Il Gruppo di Lavoro Nazionale "Medici del Lavoro Competenti" della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale ha predisposto un Documento che verrà discusso nella prossima riunione del Consiglio Direttivo SIMLII, previsto nel mese di luglio, con il quale intende sollecitare tutti ad un rinnovato impegno per la salvaguardia della qualità e professionalità del medico competente. Sulla base di questo documento e di tutti quelli prodotti dalla SIMLII in questi ultimi anni, si intende riprendere la discussione con tutti gli interlocutori istituzionali, politici e sociali al fine di giungere ad un accordo sul profilo professionale e curriculare reputato qualitativamente minimale per poter svolgere l'importante funzione di medico competente.
La presenza medica nell'ambito degli ambienti di lavoro, nel nostro paese, è obbligatoria sin dal 1956 (DPR 303/56, art. 33): "Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di
sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente (...) ".
Il D.L.vo 277 del 1991 riprendeva tale definizione e sanciva (comma 2 art. 3) che il medico competente dovesse essere "in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette (...)".
In ambito UE è chiaramente esplicitata la qualifica professionale e l'iter formativo atto a definire la figura professionale del Medico Competente quale professionista in possesso di specifica ed adeguata professionalità in funzione della tutela della salute del lavoratore presso lo specifico luogo di lavoro.
La stessa definizione europea di Medico Competente è stata recepita da tempo (DPR 962/82) e ravvisata nella figura del medico abilitato in possesso di specializzazione in Medicina del Lavoro.
Il D.L.vo 626 del 1994, nella sua stesura iniziale, riprendendo lo stesso D.L.vo 277/91 e le normative comunitarie relative, prevedeva (art. 2, comma 1, lettera d) che il Medico Competente dovesse essere un medico in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro (...) ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università.
Nel 2000 la commissione parlamentare presieduta dal senatore Smuraglia, aveva concluso i suoi lavori affermando, in sintesi, che gli specialisti in Medicina del Lavoro presenti sul territorio nazionale garantivano, in ragione del curriculum formativo accademico, la necessaria competenza ed erano in numero sufficiente per la corretta applicazione del D.L.vo 626/94.
Le chiare conclusioni della commissione Smuraglia e l'assenza di indagini conoscitive successive che abbiano evidenziato la necessità di aumentare il numero dei medici competenti, rendevano del tutto inaspettato ciò che si è verificato nel Dicembre 2001: l'inserimento nel provvedimento legislativo DL 402/2001 dal titolo "Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" (che, quindi, nulla aveva a che fare con la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro) di un articolo 1/bis che estendeva la possibilità di svolgere l'attività di medico competente anche ai medici specialisti in Igiene e in Medicina Legale.
A tal proposito, a distanza di 5 anni dalla precedente, una nuova commissione parlamentare istituita con deliberazione del Senato del 23 marzo 2005 ha approvato, nella seduta dell'8 Marzo 2006, una relazione finale che, di fatto, ha confermato le conclusioni della precedente commissione Smuraglia:
Riguardo alla figura del medico competente, una controversa novella al decreto legislativo n. 626 (operata in sede di conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402) ha esteso l'ambito dei soggetti legittimati. Essa ha infatti ammesso, come titolo, anche le specializzazioni in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni (mentre in precedenza si faceva riferimento solo alle specializzazioni attinenti alla medicina del lavoro o industriale, oltre ai soggetti autorizzati ai sensi della norma transitoria del 1991). Sussiste l'esigenza di una rimeditazione di tale ampliamento, ferma restando, in caso di adozione di interventi normativi restrittivi, la definizione di disposizioni transitorie in favore dei soggetti ora ammessi, che consentano loro la prosecuzione dell'attività, se svolta già da un certo lasso di tempo, subordinandola, in ipotesi, allo svolgimento di una formazione integrativa. Naturalmente, la revisione dei titoli di legittimazione dovrebbe essere accompagnata, a regime, anche da un elevamento, nella programmazione delle università, del numero di posti relativo alle specializzazioni ancora ammesse.
Le conclusioni della commissione tengono in gran conto le argomentazioni sostenute negli ultimi quattro anni dalla SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE ed espresse nel corso della audizione formale della SIMLII da parte della succitata commissione. Diamo atto, del resto, alla SIMLII di quanto fatto in questo periodo per sensibilizzare i Ministeri interessati, le Commissioni parlamentari, l'Ufficio giuridico della Presidenza del Consiglio e i singoli parlamentari su questo argomento.
Nel merito della questione, sulla base dell'importanza e della professionalità che devono assicurare i professionisti della sicurezza a livello aziendale (RSPP e MC) che, insieme agli RLS, quotidianamente affrontano le problematiche della tutela della salute occupazionale, si ritiene che la loro formazione, professionalità e qualificazione rappresenti un elemento di garanzia per il corretto svolgimento delle numerose incombenze previste dalle norme e dalla tecnica.
In questo senso recenti normative e l'accordo Stato-Regioni hanno permesso di definire con chiarezza la professionalità e il livello di formazione dei Responsabili dei Servizi di Protezione e Prevenzione.
Allo stesso modo, il "Medico Competente" deve possedere un curriculum formativo adeguato che preveda - tra l'altro - la conoscenza approfondita dei cicli produttivi, dei rischi lavorativi e della patologia causata dal lavoro, una esperienza clinica appropriata, una conoscenza completa e aggiornata della complessa normativa di prevenzione.
Questo profilo curriculare è proprio ed esclusivo della specializzazione in Medicina del Lavoro.
Per tutto quanto sopra esposto, il GRUPPO DI LAVORO "MEDICI DEL LAVORO COMPETENTI" DELLA SOCIETÀ DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE richiede al Consiglio Direttivo Nazionale SIMLII e a tutte le forze istituzionali, sociali e politiche un ulteriore impegno per giungere all'abrogazione dell'art. 1 bis e ripristinare così le condizioni per una tutela della salute dei lavoratori basata sui principi della Medicina del Lavoro, come recitano le direttive europee, nell'interesse dei lavoratori stessi, dei datori di lavoro e della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Roma, 3 luglio 2006
IL GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE "MEDICI DEL LAVORO COMPETENTI"
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
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