Sorrento, 4 novembre 2004
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene
Industriale (SIMLII) e l'Assemblea generale della SIMLII, rappresentativa di 1800 soci
esprimono soddisfazione per l'armonizzazione e il riordino della legislazione in materia, riservandosi una più approfondita analisi del complesso e ponderoso articolato.
In particolare esprimono piena adesione alla formulazione dell'art. 5, comma 1.d) (Definizione di "Medico Competente") così formulato:
[...] medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
- 1) specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia ed Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro o in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale e delle Assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Università, istruzione e ricerca;
- 2) docenza o libera docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia ed Igiene del Lavoro;
- 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- 4) specializzazione in Medicina dello Sport con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi professionisti.
La specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale ed della Assicurazioni deve essere integrata con la frequenza di master di durata biennale in Medicina Occupazionale attivati, attraverso le sezioni di Medicina del Lavoro, dalle facoltà di Medicina e Chirurgia di una o più Università consorziate. Il numero totale degli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva ed in Medicina Legale e delle Assicurazioni ammessi ogni anno a livello nazionale alla frequenza di master in Medicina Occupazionale, non può superare il 50 percento del numero totale delle borse di studio assegnate dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca alle scuole di specializzazione in Medicina del Lavoro per l'anno accademico precedente.
Tale definizione prevede infatti che la complessa e qualificata attività di Medico Competente per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori possa essere svolta oltre che dagli specialisti in Medicina del Lavoro, anche da specialisti in Igiene e Medicina Preventiva o Medicina Legale e delle Assicurazioni che abbiano però completato il loro iter formativo con un master biennale in Medicina Occupazionale.
Questa definizione risponde pienamente ai principi di adeguata formazione che si devono osservare per svolgere qualsiasi attività professionale specialistica.
Su tale necessità si sono espressi più volte gli Uffici Legislativi dei Ministeri interessati (MIUR, Salute e Welfare).
La SIMLII resta del tutto disponibile per eventuali incontri, chiarimenti e collaborazione in merito.
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