dell'intervento.

  • Prof. Marco Lai, Docente di Diritto del lavoro e Legislazione Antiinfortunistica - Università di Firenze

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