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Note alla bozza di T.U. con riferimento al M.C. e alla sorveglianza sanitaria - Dicembre 2004

In data 18 Novembre 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ottemperando così alla delega precedentemente ottenuta dal Parlamento in seguito all'approvazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229. In sede governativa il testo proposto dalla commissione incaricata è stato parzialmente modificato rispetto all'impianto originale, tra l'altro con dettagli riguardanti proprio la definizione del Medico Competente e la sorveglianza sanitaria.

L'articolato così approvato dal governo dovrà essere inviato all'esame delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata per il previsto parere e dovrà ritornare allo stesso consiglio dei ministri per essere finalmente convertito in legge, entro il termine previsto del 31 Marzo 2005 (ma già al Senato è stata richiesta e ottenuta una proroga fino al 30 Giugno 2005, con decreto peraltro da approvare da parte della Camera dei deputati affinché la proroga stessa divenga definitiva).

Lo schema del decreto legislativo di questo nuovo Testo Unico (1) rappresenta il tentativo di semplificare e razionalizzare una normativa che nel corso degli anni si è fatta sempre più complessa e caotica, talvolta contraddittoria (si cita quanto espresso nel comunicato del governo:

[il decreto legislativo] opera il riassetto della normativa in vigore in materia di salute e sicurezza del lavoro, in attuazione della delega attribuita al Governo dalla legge n. 229 del 2003 che ne prevede il riordino, il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione nel quadro del dettato comunitario e delle Convenzioni internazionali in materia.

Ciò nonostante, data anche la vastità della materia, si tratta di un decreto corposo che comprende un testo di ben 187 articoli con complessivi XVI allegati, oltre alla iniziale relazione di accompagnamento.

Senza entrare nel merito di questioni che riguardano peculiari aspetti della bozza, già criticati da alcune organizzazioni sindacali e da associazioni scientifiche del settore - in particolare la cosiddetta "depenalizzazione" di alcuni momenti della prevenzione negli ambienti di lavoro - in questa nota si vuole puntare l'attenzione sugli aspetti legati alla prevenzione sanitaria e alla figura e al ruolo del Medico Competente.


Da questo punto di vista, una prima interessante novità del TU è rappresentata dall'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori "subordinati", qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro. Ciò rappresenta un avanzamento rispetto alla precedente definizione di lavoratore fornita dal D.Lgs. 626/94, in gran parte determinato dall'irrompere sul mercato del lavoro delle nuove tipologie di lavoro, coseddette "atipiche", introdotte negli ultimi anni con le normative relative (ultimo tra tutti il D.Lgs. 276/2003, la cosiddetta "legge Biagi"). In particolare la definizione di "lavoratore", che si riscontra alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 (2) del TU, è la seguente:

persona che presta il proprio lavoro (3) alle dipendenze o sotto la direzione altrui per profili di sicurezza, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione inclusi tutti i prestatori di lavoro con rapporti di lavoro subordinato speciale o di durata determinata, i prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e i prestatori di lavoro con altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, qualora siano stabilmente inseriti nell'ambiente di lavoro organizzato dal committente. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, i volontari come definiti dalla Legge 1 agosto 1991, n. 266, i volontari dei vigili del fuoco e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Come si evince dal testo, si tratta certamente di una definizione innovativa - peraltro rimarcata anche nella relazione di accompagnamento al Testo - intesa a ricomprendere nel campo di applicazione del disposto legislativo non solo i tipici lavoratori dipendenti ma comunque tutti coloro che operano organicamente sotto altrui direzione, purché stabilmente inseriti in un contesto lavorativo e/o organizzativo etero-gestito. Rientrano nel novero, quindi, i cosiddetti lavoratori atipici, gli apprendisti, gli stagisti ... perfino, come più avanti indicato nel testo, i lavoratori autonomi e i componenti di aziende familiari (4).

Nella relazione di accompagnamento viene inoltre previsto che nella parte del Testo Unico dedicata alle attività pericolose e/o oggetto di sorveglianza medica speciale (cioè nel Capo VIII dello stesso Titolo I) saranno successivamente individuati i casi in cui è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo e le modalità di controllo medico dei lavoratori con contratto di durata temporanea.


La definizione di "Medico Competente" si ritrova al punto d) del comma 1 dell'art. 5, che testualmente recita:

"Medico Competente": medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  2. specializzazione in medicina dello sport con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi professionisti.

Tale definizione modifica parzialmente quella predisposta dalla commissione (5) e, curiosamente, non cita più tra le qualifiche possibili per esercitare l'attività di Medico Competente le docenze universitarie previste nel D.Lgs. 626/94 né l'autorizzazione a esercitare l'attività di Medico Competente di cui alla sanatoria prevista dall'art. 55 del D.Lgs. 277/91.

All'art. 7 (Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti), comma 2 punto b), viene previsto l'obbligo per il datore di lavoro di "nominare, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il Medico Competente".


Novità di rilievo si riscontra all'articolo 18, che riguarda la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 11 dell'attuale D.Lgs. 626/94. La riunione annuale viene mantenuta - sia pure con alcune eccezioni e modifiche che qui non vengono citate - e al punto 2 dell'articolo viene stabilito che:

Nel corso della riunione il datore di lavoro o i dirigenti sottopongono all'esame dei partecipanti:
a) [...];
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
c) l'organizzazione della sorveglianza sanitaria.

In relazione a quanto disposto dal punto b) di questo comma dell'articolo citato, per la verità, non è ben chiaro come il datore di lavoro [o lo stesso Medico Competente, peraltro non espressamente indicato] possa essere informato dell'andamento delle malattie professionali, a meno di non limitarsi semplicemente a riferire del numero dei certificati medici presentati dai lavoratori dell'azienda nell'anno trascorso che, corredati dalle rispettive denunce, sono poi stati inoltrati all'ente assicuratore. Ma anche in questo caso si rimarrebbe comunque in assenza di riscontri certi sull'esito della denuncia (malattia professionale? successivamente riconosciuta? percentuale di invalidità assegnata?), notizie che all'atto pratico sono molto spesso difficili da ottenere nell'ambiente di lavoro (anche da parte degli stessi lavoratori coinvolti, che li tacciono per paura di inesistenti risvolti fiscali) né, tantomeno, possono essere fornite direttamente dall'Inail per il rispetto delle norme in tema di privacy e di segreto professionale. Inoltre, per quanto riguarda il punto c), discutere in occasione di tale riunione periodica della organizzazione della sorveglianza sanitaria è compito assai delicato; in assenza di posizioni ben documentate e ferme da parte del Medico Competente, infatti, si potrebbero ingenerare polemiche e pericolose sollecitazioni sindacali o, peggio, indebiti inserimenti nell'autonomia operativa e professionale dello stesso.


Del primo soccorso (finalmente non più di "pronto soccorso") in azienda si parla all'art. 22. Il datore di lavoro, tenuto conto della natura della attività e delle dimensioni della azienda (ovvero della singola unità produttiva), sentito il Medico Competente "ove previsto", è tenuto a prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro. E' citato l'obbligo di designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di primo soccorso (qualora non vi provveda direttamente lo stesso datore di lavoro) ma non viene specificato un numero minimo di addetti né vengono specificati i criteri per la scelta dei primi soccorritori. Viene previsto che le disposizioni di cui al recente decreto 15 luglio 2003, n. 388, debbano essere considerate semplicemente quali norme di buone prassi (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera m) (6). Comunque viene ribadito l'obbligo che i lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso siano adeguatamente formati (7).


Alla sorveglianza sanitaria vera e propria è dedicato un intero capitolo del decreto, il capo V del Titolo I ("Disposizioni generali"), intitolato proprio "Sorveglianza sanitaria". All'art. 23 (Contenuto della sorveglianza sanitaria) così si esordisce:

La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

Qui appare chiaramente l'intento di definire compiutamente gli ambiti oggettivi entro i quali deve essere esercitata tale sorveglianza. La possibilità di istituire programmi di sorveglianza sanitaria per rischi non normati dalla vigente normativa - ancorché individuati nelle precedenti attività di valutazione del rischio nell'ambito dell'azienda - sembra essere negata, soprattutto se si tiene conto della formulazione di un precedente comma relativo agli obblighi del datore di lavoro, cioè del punto e) del comma 2 dell'art. 7: "[il datore di lavoro ... o i dirigenti ... devono:] tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità degli stessi in materia di sicurezza e salute" (l'attuale disposto del D.Lgs. 626/94 al comma 5 dell'art. 4 recita invece: "[Il datore di lavoro] Nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza").

Si continua descrivendo il contenuto della sorveglianza sanitaria, effettuata dal Medico Competente, che comprende: accertamenti preventivi, accertamenti periodici e accertamenti richiesti dal lavoratore. Viene indicato che tali accertamenti sanitari comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal Medico Competente. Nello stesso articolo - importante precisazione - viene inoltre rimarcato che tali accertamenti non possono essere effettuati per la verifica di stati di gravidanza, di tossicodipendenza, di sieropositività da HIV o in altri casi vietati dalla legge.

Gli accertamenti preventivi possono essere eseguiti anche ai fini dell'assunzione per cui si supera la paradossale condizione, per il Medico Competente, di poter visitare solo lavoratori dipendenti (cioè già assunti) per poi, eventualmente, dichiararli "non idonei", condizione che molte riflessioni ha suscitato tra i giuristi e gli esperti del settore. In tal modo il Testo supera la presunta dicotomia venuta a crearsi tra la normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le garanzie a tutela della dignità del lavoratore di cui alla Legge 300 del 1970 (8), individuando il Medico Competente (che ben conosce l'ambiente di lavoro e le mansioni della azienda presso la quale svolge la sua attività) quale professionista in grado di valutare efficacemente la validità al lavoro in preciso rapporto alla idoneità alla mansione specifica cui il futuro lavoratore dovrà essere adibito, evitando così doppioni di controlli sanitari (dapprima alla struttura pubblica, successivamente al Medico Competente) che qualche volta hanno suscitato problemi medico-legali (e non solo) di difficile soluzione.

Viene inoltre specificato che gli accertamenti su richiesta (ex art. 17 D.Lgs. 626/94) sono quelli richiesti dal lavoratore ove il Medico Competente li ritenga correlati ai rischi professionali. Sembrerebbe quindi preclusa la possibilità che tali accertamenti vengano disposti dal datore di lavoro, come talvolta accade attualmente (prassi accettata anche da parte di ASL di alcune regioni del nostro paese). È interessante rimarcare, infine, che secondo quanto previsto da questo articolo dello schema di decreto legislativo sia la visita preventiva che le visite periodiche vanno concluse con un giudizio di idoneità alla mansione specifica, mentre ciò non è espressamente previsto per gli accertamenti su richiesta; non viene quindi sanata l'incongruenza - rilevata da alcuni magistrati - per la quale questo tipo di accertamenti sanitari non possono concludersi con il relativo giudizio idoneativo.


Il successivo articolo 24 (Medico competente) stabilisce i compiti del Medico Competente, ricalcando sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente. Novità è quella prevista al comma c), relativamente alla istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio. Tali cartelle devono essere custodite presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale, nel caso di aziende più grandi, mentre ne è prevista la custodia presso lo stesso studio del Medico Competente nel caso delle aziende "minori" indicate nell'allegato I (9).

Si tratta certo di una interessante innovazione, che può comportare qualche problema organizzativo per il Medico Competente ma che probabilmente ne semplificherà l'attività quotidiana, soprattutto nel caso di quelle piccole aziende - vedi settore edile, ad esempio - a carico delle quali la grande variabilità e l'elevato turnover della forza lavoro talvolta rendono piuttosto complessa la gestione dei libretti presso la sede del datore di lavoro. È importante sottolineare, al proposito, che il decreto in esame consente espressamente "l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione" (10).

Nell'articolo in questione (art. 38) vengono chiaramente descritte le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione (inserimento di password, validazione dei dati, possibilità di stampa etc.). Naturalmente è indicato che tutta la documentazione prevista del decreto - sia su supporto cartaceo che informatico - deve sempre essere custodita nel rispetto del noto D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Riprendendo l'analisi dell'art. 24, alla lettera e) viene sancito che copia del libretto sanitario personale e di rischio deve essere consegnata al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; il libretto originale deve invece essere inviato all'ISPESL, ma solo in alcuni casi, ben specificati nel decreto legislativo stesso (11). Non risulta chiaramente cosa debba accadere nei casi restanti, se cioè sia necessaria una successiva archiviazione e custodia, presso lo studio del Medico Competente o altrove, e per quanto tempo. Sarebbe stato opportuno, inoltre, prevedere cosa debba accadere a tale documentazione nel casi in cui, ad esempio, il Medico Competente cessi la sua attività professionale o cambi la struttura presso cui esercita la sua attività.

Interessante ricordare che al comma g) dell'articolo citato, laddove viene previsto il sopralluogo congiunto degli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene ripresa la attuale indicazione del D.Lgs. 626 ("almeno due volte l'anno") ma non si accenna a quanto disposto dal successivo decreto interministeriale del 10.01.97 (12) che riduce - in alcuni casi specificati - a una sola volta l'anno l'obbligo della visita degli ambienti di lavoro, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori allorché si modifichino le situazioni di rischio.

Solo successivamente, all'art.171 del Titolo XII (Cantieri temporanei e mobili) nel quale viene ripreso il corrispondente D.Lgs. 494/96, viene confermata la disposizione relativa alla possibilità di derogare dal sopralluogo nei cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati (13).

Gli altri commi ripetono quanto previsto dalla normativa attuale in merito alla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, al ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente, alle modalità di svolgimento dell'opera di Medico Competente (dipendente, libero professionista, dipendente di struttura esterna pubblica o privata convenzionata etc.), alla possibilità di avvalersi della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Viene altresì ribadita la incompatibilità del dipendente di struttura pubblica qualora esplichi attività di vigilanza (14).

Qui finisce il capo V del Titolo I, che consta quindi solamente dei due articoli sopra accennati, il numero 23 e il numero 24.

Della sorveglianza sanitaria si riparla poi nei titoli successivi, ma solamente nei casi in cui siano normati rischi per la salute dei lavoratori.


Così al Titolo VII che riguarda la "Movimentazione manuale dei carichi", dopo aver definito il campo di applicazione - analogamente a quanto già previsto nell'attuale normativa - nell'ambito dell'art. 71 ("Obblighi dei datori di lavoro") al punto d) del comma 2 viene fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre "i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XI". L'allegato ricalca il precedente allegato VI del D.Lgs. 626/94, sostituendo però il riferimento del peso massimo del carico (già precisato in Kg. 30) con la dizione generica di carico troppo pesante o troppo grande (15).

È importante sottolineare il concetto che lega la sorveglianza sanitaria alla valutazione del rischio e a agli altri fattori individuali, quindi, in ultima analisi, al giudizio e alla valutazione complessiva effettuata dal Medico Competente. Questo concetto si ritrova anche più avanti, negli altri Titoli del nuovo TU. A questo riguardo, ai fini di una piena tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, va ribadita la fondamentale importanza della reale "competenza" del professionista incaricato, nonché la presenza di precisi riferimenti e a di protocolli scientificamente validati e condivisi, quali, ad esempio, le lineee-guida già pubblicate (o in via di pubblicazione) da parte della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale.


Al successivo Titolo VIII (Uso di attrezzature munite di videoterminali) è invece presente un intero articolo (l'art. n. 77) intitolato, appunto, "Sorveglianza sanitaria". In questo articolo è previsto - al comma 1 - che i lavoratori addetti al VDT devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23, e precisamente:

prima di essere addetti alle attività di cui al titolo stesso;
periodicamente, con le periodicità stabilita dal Medico Competente;
allorché subentrino disturbi visivi attribuibili all'attività su videoterminale.

Nel comma 2 è previsto che il lavoratore viene sottoposto a esami specialistici qualora il Medico Competente ne evidenzi la necessità. Qui è del tutto evidente la differente formulazione rispetto alla attuale disposizione del D.Lgs. 626 (16). Scompare infatti l'obbligo dell'esame degli occhi e della vista effettuato dal Medico Competente, scompare la precisazione delle idoneità e delle eventuali prescrizioni nonché le periodicità stabilite nei vari casi (biennale e quinquennale). Nel TU ampio spazio viene lasciato al motivato giudizio del Medico Competente e alla sua esperienza e sensibilità. Peraltro appare ancora piuttosto ambigua la formulazione relativa ai disturbi "attribuibili" all'attività su videoterminale, anche in base alla esperienza compiuta negli scorsi anni e alle nuove evidenze della letteratura medica specialistica.


Interessantissime le disposizioni di cui al Titolo IX, "Protezione da agenti chimici pericolosi". Queste disposizioni si applicano, infatti, a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal D.Lgs. 230/95 (17).

Successivamente vengono definiti gli agenti chimici, gli agenti chimici pericolosi e gli agenti cancerogeni e gli agenti mutageni; vengono altresì definite le attività che comportano la presenza di agenti chimici, il valore limite di esposizione professionale e il valore limite biologico. Un primo elenco di tali valori limite è riportato in un allegato al Testo, l'allegato XIII: nella parte B sono riportati i valori limite di esposizione, un lungo elenco che riporta sostanzialmente i TLV della ACGIH (TWA e Ceiling), ivi comprese le polveri di legno duro, nella parte C sono compresi i valori limite biologici (nella stesura che ho consultato viene riportato solo il "Piombo e suoi composti ionici").

Al termine e in relazione alla successiva fase di valutazione dei rischi, ben chiarita dall'articolo 81, viene infine disposto che (18): Fatta eccezione per le attività comportanti la presenza di agenti cancerogeni o mutageni, se i risultati della valutazione del rischio dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio lieve per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure adottate a norma del comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e 86.

Salta, quindi, la dizione di "rischio moderato" introdotta dal D.Lgs. 25/02 e più ragionevolmente viene introdotta quella di rischio lieve, traducendo più correttamente l'aggettivo "slight" presente nella relativa direttiva CE.


Della sorveglianza sanitaria si fa cenno nell'ambito dell'art. 83 (Misure specifiche di protezione e prevenzione), al punto f) comma 3 dell'art. 83 e più estesamente all'art. 87 (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche). Qui, al comma 1, viene stabilito che "qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi [...] sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria [...]".

Al comma 2 si specifica che la sorveglianza sanitaria comprende visite preventive, visite periodiche (di norma una volta l'anno o con periodicità diversa fissata dal Medico Competente con adeguata motivazione), all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Compare qui il controllo sanitario eseguito alla cessazione della esposizione, novità non contemplata prima, cioè da eseguire nel caso di eventuali cambi mansione, ad esempio, sia pure nell'ambito della stessa società o stabilimento. Alla cessazione del rapporto di lavoro il Medico Competente è tenuto a fornire al lavoratore eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari, peraltro senza specificare a carico di quale ulteriore ente o struttura pubblica questi vadano imputati.

Il comma 3 stabilisce che il monitoraggio biologico è obbligatorio, ma solo per i lavoratori esposti ad agenti per i quali - ex lege - è stato fissato un valore limite biologico, citando solo la parte C dell'allegato XIII al Testo (di cui si è già accennato in precedenza).

Nel seguente art. 88 si fa obbligo del registro degli esposti, senza far riferimento a modelli particolari da seguire. Stranamente quest'obbligo rimane in capo al datore di lavoro, non essendo più indicata la disposizione "che ne cura la tenuta per il tramite del Medico Competente" (19). Inoltre il datore di lavoro è tenuto a inviare copia del registro agli organi di vigilanza ed all'ISPESL e a comunicare, ogni tre anni e comunque "a richiesta", le variazioni intervenute. Permane l'obbligo dell'invio della cartella sanitaria e di rischio all'ISPESL all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ma - interessante novità - tale invio può essere effettuato anche in via telematica.

Una bizzarra disposizione prevista nel decreto - per la verità introdotta successivamente alla bozza predisposta dalla commissione - è costituita dalla possibilità concessa al datore di lavoro (non al Medico Competente, come sarebbe più logico supporre), nel caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, di richiedere all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti (20) [della precedente attività lavorativa, ovviamente]. Quali valutazioni possa (o debba) compiere il datore di lavoro in seguito alla conoscenza di questi dati - ancora ammesso che non si tratti di dati da considerare "sensibili" ai sensi della vigente normativa sulla privacy - non è ulteriormente desumibile dal testo.

Il Capo II del titolo IX riguarda "Disposizioni particolari per la protezione da atmosfere esplosive" e in esso non sono contenute disposizioni in merito a una eventuale sorveglianza sanitaria.

Il successivo Capo III, invece, contiene "Disposizioni particolari per la protezione da amianto". Si premette una attività di valutazione del rischio che escluda "esposizioni sporadiche e di debole intensità" (21) per passare poi alle altre disposizioni e alla sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 113. In questo articolo, fatta salva la precisazione a carico delle attività con esposizione sporadica già detta, viene stabilita l'obbligo della sorveglianza sanitaria che si esplica analogamente a quanto già visto in precedenza per gli agenti chimici (vedi sopra): visite preventive, visite periodica almeno una volta ogni 3 anni o con periodicità fissata dal Medico Competente con adeguata motivazione, visite all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Al comma 3 si specifica che "Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace nonché esami della funzione respiratoria" (22) mentre al successivo comma 4 viene indicato:

Il Medico Competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dello sputo, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

A parte la definizione poco ortodossa ("citologia dello sputo") questo articolo merita di essere commentato con attenzione. In queste disposizioni abbiamo un netto superamento della normativa previgente per il controllo sanitario della esposizione ad amianto, citata nel D.Lgs. 277/91 ma in effetti risalente al TU 1124/65 e al successivo decreto ministeriale del 1987 (23). Non si fa più riferimento al modulo obbligatorio di cui al TU 1124 né a esami radiografici annuali obbligatori (24) (con possibilità di mancata esecuzione grazie alla sostituzione con altri controlli, quali spirometria, analisi citologica dell'espettorato, ricerca dei corpuscoli dell'asbesto etc.) (25). Francamente appare eccessiva la periodicità triennale dei controlli sanitari, anche se certo l'amianto determina patologie che si appalesano in tempi piuttosto lunghi. È importante la notazione che il ricorso a esami strumentali più complessi (radiografia del torace o TAC) viene rimesso alla valutazione clinica del Medico Competente, mentre più problematica è la eventuale esecuzione della citologia dell'espettorato, che comunque resta un esame di difficile esecuzione e non sempre di semplice e corretta interpretazione.

Gli articoli successivi sono relativi al Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio (art. 114) e ai Mesoteliomi (art. 115), sostanzialmente ricalcando quanto già espresso nel precedente Capo I in relazione agli agenti chimici. Da rimarcare che l'art. 116 specifica, infine, che l'entrata in vigore delle norme relative all'amianto è rimandata al 15 Aprile 2006 e fino a tale data restano in vigore le disposizioni di cui al Capo III del D.Lgs. 277/91 (da intendersi integralmente abrogato a partire dalla stessa data).

Stranamente nella bozza di Testo Unico non si riscontrano riferimenti alla protezione dei lavoratori da esposizione a biossido di Silicio per la prevenzione della silicosi; non essendo stati abrogati i corrispondenti articoli della legge 1124 del 1965 (26), è lecito supporre che per tale rischio valgano ancora le norme dettate in quella normativa, che adesso appaiono "datate" e sostanzialmente superate da queste nuove disposizioni.


Si passa quindi al Titolo X che riguarda gli Agenti biologici. I primi articoli definiscono il campo di applicazione, le definizioni, la classificazione degli agenti biologici più o meno come nell'attuale testo (27). L'art. 119 si occupa della Valutazione dei rischi. Particolare importanza, ai fini della sorveglianza sanitaria, riveste quanto disposto al comma 6 dell'art. citato:

Nelle attività non comportanti la deliberata intenzione di lavorare con agenti biologici o di utilizzarli, ma che possono implicare l'esposizione dei lavoratori a detti agenti, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XIV, parte A, il datore di lavoro, in base ai risultati della valutazione dei rischi, può dimostrare la non necessità di applicare le disposizioni di cui agli articoli 120, 122, 124, 125, 128 e 129.

Gli art. 128 e 129 sono proprio quelli relativi alla sorveglianza sanitaria. Si assiste qui al consueto paradosso, quello cioè di una valutazione del rischio per la salute dei dipendenti condotta direttamente dal datore di lavoro in assenza dei veri specialisti, cioè - in ultima analisi - dei Medici Competenti. E sia qui consentito uno spunto polemico: quanti valenti tecnici, responsabili SPP o consulenti esterni del datore di lavoro si affanneranno a dimostrare che tale rischio è uguale a zero?

L'art. 128 (Sorveglianza sanitaria) riprende quanto detto, citando espressamente la norma che (comma 1): "Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 23". La sorveglianza sanitaria segue lo schema già visto in precedenza: controlli prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione, periodicamente con periodicità fissata dal Medico Competente con adeguata motivazione (non si stabilisce alcun vincolo temporale), all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione ma, qui compare una variante, qualora trattasi di agenti con effetti a lungo termine, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal Medico Competente; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il comma 3 è assai interessante e si riporta integralmente:

3. Il datore di lavoro, su conforme parere del Medico Competente, individua i lavoratori per i quali sono necessarie, anche per motivi individuali, misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini efficaci, da somministrare da parte del Medico Competente, previa informazione sui vantaggi e gli inconvenienti sia della vaccinazione sia della non vaccinazione.

Qui compare - per la prima volta - la responsabilità diretta del Medico Competente non solo nella valutazione della opportunità di vaccinare soggetti esposti ma di somministrare direttamente tali vaccini. Verrebbe da chiedersi, a questo punto, a carico di chi compete il relativo esborso: sembrerebbe logico supporre che tale determinazione sottragga le vaccinazioni dall'ambito ASL e le ponga totalmente a carico del datore di lavoro.

Gli articoli successivi riguardano il registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio (art. 129) e la registrazione dei casi di malattia e decesso presso l'ISPESL. Per essi valgono le considerazioni già svolte.


Il Titolo XI riguarda le norme in merito agli Agenti fisici. Viene subito chiarito all'art. 132 (Definizioni) che:

Ai fini del presente Capo per agenti fisici si intendono rumore, vibrazioni meccaniche e onde elettromagnetiche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per l'esposizione a radiazioni ionizzanti rimane comunque valido quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e quanto disposto dall'articolo 22 del DPR n. 303/56 (28), (anche se le restanti parti del decreto 303 vengono abolite dal presente Testo).


Le disposizioni di cui al Titolo XI costituiscono il recepimento delle più recenti direttive CE relative a rumore (direttiva CE 2003/10 del 6 Febbraio 2003) e vibrazioni (direttiva CE 2002/44 del 25 Giugno 2002), ancora non incardinate nel nostro ordinamento.

È il Capo II del titolo citato a occuparsi del rischio fisico rumore (Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al rumore durante il lavoro). Dopo i soliti articoli dedicati al Campo di applicazione e alle Definizioni (29) vengono introdotti in questo titolo i concetti di "Valori limite di esposizione e valori di azione" (art. 136). Così:

  • il valore limite di esposizione al rumore viene fissato a 87 db(A) di LEX,8h o 140 dB(C) di Ppeak riferito a 20 µPa;
  • il valore superiore di azione a 85 dB(A) di LEX,8h o 137 dB(C) di Ppeak riferito a 20 µPa;
  • il valore superiore di azione a 80 dB(A) di LEX,8h o 135 dB(C) di Ppeak riferito a 20 µPa.

Si tratta di livelli massimi inferiori a quelli previsti dal D.Lgs. 277/91, ove il limite superiore era invece di 90 dB(A) di Lep.d (sostanzialmente equivalente all'attuale definizione di LEX,8h).

Come previsto nell'attuale normativa, in alcuni casi (esposizione giornaliera a rumore che varia significativamente da una giornata di lavoro all'altra) è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera con il livello di esposizione settimanale.

Da ricordare anche che all'art. 138 (Misure di prevenzione e protezione), tra le altre disposizioni, al comma 3 si prescrive che i luoghi di lavoro all'interno dei quali i lavoratori possono essere esposti a livelli di rumorosità maggiori dei valori superiori di azione [cioè 87 dB(A) di livello equivalente o 140 dB(C) di picco - si veda quanto sopra] devono essere indicati da appositi segnali, che dette aree devono essere delimitate e infine che l'accesso alle stesse è limitato. Tale disposizione è sostanzialmente analoga a quanto attualmente previsto del D.Lgs. 277, con riferimento, però, agli ambienti in cui vengono superati i livelli di 90 dB(A) (30).

La sorveglianza sanitaria è normata dall'art. 142 che prevede che il datore di lavoro sottopone obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria i lavoratori nel caso in cui la loto esposizione al rumore ecceda i valori superiori di azione (= 85 dB(A) di LEX,8h). È previsto al comma successivo che la sorveglianza sanitaria viene estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (= 80 dB(A) di LEX,8h), ma solo su loro richiesta. Per l'espletamento della sorveglianza sanitaria si fa generico riferimento all'art. 23; non si precisa periodicità delle visite né obbligo di eseguire esami strumentali (cioè audiometria) a corredo. Ancora nello stesso Capo è degno di nota l'art. 144 (Linee-guida) che così recita: "Le Regioni, sentite la parti sociali, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Capo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative" e l'art. 145 (Entrata in vigore) che fissa per le nuove regole l'entrata in vigore a partire dal 15 Febbraio 2006 per tutti i settori, fatta eccezione per il settore della navigazione aerea e marittima per cui l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione entra in vigore solo a partire dal 15 Febbraio 2011 (tra ben 7 anni!) e per i settori della musica e delle attività ricreative per i quali l'entrata in vigore è stabilita per il 15 Febbraio 2008.


Il Capo III del Titolo XI qui preso in considerazione concerne la Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. Analogamente a quanto già visto per il Capo II sul rumore i primi articoli sono dedicati al Campo di applicazione e alle Definizioni (31) con la individuazione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e vibrazioni trasmesse al corpo intero. All'art. 148 ritroviamo i Valori limite di esposizione e valori di azione, così determinati:

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

  • valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a 8 ore, pari a 5 m/s2
  • valore d'azione giornaliero, normalizzato a 8 ore, pari a 2,5 m/s2

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero:

  • valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a 8 ore, pari a 1,15 m/s2
  • valore d'azione giornaliero, normalizzato a 8 ore, pari a 0,5 m/s2

La sorveglianza sanitaria è prevista, all'art. 152, nei casi in cui i lavoratori risultino esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione. Anche qui si fa generico riferimento all'art. 23 in assenza di precise indicazioni di periodicità delle visite mediche o di esami strumentali integrativi alla visita.


Nonostante quanto previsto in premessa, nel titolo XI non è stato inserito un Capo riguardante le onde elettromagnetiche (fatta eccezione per le radiazioni ionizzanti, come si è detto, per le quali permane invariata la normativa di cui al D.Lgs. 230). Probabilmente tale accenno è stato inserito in previsione di ulteriori futuri recepimenti di direttive UE inerenti l'argomento.


Per concludere questa analisi del Testo - relativamente all'ambito della sorveglianza sanitaria - veniamo infine alle sanzioni previste per il Medico Competente.

Le "contravvenzioni commesse dal Medico Competente" sono tutte indicate 182 del Titolo XIII "Sanzioni". Il Medico Competente è punito con l'arresto fino a 2 mesi o con ammenda variabile da 500 a 3.000 Euro per la violazioni di articoli relativi alla sorveglianza sanitaria. Precisamente quanto previsto all'art. 24 comma 1 seguenti punti:

  • lettera a): collabora, nell'ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro [...];
  • lettera b): effettua gli accertamenti sanitari e esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica [...];
  • lettera c): istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, perongi lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria [...] una cartella sanitaria e di rischio [...];
  • lettera g): congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno 2 volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori [...];

Nonché all'art. 87 comma 5

Nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga a uno stesso agente, l'esistenza di anomalie imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il Medico Competente ne informa il datore di lavoro.

All'art. 142 comma 3

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili a esposizione a rumore, il Medico Competente ne informa il datore di lavoro.

E all'art. 152 comma 2

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili a esposizione a vibrazioni, il Medico Competente ne informa il datore di lavoro.


Pene più lievi - arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 € a 1.500 € - per la violazione dell'art. 24 comma 1 seguenti punti:

  • lettera d): fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti [...]
  • lettera e): informa ogni lavoratore interessato dei risultati [...]
  • lettera h): collabora alla attività di formazione e informazione [...]

E comma 2

Qualora il Medico Competente, a seguito degli accertamenti di cui al comma [...] esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.


Solo sanzioni pecuniarie (variabili da 200 € a 600 €) per la violazione dell'art. 24 comma 1 seguenti punti:

  • lettera f) comunica, in occasione delle riunioni di cui [...], ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
  • lettera i) invia all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio e ogni altra documentazione nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Cambia qualcosa rispetto all'attuale dettato, di cui all'art. 92 (32) del D.Lgs. 626/94, comprese le successive modifiche e integrazioni. Intanto l'attuale articolato prevede solamente due fattispecie, con diversa gradazione (arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 516 a € 3098 per la prima, arresto fino a 1 mese o ammenda da € 258 a € 1549 per la seconda) e non sono previste sanzioni unicamente pecuniarie.

Il primo, quello più grave, riguarda la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l) (33); 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6 (34); 72-undecies (35); 69, comma 4 (36); 86, comma 2 bis (37).

Il secondo caso la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3 (38), e 70, comma 2 (39).

Importante, infine, rammentare che nel Titolo XIV "Disposizioni finali" alla voce e) del comma 1 dell'art. 186 viene espressamente abrogato, integralmente, il DPR 303 del 19 Marzo 1956, ivi compreso - ovviamente - l'art. 33 e la allegata tabella.


Note

  1. Nel presente articolo viene fatto riferimento al testo informale, ufficioso, che sarebbe stato approvato dal governo il 18 Novembre e che è stato reso disponibile agli esperti del settore, pubblicato e consultabile anche su Internet. [Top]
  2. Con riferimento alla numerazione del Testo Unico attualmente disponibile, che potrebbe essere successivamente modificata nella stesura definitiva da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. [Top]
  3. Nel testo della commissione era precedentemente specificato "fuori dal proprio domicilio", definizione poi cancellata nel testo definitivo. [Top]
  4. Lettera e) comma b) art. 9. [Top]
  5. Nella precedente versione dello schema di decreto legislativo, come già detto poi modificata in sede di consiglio dei ministri, era indicata la docenza o libera docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia ed Igiene del Lavoro nonché l'autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; inoltre veniva previsto che le specializzazioni in Igiene e in Medicina legale dovessero essere integrate dalla frequenza di un master biennale in Medicina Occupazionale, attivato presso le istituzioni universitarie di Medicina del Lavoro. Il numero dei master attivati in ogni anno accademico non avrebbe dovuto superare il 50% del numero totale degli specializzandi in Medicina del Lavoro dell'anno accademico precedente. [Top]
  6. "Buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro raccolte, validate e monitorate dalle Regioni, dall'Ispesl, dall'Inail e dagli Enti Bilaterali. [Top]
  7. Art. 29 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) comma 4: I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. [Top]
  8. Legge 20 maggio 1970, n. 300: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". [Top]
  9. Nella bozza resa nota l'allegato I è relativo al Registro infortuni mentre l'articolo in questione in realtà fa riferimento all'allegato II al TU (Casi in cui ... etc.). In tale allegato, con riferimento alle aziende artigiane e industriali, il limite degli addetti è stato aumentato da 30 (valore previsto dall'attuale D.Lgs. 626/94) al numero di 50. [Top]
  10. Comma 1 dell'art. 38 (Tenuta della documentazione) del Capo IX "Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali". [Top]
  11. Lettera i) dello stesso articolo 24. [Top]
  12. Decreto interministeriale Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero dell'industria, commercio e artigianato, Ministero della Sanità del 10 Gennaio 1997. [Top]
  13. Art. 171 TU (Modalità attuative di particolari obblighi), comma 2: "Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23, la visita del Medico Competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso Medico Competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del Medico Competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza". [Top]
  14. Comma 5 art. citato. [Top]
  15. Allegato XI del TU "Movimentazione manuale di carichi". [Top]
  16. D.Lgs. 626/94 - Art. 55 (Sorveglianza sanitaria).
    1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal Medico Competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. (1)
    2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
    a) idonei, con o senza prescrizioni;
    b) non idonei.
    3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.(2)
    3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2. (2)
    3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. (2)
    4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal Medico Competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità (2).
    5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.(3)

    (1) Comma così modificato dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
    (2) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. b , della Legge del 29 dicembre 2000, n. 422.
    (3) Comma così sostituito dall'art. 7, della Legge del 3 febbraio 2003, n. 14. [Top]
  17. Disposizione di cui al comma 2 dell'art. 79 (Campo di applicazione) del Capo I: "Disposizioni generali per gli agenti chimici" del citato Titolo IX della bozza del TU. [Top]
  18. Comma 2 art. 82 (Misure generali per la prevenzione dei rischi). [Top]
  19. Vedasi D.Lgs. 626/94 - Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) (1)
    1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del Medico Competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
    (1) Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. [Top]
  20. Comma 6 art. 88 TU in esame. [Top]
  21. Vedasi comma 2 art. 103 (Valutazione del rischio) del TU in esame. [Top]
  22. Cancellato il preciso riferimento a spirometria e curva flusso-volume. [Top]
  23. D.Lgs. 15 agosto 1991 Numero 277 - Art. 29 - Controllo sanitario
    1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformità al parere del Medico Competente, addotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all'amianto. [...] [Top]
  24. Testo Unico 1124/65 - Art. 160
    La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico, anche una anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare [...] [Top]
  25. DM 31 Gennaio 1987 - Articolo unico
    Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato in premessa, gli accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160 sono sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria e inalate:
    1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;
    2) siderociti nell'espettorato;
    3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;
    4) insufficienza ventilatoria restrittiva;
    5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas. [Top]
  26. Si veda il Capo VIII del DPR 1124 del 30/06/1965, già citato per l'asbestosi. [Top]
  27. Vedasi artt. 116, 117, 118 della bozza del TU. [Top]
  28. Vedasi comma 3 art. 133 (Valutazione del rischio) del TU; l'art. 22 DPR 303/56 (Difesa dalle radiazioni nocive) recita: "Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione. Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi. Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei. [Top]
  29. Rispettivamente art. 134-bis e art. 135 della bozza del TU; nell'art. 135 vengono fornite le definizioni di pressione acustica di picco (Ppeak) e di livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore (LEX,8h). [Top]
  30. Commi 2 e 3 dell'art. 41 D.Lgs. 277/91. [Top]
  31. Rispettivamente art. 146-bis e art. 147. [Top]
  32. D.Lgs. 626/94 - Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal Medico Competente).
    1. Il Medico Competente è punito:
    a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da € 516 a € 3098 per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2 bis; (1) (3)
    b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 258 a € 1549 per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3, e 70, comma 2 (2).

    (1) Lettera così modificata dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
    (2) Lettera dapprima modificata dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi così modificata dall'art.11 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
    (3) Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. [Top]
  33. D.Lgs. 626/94 - Art. 17 (Il Medico Competente).
    1. Il Medico Competente:
    a) [...]
    b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
    c) [...]
    d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
    [...]
    h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
    [...]
    l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
    m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
    2. Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
    3. Qualora il Medico Competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (1).
    4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
    5. Il Medico Competente svolge la propria opera in qualità di:
    a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
    b) libero professionista;
    c) dipendente del datore di lavoro.
    6. Qualora il Medico Competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. [Top]
  34. D.Lgs. 626/94 - Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria)
    [...]
    3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. [I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurez
  • Dr. Ernesto Ramistella, Medico del Lavoro Competente

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