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Sentenza della Cassazione sugli accertamenti sanitari periodici non "programmati" - Dicembre 2005

Sentenza della Cassazione sugli accertamenti sanitari periodici non "programmati"

Secondo una rivoluzionaria sentenza della Cassazione (sez penale - Sentenza n. 24290/05), che riportiamo interamente salvo i nominativi degli interessati, gli accertamenti sanitari periodici di cui all'art. 16 DLgs 626/94 , non sono solo quelli per così dire "programmati" e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma "tutti quelli effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati, quando il Medico Competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito".

Pare di capire che, secondo la Suprema Corte, quando insorgono aspetti nuovi rispetto alle condizioni di salute (o di rischio) del lavoratore non solo il Medico Competente ma anche lo stesso lavoratore e il datore di lavoro dovrebbero attivarsi al fine di verificare lo stato di salute del lavoratore ed ottenere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Potrebbe essere, per esempio, il caso di sintomatologia o patologia, o postumi di infortunio, insorti nel periodo intercorrente fra le date del controllo periodico programmato.

Si è molto discusso sulla liceità degli accertamenti sanitari effettuati dal Medico Competente al di fuori delle strette previsioni normative (visita preventiva, periodica secondo un programma stabilito, di chiusura ecc.).

Da parte di alcuni è sempre stato contrapposto un rifiuto incondizionato all'effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente al di fuori delle periodicità programmate chiamando in causa la necessità di attivare, in questi casi, sempre le procedure ex art. 5 c.3 della L. 300/70.

Si richiamano le Linee Guida sulla Sorveglianza Sanitaria della SIMLII che, trattando di questi argomenti, specificano il confine fra gli accertamenti del Medico Competente e quelli previsti in forza all'art. 5 della L.300/70:

"L'esercizio di tale particolare segmento di sorveglianza sanitaria pare quindi, nell'ottica di questa disciplina, un compito a pieno titolo del medico del lavoro competente, anche se su di esso permangono i dubbi derivanti dal disposto dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, dubbi non dissipati neppure accogliendo la seconda delle ipotesi interpretative prima enunciate.

Una patente di legittimità a questa modalità applicativa della sorveglianza sanitaria potrebbe venire da una lettura dell'art 5 dello Statuto dei Lavoratori secondo la terza delle ipotesi interpretative citate. Ne deriverebbe che tutti gli accertamenti sanitari condotti per le finalità in precedenza descritte, e quindi volti esclusivamente a indagare le condizioni di salute del lavoratore per rapportarle agli impegni prestazionali richiesti dall'espletamento dei compiti lavorativi, sarebbero non solo eticamente e scientificamente corretti ma anche giuridicamente legittimi sintantoché rimangano confinati nell'ambito dell'impiego rigorosamente preventivo degli atti medici; nel momento in cui tale impiego dovesse o potesse travalicare in un ambito diverso, quale il loro utilizzo per azioni amministrative o disciplinari svantaggiose per il lavoratore, o comunque potesse sfociare in un contenzioso, allora a buon diritto dovrebbe subentrare il dettato dell'art. 5 dello Statuto".

Svolgimento del processo

D'E.D. è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 590, commi 1, 2 e 3, e 583, comma 1, n. 1, per avere - in qualità di incaricato della sorveglianza sanitaria sui lavoratori della Ditta xxxx di x dal settembre 1996 al gennaio 1997 - cagionato una lesione personale consistita in una malattia durata oltre 40 giorni (dermatite allergica da contatto localizzata al volto e alle mani) a xxxx xxxx, lavoratrice dipendente di tale ditta, addetta dal settembre 1996 al settembre 1997 al montaggio di proiettori di veicoli industriali, e, perciò, esposta nell'ambiente di lavoro a resine epossidiche, per colpa, e in particolare, per negligenza, imprudenza, imperizia, e per inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro, e, segnatamente, degli artt. 3, comma 1, lettere l), m), 16, 17 D.leg. 19/911994 n. 626, per avere omesso di sottoporre a visita medica periodica la lavoratrice benchè la stessa fosse esposta a rischio lavorativo identificato nel documento di valutazione dei rischi e avesse segnalato la presenza di disturbi allergici; di sottoporla ad accertamenti specifici (quali tests allergologie); di segnalare al datore di lavoro la necessità di allontanare la lavoratrice dall'esposizione a resine epossidiche, con la conseguenza che la xxxx subiva la menzionata lesione personale.

L'imputato - nel periodo che va dal settembre 96 al gennaio 97 - è stato "Medico Competente" preposto alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori presso la xxxxxx di xxxx, in sostituzione temporanea del medico titolare, assente per malattia. Il D'E. era già dipendente della xxxx e già assolveva alla funzione di Medico Competente in altri stabilimenti. La xxxxx era stata addetta dal Settembre 96 al montaggio di proiettori, lavorazione che prevede l'utilizzo di un collante a base di resine epossidiche, attraverso una pistola a spruzzo, la sua postazione di lavoro era denominata modulo U64; su tale postazione mancava un impianto di aspirazione dei vapori e fumi.

Per eseguire tale lavoro era stata inizialmente dotata di guanti di cotone lunghi fino al polso, da cambiare ogni giorno ma non di occhiali protettivi. Secondo le schede di valutazione dei rischi predisposti dalla xxxxx il contatto con colle epossidiche può dar luogo a dermatiti;
uno, due mesi dopo il settembre 96 l'operaia, secondo quanto dalla medesima dichiarato, cominciava ad accusare disturbi quali bruciore agli occhi, alla bocca, al naso, al polso;
il giorno 14.11.96 ella si reca in sala medica e, in assenza del dott. xxxx, parla con l'infermiera che annota i sintomi riferiti dalla lavoratrice sul diario di sala medica (prurito viso, occhi, palpebre, avambraccia - U64. Terapia POLARAMIN, cioè un antistaminico locale);
l'infermiera non riferisce nulla al Dott. D'E.;
i disturbi dell'operaia continuano tanto che il 28.2.97, quando l'imputato è stato nel frattempo sostituito dal medico titolare, la lavoratrice si ripresenta in sala medica, lamentando prurito al viso e le viene di nuovo indicata la terapia con Polaramin;
l'operaia si rivolge allora al proprio medico curante di base, su indicazione di costui viene sottoposta il 3.3.97 a tests allergologici che risultano positivi;
riferisce in fabbrica tale situazione e viene variata la sua postazione di lavoro;
i disturbi a questo punto si attenuano fino a scomparire totalmente tanto che il 30.5.97 il CT del PM la visita e attesta la completa guarigione.

Il giudice di primo grado assolve l'imputato per totale assenza di colpa rilevando, in estrema sintesi, che egli, in quanto medico supplente, non aveva obbligo di visita periodica della lavoratrice nè doveva segnalare al datore di lavoro i sintomi denunciati dalla medesima all'infermiera il 14.11.96 sia perché non vi era stato un contatto diretto tra il medico e la donna, sia perchè la stessa aveva indicato un sintomo, il prurito, del tutto generico, laddove la dermatite da contatto dà manifestazioni oggettive come eritema, edema, presenza di vesciche;
inoltre, la lavoratrice, nel periodo in cui era stato presente l'imputato, non era più tornata in sala medica.

Secondo la sentenza di appello l'imputato deve invece ritenersi responsabile del reato ascritto; la Corte di appello prende le mosse dalla necessità di riconoscere alla normativa dettata per la salute in fabbrica la sua natura preventiva, quella cioè di dettare obblighi finalizzati a evitare l'insorgenza di malattie e non solo quella di adottare misure per attenuare o eliminare malattie già insorte; ricorda che la manualistica specializzata raccolta in primo grado dimostra la specificità del prurito quale sintomo d'insorgenza di una dermatite allergica da contatto, vi si legge infatti non solo che la sintomatologia elettiva di tale malattia consiste per lo più in prurito, ma che esiste un periodo di incubazione più o meno lungo che divide tale sensibilizzazione dalla comparsa di un quadro franco obiettivabile e che le zone, tipiche interessate sono il dorso delle mani, le superfici flessorie degli avambracci, il volto, le palme delle mani e il dorso dei piedi; ritiene che il dott. xxxx al momento della lettura del diario medico doveva dunque avere consapevolezza dell'esistenza di un disturbo che si caratterizzava come sintomo specifico di una malattia e dunque era in colpa per non aver approfondito con una visita di controllo la situazione onde poter valutare compiutamente le eventuali contromisure da adottare;
ritiene che non può giovare all'imputato la mancanza di un contatto diretto della donna col medico, ma solo con un'infermiera: l'assenza del Medico Competente nel momento in cui la lavoratrice chiedeva la visita medica è fatto consequenziale a decisioni aziendali e, semmai, proprio il non aver constatato di persona il quadro clinico della lavoratrice sofferente avrebbe reso ancor più opportuna e doverosa la decisione di sottoporla a verifica medica. Quand'anche infatti non si volesse ritenere nascente dalla segnalazione del disturbo l'obbligo di visita ex art. 16 del D.L.vo 626/94 (così come invece ritenuto dalla sent. Farabi cit.) si ritroverebbe pur sempre nella lett. i) del primo comma dell'art. 17 del D.L.vo 626/94 - che fissa i doveri del Medico Competente - un generale obbligo in capo a tale soggetto di effettuare una visita medica qualora sia il lavoratore a richiederla e vi sia una correlazione, come in questo caso, fra tale richiesta e i rischi professionali: il comportamento tenuto dalla xxxx l'14.11.96 , di recarsi nella sala medica (ove il medico titolare aveva obbligo contrattuale di essere presente e comunque lei si aspettava di trovare) non può infatti che essere interpretato se non come richiesta di diagnosi e terapia rivolta a soggetto competente, cioè a medico.

Ricorre per cassazione l'imputato prospettando, attraverso il difensore di fiducia avv.to xxxxx, i seguenti motivi:

  1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 3, co. 1, lett. l), m), 16 e 17 d. lgs. 626/94; in particolare sostiene che gli obblighi di cui all'art. 16 di effettuare accertamenti preventivi e periodici, essendo connessi all'organizzazione generale dell'attività medica di fabbrica, nonpotevano fare carico all'imputato in ragione del carattere temporaneo dell'incarico da lui svolto, tanto più che il medico titolare dell'incarico aveva già escluso la necessità di accertamenti preventivi e periodici in quanto la lavorazione cui era addetta la parte offesa non era inserita nella Tabella allegata al dpr 305/56;
    la segnalazione del prurito da parte della donna non poteva aver fatto sorgere l'obbligo per il dott. D'E. di verificarne lo stato di salute, nè ai sensi dell'art. 16 nè ai sensi dell'art. 17, atteso che si trattava di un sintomo, il prurito appunto, non specifico, rimesso alla percezione soggettiva individuale di una persona e che il semplice accesso della lavoratrice alla sala medica, finalizzata ad ottenere un medicinale (pomata), non può essere interpretato come una richiesta da parte del lavoratore di visita medica ai sensi dell'art. 17 lett. i) del d.lsv. in questione;
    non vi era stata quella richiesta esplicita e specifica di visita medica da parte della lavoratrice che appunto fa sorgere l'obbligo di relativa visita;
  2. Violazione di legge e difetto di motivazione sul nesso causale in quanto, considerato che il momento consumativo del reato di lesioni colpose è, per pacifica giurisprudenza, quello della insorgenza della malattia e che la malattia, secondo quanto espresso dai consulenti, è insorta nella seconda metà del mese di Settembre, al momento della omissione contestata al Dott. xxxx, e cioè nei giorni successivi al 14.11.1996, il reato era già consumato essendo ormai trascorso il periodo di quaranta giorni di cui all'art. 583, co. 1, n. 1 c.p..

Motivi della decisione

Rileva innanzi tutto il Collegio, per rispondere al secondo motivo di ricorso, logicamente preliminare in quanto con esso si pone in dubbio la sussistenza stessa del reato, che il momento consumativo del reato contestato al D'E. non può che essere quello in cui egli ha posto in essere la condotta colposa contestatagli, condotta intervenuta precisamente dal 14.11.96 (quando la lavoratrice si recò in sala medica per essere visitata) al 31.1.97 (quando l'imputato cessò dalla carica). La circostanza che la malattia della xxxx sia insorta, secondo la valutazione dei consulenti, in epoca precedente a quella in cui il medico iniziò la sostituzione non ha alcuna rilevanza in ordine al reato al medesimo contestato, potendo evidentemente tale reato sussistere solo dal momento in cui il D'E. ha assunto la posizione di garanzia ed avrebbe quindi dovuto e potuto porre in essere quei comportamenti, invece omessi, a tutela della salute del lavoratore, e dovendosi d'altro lato tenere presente che la durata della malattia non è stata di 40 giorni, nè tale era secondo il capo di imputazione, ma si è protratta ben oltre, fino a quando la lavoratrice non venne spostata ad altre funzioni e, in data 30.5.1997, venne dichiarata guarita.

Peraltro nella contestazione mossa all'imputato di aver cagionato la anzidetta malattia è compresa, tale essendo stata specificata la colpa del ricorrente nello stesso capo di imputazione, l'addebito della mancata diagnosi della malattia stessa. Tanto premesso, il reato ascritto all'imputato va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Dalla data del comportamento omissivo, come sopra individuato, è infatti decorso il periodo massimo di sette anni e mezzo entro i quali si verifica la prescrizione del reato stesso, non essendo nella specie intervenute sospensioni del processo rilevanti ai fini della prescrizione.

Nè sussistono, ad avviso del Collegio, le condizioni per un proscioglimento più favorevole all'imputato, rilevando il suo comportamento quanto meno sotto il profilo della violazione dell'art.17 del decreto legislativo 626/94; ed invero correttamente la Corte di Appello ha posto in luce la finalità ampiamente preventiva della normativa sulla salute del lavoratore e dunque la necessità di interpretare la normativa stessa secondo criteri che, pur rispettosi del principio di legalità, tengano conto del fine primario che l'ordinamento ha di mira. L'art. 17 lett. i) stabilisce che il Medico Competente "fatti i salvi i controlli sanitari di cui alla lett. b) (che rinvia all'art. 16), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali";
ora, nessun dubbio potendo sussistere sulla circostanza che il Dott. D'E. si trovasse, sia pure temporaneamente, data la sua qualità di sostituto del medico titolare dell'incarico, nella qualità di Medico Competente, si tratta però di stabilire quali tra gli obblighi previsti dagli artt. 16 e 17, potessero a lui fare carico.

Ritiene il Collegio che, tenuto conto della brevità dell'incarico, non potesse a lui riferirsi l'obbligo di quegli accertamenti preventivi e periodici dall'art. 16 che, essendo connessi alla organizzazione generale dell'attività medica di fabbrica, debbono essere preventivati e; strutturati secondo cadenze e modalità generali, di lunga durata, comunque incompatibili con una sostituzione che si è esaurita nell'arco di pochi mesi; tuttavia, secondo quanto questa Corte ha già avuto modo di osservare nella sentenza del 1.8.2001 n. 33751, Farabi, gli accertamenti periodici di cui appunto all'art. 16 non sono solo quelli per così dire "programmati" e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati, quando il Medico Competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito.

La disposizione, così interpretata, si avvicina e si raccorda con quella di cui all'art. 17 lett. i) sopra menzionata e giustifica la affermazione di responsabilità del medico;
correttamente infatti la Corte di Appello ha ritenuto che l'essersi recata la donna nell'ambulatorio, dove la stessa si aspettava di trovare il medico e dove il medico avrebbe dovuto essere, costituisca, indipendentemente dal fatto che la assenza del D'E. possa essere stata del tutto giustificata, un comportamento equivalente alla richiesta di visita, o comunque, data la chiara annotazione dei sintomi indicatori della malattia (sui quali l'accertamento compiuto dal giudice di appello è congruamente motivato e pertanto non censurabile) un comportamento che avrebbeimposto una visita periodica ex art. 16, a fronte del quale il medico aveva l'obbligo di effettuare la visita stessa;
di conseguenza il non essersi attivato affinché si rendesse possibile, con opportuna tempestività, la visita della donna nei giorni successivi costituisce colpa del medesimo, come appunto correttamente è stato ritenuto.

P.Q.M.

La Corte:
- Annulla la sentenza impugnata senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 30 Marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 28 Giugno 2005.

Traiamo la seguente nota dall'articolo del mese di Ottobre 2002 del Dr. Del Nevo sulla Sentenza Farabi per "dimensionare" l'importanza della sentenza nel panorama giuridico:

Va ricordato come una sentenza della Corte di Cassazione non comporti, per gli altri giudici di merito, in alcun modo un vincolo di adeguamento;
questo a maggior ragione per una sentenza isolata come questa, che non ha, cioè, avuto per ora conferme da altre sentenze analoghe.

Una sentenza, cioè, "per fare giurisprudenza" deve essere confermata più volte o essere espressa dalle sezioni unite della Cassazione: infatti, anche a riguardo della sorveglianza sanitaria, ricordo, vi sono state in passato sentenze della Corte di Cassazione che si sono totalmente contraddette tra loro (ad esempio ricordiamo le conclusioni diametralmente opposte tra Cass. civile, sez. Lavoro, 21-04-1986, n. 2799 e Cass. pen. sez. III pen. 20.6.91 n. 6828 sulla legittimità degli accertamenti sanitari effettuati da un Medico Competente privato anzichè da una struttura pubblica).

  • Prof. Alfonso Cristaudo, Medico del Lavoro - Direttore U.O. Medicina Preventiva del Lavoro - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

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